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Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ...
Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194
Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
(12G0220)
GU n. 269 del 17-11-2012
testo in vigore dal: 17-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico
fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la
tempestivita' delle procedure del finanziamento di cui al predetto
comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del
maggio 2012.
2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui
al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 gia'
rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il
finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 puo' essere
altresi' chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito
ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al
medesimo comma 7 del citato articolo 11:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni
subiti in relazione alle attivita' dagli stessi rispettivamente
svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo,
nonche' dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e
premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del
2012, nonche' per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di
una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale classificata
nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il
pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al
finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n.
174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo
comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti
di cui al comma 2, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte
riguardante la "ripresa piena dell'attivita'", si intende riferita
alla loro attivita' di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa
parte di autodichiarazione e' omessa dai soggetti di cui al comma 2,
lettera b).
4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso
applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' da 10 a
13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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