Agenzia delle Entrate. Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Circolare n. 09 del 23 gennaio 2012.
Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Modifiche all'Accordo del 13 maggio 2009. Prosecuzione dell'intervento. Istruzioni procedurali e contabili.
SOMMARIO:
Premessa
1. Prosecuzione dell'intervento
a) Beneficiari
b) Requisiti e condizioni
c) Domanda
d) Prestazioni
2. Istruzioni procedurali
3. Istruzioni contabili
Premessa
L'Accordo del 13 maggio 2009, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da Assolavoro e dalle Organizzazioni sindacali, ha previsto – per i lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti contenuti nello stesso Accordo – una misura di sostegno al reddito, c.d. una tantum, pari a euro 1300,00 al lordo delle ritenute di legge.
L'erogazione di questa prestazione ha riguardato i sottoscrittori dei Patti di attivazione stipulati, presso le Agenzie per il lavoro, entro il 31 dicembre 2009.
A seguito della conclusione della procedura relativa all'annualità 2009, indata 16 dicembre 2011, le stesse Parti firmatarie del suddetto Accordo, insieme con l'Istituto, hanno convenuto di riaprire, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 marzo 2012, i termini di presentazione delle domande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011, con le modalità e a favore dei soggetti individuati secondo quanto previsto nel Verbale di accordo.
1. Prosecuzione dell'intervento
a) Beneficiari
I destinatari dell'indennità una tantum di sostegno al reddito sono i lavoratori in somministrazione che, nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011, possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, i requisiti di cui al punto successivo.
b) Requisiti e condizioni
Il verbale del 16 dicembre2011 harichiamato quanto stabilito nell'accordo del 27 ottobre 2010.
Pertanto, i lavoratori somministrati devono:
- avere maturato un' anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda;
- non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;
- non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.
c) Domanda
La domanda, composta dalla Richiesta di incentivo e dal Patto di attivazione, è presentata esclusivamente alle Agenzie per il lavoro e sarà dalle stesse inserita nella piattaforma informatica PLUS dedicata da Italia Lavoro S.p.a. a questo tipo di intervento.
Al momento della presentazione delle istanze, le Agenzie verificheranno, in tempo reale, il possesso in capo al richiedente dei requisiti necessari, attraverso le funzionalità messe appositamente a disposizione da parte dell'Istituto e, ove riscontrabili, in base ai dati presenti negli archivi dell'Inps e nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie.
Poiché la prestazione è legata ad un fondo a capienza, le istanze presentate, per le quali è verificato il possesso dei requisiti, verranno accettate con “riserva di capienza”.
In caso di esito negativo, la Richiesta di incentivo sarà comunque inserita nel sistema ma con “riserva di verifica e di capienza”. Il lavoratore potrà quindi presentare la documentazione cartacea idonea (CUD e certificazione del competente Centro per l'impiego) presso l'Agenzia per il lavoro che dovrà verificare il possesso dei requisiti e successivamente trasmettere detta documentazione via posta elettronica ad Italia Lavoro entro il trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della domanda.
Italia Lavoro, verificata la conformità della documentazione ricevuta, inserirà il nominativo del potenziale beneficiario nell'elenco finale da trasmettere all'INPS.
Nel caso in cui la documentazione non pervenga nei tempi indicati, ovvero non sia ritenuta idonea, la richiesta di incentivo sarà definitivamente respinta.
Terminata questa fase istruttoria, l'elenco dei potenziali beneficiari, insieme con la documentazione a corredo, sarà trasmesso all'Istituto che, a seguito di decisione concordata con le Parti sociali sottoscrittrici del verbale del 16 dicembre 2011, provvederà - entro il 5 maggio 2012 - alla creazione di una graduatoria dei beneficiari.
Questa graduatoria, con elaborazione accentrata, sarà formata tenendo conto della data di maturazione dei requisiti richiesti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
d) Prestazione
Formata la graduatoria, saranno inviate le apposite liste nominative alle Strutture territorialmente competenti per l'erogazione della prestazione.
Al termine dei pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2012, le Direzioni regionali procederanno alla comunicazione, con relativo invio dei file nominativi, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, per l'aggiornamento della piattaforma PLUS da parte di Italia Lavoro.
2. Istruzioni procedurali
L'Istituto ha predisposto un servizio mediante il quale le Agenzie del Lavoro hanno la possibilità di verificare, in tempo reale, il possesso dei requisiti necessari, ove riscontrabili, in capo al richiedente la prestazione, in base ai dati presenti negli archivi dell'Inps e nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie, come indicato nel precedente paragrafo.
La gestione e il pagamento della prestazione devono essere eseguiti utilizzando la procedura DsWeb disponibile in Intranet – processi – prestazioni a Sostegno del reddito – sezione Disoccupazione non agricola.
Per l'acquisizione occorre selezionare il tipo domanda 'E-Sussidio straordinario' e, in seguito il codice sussidio 'SOMM-IND.SOST.REDDITO LAV.SOMMINISTRATI'.
Per i pagamenti della prestazione, dal menù principale occorre selezionare il link Pagamenti - Pagamento diretto interventi per l'occupazione; dalla lista di opzioni presentate è possibile selezionare i pagamenti per i LAV. SOMMINISTRATI.
3. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei pagamenti sopra descritti si rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n. 100 del 07 agosto 2009, aggiornate con la circolare n. 121 del 04 dicembre 2009 per l'accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Con quest'ultima circolare sono state fornite le istruzioni operative e contabili relative al processo di riforma dei sistemi di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito che prevede l'automatismo completo delle attività contabili ed il pagamento delle prestazioni esclusivamente da parte della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Per la complessità del procedimento e la necessità di assicurare la migliore tutela nei confronti dei possibili beneficiari, si invitano le Sedi ad assicurare la più ampia e corretta informazione sulle modalità e i flussi procedurali descritti.
Le Direzioni centrali interessate provvederanno ad un attento monitoraggio dei flussi quantitativi di domande immessi in procedura Plus e alla verifica della capienza finanziaria dei fondi disponibili.
Il Direttore Generale
02-02-2012 00:00
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