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Sentenza

Studi di settore: indicatori territoriali e correttivi anti-crisi Agenzia Entrat...
Studi di settore: indicatori territoriali e correttivi anti-crisi Agenzia Entrate , circolare 28.06.2011 n° 30
Agenzia delle entrate, Circolare 28 giugno 2011, n. 30

Oggetto: Studi di settore - periodo di imposta 2010.

Direzione Centrale Accertamento

    SOMMARIO
    1. PREMESSA
    2. PRINCIPALI NOVITÀ
    2.1 APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE
    2.2 NUOVE ANALISI DELLA TERRITORIALITÀ SPECIFICA E
    AGGIORNAMENTO DI ALCUNE AREE TERRITORIALI OMOGENEE
    2.3 SOCI AMMINISTRATORI
    2.4 ELABORAZIONE SU BASE REGIONALE: STUDIO DI SETTORE VM05U
    3. REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE
    3.1. CORRETTIVI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA
    3.2. CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI
    3.3. CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE
    3.4. CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI
    4. UTILIZZO RETROATTIVO DI STUDI EVOLUTI E DI QUELLI “INTEGRATI”
    5. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA
    5.1 NOVITÀ DEL QUADRO A
    5.2 NOVITÀ DEL QUADRO F
    5.2.1 Soci amministratori
    5.2.2 Perdite e distruzione di beni
    5.2.3 Beni strumentali mobili di valore inferiore a 516,46 euro
    5.2.4 Opzione contabilità ordinaria
    5.3 NOVITÀ DEL QUADRO G
    5.4 NOVITÀ DEL QUADRO Z
    5.5 NOVITÀ DEL QUADRO X
    5.6 NOVITÀ DI UNICO 2011
    6. MAGGIORAZIONE DOVUTA IN FASE DI ADEGUAMENTO
    7. PRINCIPALI NOVITÀ DI GERICO 2011
    8. UTILIZZO DEI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE IN ACCERTAMENTO
    9. PARTECIPAZIONE DELL'ANALISI TERRITORIALE ALLE RISULTANZE
    DEGLI STUDI DI SETTORE
    10. NUOVI TERMINI DI APPROVAZIONE PER IL 2011
    11. COMUNICAZIONI DI ANOMALIA 2011
    12. SEGNALAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITÀ
    13. APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

1. PREMESSA

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, per l'utilizzo degli stessi per il periodo d'imposta 2010.

Il primo elemento di novità è rappresentato dalla pubblicazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2011 con cui sono stati approvati 68 studi di settore che costituiscono la revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore.

In particolare, i complessivi 68 studi interessati dalla revisione riguardano le evoluzioni di:

- 21 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
- 20 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
- 6 studi relativi ad attività professionali;
- 21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.

La revisione dei predetti studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2009.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2011 sono stati inoltre approvati 2 nuovi specifici indicatori territoriali ed è stata prevista la non utilizzabilità “diretta”, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore relativi al periodo di imposta 2010 per le cooperative a mutualità prevalente e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Con successivo decreto del 22 marzo 2011, inoltre, la non utilizzabilità “diretta” delle risultanze degli studi di settore è stata estesa anche ai confidi ed agli esercenti l'attività di bancoposta.

In tale sede sono state, altresì, approvate modifiche alle territorialità applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010.

I 68 studi approvati con decreti del 16 marzo 2011 non si applicano nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

L'evoluzione è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2008.

Si evidenzia, inoltre, che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti ministeriali del 16 marzo 2011, illustrano con un elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.

In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, e riguardano in specie:

- l'analisi discriminante;
- l'analisi di coerenza;
- l'analisi della normalità economica;
- l'analisi della congruità.

Con riferimento all'analisi di coerenza e a quella della normalità economica, le Note tecniche e metodologiche relative ai nuovi studi riportano, per ogni indicatore:

- i valori di soglia suddivisi per cluster e modalità di distribuzione;
- le formule di calcolo;
- le distribuzioni ventiliche osservate in fase di elaborazione dello studio, suddivise per cluster e modalità di distribuzione.

Per quanto riguarda l'analisi della normalità economica, sono state esplicitate anche le modalità di funzionamento dei relativi indicatori.

Con riferimento a tutti i 206 studi di settore è stata inoltre valutata l'incidenza della particolare congiuntura economica dell'anno 2010 e, in occasione della riunione straordinaria del 31 marzo 2011, la Commissione degli esperti degli studi di settore, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2010.

Al riguardo si riporta uno stralcio del documento redatto in quella sede: “la Commissione ha perciò accolto la proposta del Presidente di valutare, oltre alla variazione dei margini di profitto e della diversa rigidità della struttura produttiva, anche la significatività, come misura dell'impatto della crisi sul singolo soggetto, della dinamica dei costi variabili relativi ai beni e servizi acquisiti e del costo del personale dipendente, chiedendo un riscontro sui casi consegnati per i test da parte delle Associazioni di categoria, da effettuarsi con le medesime Organizzazioni. Nel contesto delineato … la Commissione, seguendo la stessa procedura già sperimentata negli anni precedenti propone, anche per il 2010, l'introduzione di una serie di correttivi tesi ad adeguare alla particolare congiuntura economica gli studi di settore: tipicamente correttivi per adeguare gli indicatori di normalità, correttivi di settore e correttivi individuali. Con specifico riferimento al settore delle professioni, per sopperire ad una rigidità del modello di stima, basato fondamentalmente sul numero di prestazioni rese nel corso dell'esercizio è stato inoltre confermato un meccanismo di adattamento delle risultanze, derivanti dall'applicazione dello studio, al fine di cogliere il fenomeno dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti, più accentuato in periodo di crisi.”.

Infine, la Commissione ha chiesto un'analisi aggiuntiva “per verificare eventuali riduzioni del livello delle tariffe applicate nel 2010”.

Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è quindi stata approvata con decreto ministeriale 7 giugno 2011 la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d'imposta 2010, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 68 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 138 studi già in vigore.

A seguito delle attività sopra descritte, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2011, pubblicato il 14 giugno 2011 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2010.

Si evidenzia infine che, per il periodo d'imposta 2011, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza all'articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2011.

Per gli studi di settore applicabili al 2010, ed in particolare per le nuove versioni degli studi, si segnalano di seguito le principali novità, rinviando all'allegato n. 1 il commento analitico delle principali novità concernenti alcuni specifici studi.

2. PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito sono analiticamente esplicitate le principali novità in relazione all'applicazione degli studi di settore al periodo di imposta 2010.

2.1 APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Il DM 16 marzo 2011 e quello del 22 marzo 2011, modificando il DM 11 febbraio 2008, hanno previsto, con riferimento al solo periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, un diverso utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi nei confronti di determinati soggetti. Si tratta di:

- società cooperative a mutualità prevalente;
- soggetti IAS;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”.

Per questi soggetti, i risultati dell'applicazione degli studi di settore:

- non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2.2 NUOVE ANALISI DELLA TERRITORIALITÀ SPECIFICA E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE AREE TERRITORIALI OMOGENEE

Con i decreti 16 marzo 2011 sono stati approvati i seguenti due ulteriori indicatori territoriali, che permettono di differenziare l'applicazione degli studi di settore in cui sono previsti, per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica:

- territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale;
- territorialità del livello delle retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale.
Inoltre, in tale sede, è stato individuato uno specifico differenziale di tipo territoriale per lo studio VM05U.
La “territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale” differenzia il territorio nazionale sulla base dei canoni di locazione degli immobili residenziali per comune, provincia, regione e area territoriale.

I dati utilizzati per l'analisi provengono dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio e sono riferiti al 2007.

In particolare, sono stati considerati i canoni di locazione per abitazioni civili, abitazioni di tipo economico, ville e villini in stato di conservazione normale.

I dati a livello di zone comunali sono stati aggregati a livello comunale.

Successivamente, i dati relativi a ciascuna tipologia di immobile sono stati utilizzati per costruire, mediante l'utilizzo di un'analisi in componenti principali, un unico indicatore sintetico a livello comunale che può assumere valori nell'intervallo [0,1].

Tale indicatore, calcolato per ciascun comune, provincia, regione e area territoriale, rappresenta il livello dei canoni di locazione residenziale.

Al fine di tener conto dell'influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi è stato elaborato l'indicatore del livello delle retribuzioni per il settore degli intermediari del commercio, costruito su base regionale utilizzando le informazioni contenute nei modelli degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2008.

Tale indicatore è dato dal rapporto tra le spese per lavoro dipendente e il numero dei dipendenti, calcolato come numero delle giornate retribuite diviso 312. Per ogni regione è stato calcolato il valore mediano del livello delle retribuzioni. La distribuzione di tali valori è stata successivamente standardizzata a valori compresi nell'intervallo tra zero e uno.

Nell'ambito dello studio VM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, approvato con decreto del 16 marzo 2011, sono state individuate specifiche “aree gravitazionali”, ovvero aree di mercato influenzate dalla presenza dei Factory Outlet Center, considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal FOC più vicino.

Al riguardo, si fa presente che i comuni distanti più di 90 minuti dal FOC più vicino non compaiono nella tabella dei coefficienti in quanto l'analisi delle funzioni di ricavo ha evidenziato che, oltre tale distanza, la presenza di un FOC non risulta statisticamente significativa.

Successivamente, con il decreto 22 marzo 2011, sono state approvate le seguenti modifiche alle territorialità applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010:

- aggiornamento dei gruppi e dei numeri indici territoriali individuati nei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 26 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001, 8 marzo 2002, 6 marzo 2008 successivamente modificato con decreti ministeriali 19 maggio 2009, 7 luglio 2009, 12 marzo 2010 e 16 marzo 2011, al fine di tenere conto dell'istituzione dei comuni di Comano Terme e Ledro e della soppressione di quelli preesistenti;
- aggiornamento al 2010 della territorialità dei Factory Outlet Center, in relazione ai quali differenziare la modalità di applicazione dello studio di settore VM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori.

2.3 SOCI AMMINISTRATORI

Analogamente a come operato per gli studi evoluti per il periodo d'imposta 2009, anche per quelli relativi al 2010 è stata introdotta una nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore (cfr paragrafo 2.4 “La gestione dei soci amministratori” della circolare n. 34/E del 2010).

Al riguardo, per tali studi, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell'attività prestata.

La novità riguarda tutti i nuovi studi relativi alle attività economiche dei settori delle manifatture, del commercio e dei servizi.

Nell'ambito di quest'ultimo comparto, per gli studi UG41U (Ricerche di mercato e sondaggi di opinione) e UG93U (Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali e per la casa), è stata invece adottata la metodologia di stima fondata sulle “ore settimanali e settimane di lavoro nell'anno”, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell'attività prestata.

Per quanto riguarda, infine, gli studi applicabili alle attività professionali svolte sia in forma di impresa che di lavoro autonomo, UK26U (Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici) e UK28U (Attività nel campo della recitazione e della regia), la nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori è fondata sulla base delle “giornate dedicate all'attività”.

2.4 ELABORAZIONE SU BASE REGIONALE: STUDIO DI SETTORE VM05U

Lo studio di settore VM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori) rappresenta la seconda elaborazione, dopo lo studio UG69U relativo alle costruzioni, di studi di settore su “base regionale” prevista dall'articolo 83, commi 19 e 20, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno.

Tale disposizione prevede, in particolare, che “in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore […] vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1” dell'articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993.

Lo studio di settore in argomento ha ad oggetto le attività relative ai seguenti codici ATECO 2007:

47.71.10 - Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
47.71.50 - Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
47.72.20 - Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

La particolare metodologia seguita in fase di evoluzione dello studio è stata condotta analizzando le informazioni contenute nel modello UM05U per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008, trasmesso dai contribuenti quale allegato al modello UNICO 2009.

In particolare, la platea dei soggetti analizzati è stata suddivisa in 20 gruppi omogenei a livello nazionale, principalmente sulla base delle interrelazioni esistenti tra le variabili esaminate (la tipologia di offerta, il numero di punti vendita, la modalità organizzativa, le dimensioni dell'impresa, la fascia qualitativa dell'offerta), che concorrono a definire il profilo dei singoli gruppi.

Successivamente a tale prima fase è seguita la segmentazione a livello regionale.

In tal senso, l'analisi ha definito la “Regione di appartenenza” sulla base del massimo valore della somma delle variabili “Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita” per le unità locali destinate all'attività di vendita ad essa appartenenti.

Nel passaggio dai cluster a livello nazionale a quelli a livello regionale, tenuto conto della numerosità degli stessi nelle varie regioni, non è stato possibile riprodurre tutti i 20 modelli organizzativi.

L'analisi, comunque, ha permesso l'individuazione di ben 317 differenti gruppi omogenei di imprese per i quali sono state determinate altrettante “funzioni regionali” di ricavo.

Altra novità rilevante è il percorso seguito, in relazione al citato studio VM05U, in merito alla valutazione dei risultati forniti dallo studio stesso, che ha visto attivamente coinvolti, oltre alle organizzazioni di categoria, anche gli Osservatori Regionali, integrati come disposto dal decreto ministeriale 19 maggio 2009 con un rappresentante dell'ANCI.

Al fine di adeguare ulteriormente i risultati dello studio alla realtà economica territoriale, nella definizione della “funzione di ricavo” si è inoltre tenuto conto delle possibili differenze di risultati economici legate alle seguenti analisi:

- “Territorialità del livello delle retribuzioni”;
- “Territorialità del livello del reddito disponibile per abitante”;
- “Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale”;
- “Territorialità dei Factory Outlet Center”.

In particolare, negli ultimi anni il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature ha visto aumentare la concorrenza di canali di vendita alternativi, “low cost”, come quello rappresentato dai Factory Outlet Center (FOC). Al fine di rilevare gli effetti connessi alla presenza sul territorio dei FOC è stato introdotto, per alcuni cluster regionali in cui è risultato significativo, un apposito differenziale nella funzione di stima dei ricavi per quei contribuenti che esercitano l'attività nelle “aree gravitazionali” di ciascun FOC, considerando per ogni comune la distanza espressa in minuti di percorrenza dal FOC più vicino.

Tale differenziale è stato applicato alla variabile “Costo del Venduto + Costo per la produzione di servizi”.
Per l'elaborazione di tale differenziale è stata condotta un'analisi sulla base dei FOC esistenti sul territorio nazionale al 31 dicembre 2008 e, come in precedenza evidenziato, sulla base delle informazioni contenute nel modello UM05U per il periodo d'imposta 2008.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2011 si è proceduto ad aggiornare la territorialità costruita al 31 dicembre 2008 per tenere conto dell'apertura dei seguenti FOC, avvenuta nel corso del 2009 e del 2010:

- Pescara Outlet Village di Città Sant'Angelo (PE) in Abruzzo;
- Outlet Capri Due (La Reggia) di Marcianise (CE) in Campania;
- Sicilia Factory Outlet di Agira (EN) in Sicilia.

In particolare è stato aggiornato sia l'elenco dei comuni italiani che rientrano nell'area gravitazionale dei FOC sia le distanze di tali comuni dagli stessi Outlet (si evidenzia che i comuni distanti più di 90 minuti dal FOC più vicino non compaiono nella elencazione contenuta nella Nota Tecnica e Metodologica dello studio in

argomento, poiché l'analisi delle funzioni di ricavo ha fatto emergere che, oltre tale raggio, la presenza di un FOC non è significativo in termini di concorrenza).

Va sottolineato che l'aggiornamento al 31 dicembre 2010, della “Territorialità dei Factory Outlet Center” non determina effetti per i contribuenti che esercitano l'attività nei comuni di quelle regioni in cui l'analisi effettuata per il periodo d'imposta 2008 non ha fatto emergere dei differenziali legati ai FOC, sebbene tali comuni rientrino nel 2010 entro il raggio di 90 minuti dal FOC più vicino.

Al riguardo, in tali casi le variabili di stima ed i relativi coefficienti sono stati individuati in assenza degli effetti della presenza di FOC, e spiegano correttamente le relazioni tra le stesse, comportando una stima corretta dei ricavi degli operatori economici interessati.

Ad esempio, i contribuenti che esercitano l'attività nei comuni della Campania, ancorché sulla base del DM del 22 marzo 2011 risultano avere una distanza inferiore a 90 minuti dall'Outlet Capri Due di Marcianise (CE), non riscontreranno nessun differenziale nella stima dei ricavi derivante dalla presenza di tale Outlet, poiché sulla base dei dati relativi al periodo d'imposta 2008 non è stato valorizzato alcun differenziale relativo all'influenza dei FOC.

Gli eventuali differenziali, se evidenziati dai dati, saranno definiti solo a seguito del prossimo aggiornamento dello studio di settore del commercio al dettaglio di abbigliamento, quando verranno analizzati gli impatti che si sono registrati sugli operatori del settore determinati da tali nuovi soggetti commerciali, e probabilmente comporteranno una modifica delle relazioni esistenti tra le altre variabili di stima.

Analogamente a quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (cfr, tra gli altri, paragrafo 2.12 della circolare n. 32/E del 2005 e paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E del 2006), in merito al possibile utilizzo degli studi evoluti per il periodo di imposta 2010 (cfr successivo paragrafo 4. “Utilizzo retroattivo di studi evoluti e di quelli integrati”) con riferimento ad accertamenti riguardanti periodi d'imposta precedenti, in sede di contraddittorio le Direzioni Provinciali dovranno attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio.

In particolare, le Direzioni Provinciali avranno cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter valutare meglio la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto.

Al riguardo, con specifico riferimento allo studio in argomento, l'apertura e la chiusura dei FOC sul territorio nazionale ed il relativo impatto sulla stima dei ricavi comportano la necessità che le Direzioni Provinciali valutino, in relazione all'attività ed all'annualità oggetto di controllo, la correttezza dell'applicabilità del differenziale in argomento.

Infine, allo scopo di cogliere l'aspetto fortemente caratterizzante il settore del commercio al dettaglio dell'abbigliamento rappresentato dal “fattore moda”, si fa presente che sono stati analizzati gli effetti di tale fenomeno sul valore delle merci presenti in magazzino e sulle vendite di fine stagione o promozionali.
In alcuni cluster è risultato significativo il valore delle merci vendute nel periodo d'imposta ma acquistate negli anni precedenti. In particolare, per definire tale valore vengono utilizzate le informazioni relative alla composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali e del valore delle esistenze iniziali di merci.

Inoltre, per alcuni cluster regionali sono risultati significativi dei differenziali applicati alla variabile “Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi” legati alle variabili dei “Corrispettivi conseguiti con vendite di fine stagione” e dei “Corrispettivi conseguiti con vendite promozionali”.

3. REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE

Il decreto ministeriale del 7 giugno 2011 ha previsto che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2010 tengano conto di quattro tipologie di correttivi:

1) modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;
2) correttivi specifici per la crisi;
3) correttivi congiunturali di settore;
4) correttivi congiunturali individuali.

Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2010, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito dell'applicazione dello specifico correttivo. Si fa presente che tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto all'analisi di normalità economica.

3.1. CORRETTIVI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore “Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d'imposta 2010 rispetto a quelli del 2009;
- situazione di coerenza delle esistenze iniziali (esplicitata nella Nota Tecnica e Metodologica approvata con DM 7 giugno 2011).

Con riferimento all'indicatore “Durata delle scorte”, la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).

Per i soggetti che rimangono non normali, anche dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore “Durata delle scorte”, il maggior costo del venduto, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

3.2. CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI

Per lo studio di settore VK21U, relativo alle attività degli studi odontoiatrici, è stato confermato l'intervento, già previsto in relazione all'applicazione dello studio di settore al periodo di imposta 2009, che tiene conto degli effetti dell'accordo, siglato in data 28 luglio 2008, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Organizzazioni di Categoria per il progetto “Odontoiatria Sociale”, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure odontoiatriche per particolari categorie svantaggiate, invitando i professionisti a prestare le cure indicate in un apposito elenco ad un onorario di riferimento ridotto rispetto a quello mediamente praticato.

Al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione delle funzioni di stima dei ricavi o compensi è stato introdotto, per il periodo d'imposta 2010, un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato come differenza tra il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della analisi di congruità e normalità economica sui dati dichiarati e il ricavo o compenso puntuale ricalcolato al fine di non tener conto, nella stima, della parte di attività riferita a prestazioni rese nell'ambito del progetto di “Odontoiatria Sociale”.
L'analisi effettuata sullo studio di settore UG68U, relativo al trasporto merci su strada, ha condotto alla realizzazione di due correttivi specifici per la crisi, relativi al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione:

- la variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” al netto dell'“Ammontare del credito d'imposta per caro petrolio”;
- la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)” al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

3.3. CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

La fase di elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2010.

In particolare sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 194 studi di settore.

Dalle analisi effettuate è emerso che 160 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2010 da una riduzione dei margini economici e della redditività a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.

Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster).

I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell'analisi, per gruppo omogeneo (cluster), dell'andamento dei conti economici e del valore dei beni strumentali mobili rispetto all'anno cui si riferiscono i dati presi a base per l'evoluzione dello specifico studio di settore, attraverso una valutazione comparativa dell'andamento dei ricavi/compensi dichiarati e stimati in modo da cogliere la riduzione dei margini e della redditività e il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari.

Per gli studi di settore UG69U e VM05U, costruiti su base regionale, i correttivi sono stati definiti per ciascun cluster regionale individuato.

L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).

Per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.

Gli studi di settore interessati sono quelli di seguito indicati:

- TK29U – Studi di geologia;
- UK01U - Studi notarili;
- UK23U - Servizi di ingegneria integrata;
- UK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- UK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi;
- VK02U - Studi di ingegneria;
- VK03U - Attività tecniche svolte da geometri;
- VK04U - Studi legali;
- VK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- VK06U - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- VK17U - Periti industriali;
- VK18U - Studi di architettura.

Tale correttivo è stato elaborato, analizzando le informazioni contenute nella Banca Dati degli Studi di Settore in relazione ai periodi d'imposta 2005-2009, con l'utilizzo dei modelli misti per misure ripetute nel tempo.

A seguito delle analisi effettuate si è giunti, per ciascuno studio, all'identificazione di coefficienti correttivi congiunturali di settore basati sulla contrazione delle tariffe applicate, attraverso il confronto tra il periodo d'imposta 2009 e l'anno di costruzione dello specifico studio di settore.

In particolare, l'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio.

3.4. CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali adeguano la flessibilità del modello degli studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2010 una situazione di crisi.

Tali correttivi sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2010, esaminando i seguenti aspetti:

- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi – cfr paragrafo 3.3 correttivi congiunturali di settore);
- la contrazione dei costi variabili (per gli altri 194 studi di settore, nonché per lo studio UK23U - Servizi di ingegneria integrata, per la parte applicabile alle imprese).

Nell'ambito del settore dei professionisti, per i 12 studi che applicano la funzione di compenso basata sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, correlata alla situazione di crisi economica.

Il correttivo è stato determinato analizzando, per il 2007 ed il 2008, la relazione esistente tra l'andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto all'analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e completati nell'anno.

Accedono al correttivo i soggetti che presentano compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al compenso puntuale di riferimento derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità, di normalità economica e di eventuali correttivi non riferiti alla crisi economica.
L'applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell'anno.
Con riferimento ai rimanenti 194 studi di settore, si fa presente che i correttivi congiunturali individuali possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2010, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento, individuati, questi ultimi, come il maggior valore tra i costi variabili per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

L'applicazione di questa tipologia di correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall'applicazione dell'analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della contrazione dei costi variabili non colta dai correttivi congiunturali di settore sia della rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla riduzione dei costi variabili derivante da situazioni di crisi.

4. UTILIZZO RETROATTIVO DI STUDI EVOLUTI E DI QUELLI “INTEGRATI”

Nella precedente prassi sull'argomento è stato più volte evidenziato che gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d'imposta precedenti quello della loro entrata in vigore (cfr paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E del 2006, richiamato anche dal paragrafo 5 della circolare n. 34/E del 2010).
In particolare, con la circolare n. 23/E del 2006 è stato chiarito che, “in sede di contraddittorio, l'Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l'Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto”.

Al riguardo, atteso che dalle analisi effettuate è emerso che il periodo di imposta 2008, cui si riferisce la base dati utilizzata per elaborare gli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti ministeriali 16 marzo 2011, non ha evidenziato significative modifiche nello svolgimento delle attività soggette agli studi, le evoluzioni degli stessi potranno essere utilizzate, seguendo i chiarimenti in precedenza richiamati (paragrafo 2.1 della circolare n. 23/E 2006), oltre che per i periodi d'imposta 2010 e seguenti, anche per quelli precedenti al 2010, ove ciò venga chiesto dal contribuente.

Ovviamente, la possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa per le risultanze che derivino dagli studi in parola integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 7 giugno 2011, in quanto tali risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2010, non applicabili con riguardo ad annualità precedenti (cfr articolo 1 del decreto ministeriale 7 giugno 2011).

Alla stessa conclusione si perviene per tutti i restanti studi, non in evoluzione per il 2010, per i quali pure operano i correttivi introdotti dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2011.

In merito si rileva che anche per tali studi è da escludere che le risultanze della loro applicazione, unitamente all'integrazione con gli interventi correttivi che tengono conto degli effetti della crisi, possano avere valore retroattivo.

Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla possibilità di utilizzo per annualità successive al 2010 degli studi di settore integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto 7 giugno 2011.
Quindi, in conclusione, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto 7 giugno 2011 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2010.

5. PRINCIPALI NOVITÀ DELLA MODULISTICA

Di seguito si riportano le principali novità della modulistica relativa agli studi di settore utilizzabile per la dichiarazione dei dati afferenti l'annualità 2010.

5.1 NOVITÀ DEL QUADRO A

Anche per gli studi di settore evoluti nel 2010, analogamente a come avvenuto in relazione al 2009 (cfr paragrafo 2.4 della circolare n. 34/E del 2010), è stato ristrutturato il quadro A al fine di adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori.

In particolare, il predetto quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche:

- introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell'impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”;
- introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.

Si ricorda, come chiarito, in relazione al periodo di imposta 2009, al paragrafo 6.1 della circolare n. 34/E del 2010, che “nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. In questa ultima ipotesi, l'apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO esclusivamente sulla base della percentuale indicata nel quadro A. Ad esempio, se il socio amministratore svolge per il 60% l'attività di amministratore e per il 40% altra attività non retribuita la percentuale che si dovrà indicare è pari al 100%. … Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale relativa a detto apporto di lavoro, si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21 giugno 2005, al paragrafo 5.1 della circolare n. 23/E del 22 giugno 2006 e al paragrafo 10.2 della circolare n. 44/E del 29 maggio 2008.”.

5.2 NOVITÀ DEL QUADRO F

Si riportano, di seguito, le principali novità relative al quadro F del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e delle relative istruzioni, approvato per il periodo di imposta 2010.

5.2.1 Soci amministratori

Come avvenuto per gli studi evoluti nel 2009, anche per quelli evoluti per il periodo d'imposta 2010 è stata introdotta la modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore.

In particolare, è stata uniformata per tutti i soci amministratori, indipendentemente dalla modalità di relazione da loro intrattenuta con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o prestazione a fattura) la metodologia di stima fondata sulle teste, normalizzate in base alla percentuale di lavoro prestato, in luogo di quella fondata sulle spese sostenute per l'attività da essi esercitata.

Di conseguenza, coerentemente con le modifiche apportate al quadro A, introdotte al fine di consentire la nuova modalità di stima dell'apporto dei soci amministratori per la determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore, sono state effettuate alcune modifiche al quadro F – Elementi contabili relativi all'attività d'impresa, dei modelli relativi agli studi evoluti per il periodo d'imposta 2010.

In particolare:

- è stata eliminata la sezione relativa ai “Soci amministratori” nel prospetto degli “Ulteriori elementi”;
- è stato introdotto il campo interno 2 del rigo F16 (Spese per acquisti di servizi) e il campo interno 5 del rigo F19 (Spese per lavoro dipendente […]) con le informazioni di dettaglio “di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore”, con distinto riferimento, rispettivamente, alle società e gli enti soggetti all'IRES ed alle società di persone.

Si evidenzia che ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, le variabili “Spese per acquisti di servizi” e “Spese per lavoro dipendente […]” saranno utilizzate dal software GERICO al netto degli importi indicati nei suddetti campi interni.

Le istruzioni al quadro F sono state, di conseguenza, modificate come segue:
- relativamente al rigo F16 è previsto che, nel campo 2, l'ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società ed enti soggetti all'IRES, sono comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- in corrispondenza del rigo F19 è chiesto di indicare, nel campo 5, l'ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l'attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese, indipendentemente dalla tipologia di rapporto in essere.

Come già precisato nella circolare n. 34/E del 18 giugno 2010, l'importo da indicare nei campi citati deve essere riferito al solo compenso corrisposto ai soci per l'attività di amministratore. Ne deriva che, nel caso in cui l'impresa corrisponda al socio amministratore compensi ad altro titolo, ad esempio perché il socio svolge anche altre attività in base a un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, detti compensi non devono essere compresi nell'importo da indicare nel campo 2 del rigo F16, ovvero nel campo 5 del rigo F19.
Occorre peraltro rammentare che gli importi indicati nel campo 5 del rigo F19, qualora derivino da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, devono essere indicati anche nel precedente campo 4 del medesimo rigo, secondo le modalità previste dalle relative istruzioni.

5.2.2 Perdite e distruzione di beni

Al fine di monitorare i casi di perdita e distruzione dei beni sottratti dal complesso aziendale, sono stati inseriti nella sezione “Ulteriori elementi contabili” del quadro F tre nuovi righi.

In particolare, in relazione alle “Materie prime, sussidiarie, semilavorati. merci e prodotti finiti”, sono stati previsti i seguenti righi:

- F36 relativo ai “Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)”;
- F37 afferente i “Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”.

In relazione alle “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR” è stato previsto il nuovo rigo F38 “Beni distrutti o sottratti”.

In tali righi dovrà essere riportato, per ciascuna tipologia dei beni suindicati, il costo storico degli stessi nel caso in cui siano stati distrutti o sottratti nel periodo di imposta 2010, sia a causa di eventi fortuiti, accidentali e comunque indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, sia a causa del comportamento dell'imprenditore che ha provveduto volontariamente alla distruzione di beni di magazzino in dipendenza di un fatto eccezionale.

Le integrazioni in argomento potranno servire per analizzare, nelle future evoluzioni degli studi di settore, i possibili effetti distorsivi nella stima dei ricavi connessi alla non corretta determinazione del valore del costo del venduto in presenza di beni distrutti o perduti.

Le informazioni in argomento, inoltre, potranno essere di ausilio agli uffici sia in sede di analisi del rischio e selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sia di contraddittorio per valutare, caso per caso, anche alla luce della straordinarietà della perdita e della distruzione, l'eventuale rilevanza delle richieste dei contribuenti di giustificare eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio sulla base del minore importo “effettivo” del costo del venduto.

Si fa comunque presente che restano escluse dall'indicazione in tali righi le distruzioni di beni non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore o dall'eccezionalità dell' operazione, normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazioni, ecc. o le operazioni di distruzioni collegate ad operazioni di trasformazione di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

5.2.3 Beni strumentali mobili di valore inferiore a 516,46 euro

Nella sezione degli ulteriori elementi contabili del quadro F è stato inserito anche il rigo F39 per la rilevazione delle “Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”.

Al riguardo si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 102 del TUIR, il contribuente che acquisisce tali beni deduca l'intera spesa di acquisto sostenuta nell'anno, si potrebbe determinare un malfunzionamento dell'indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi”
In particolare, si fa presente che tale indicatore, che ha come finalità quella di far emergere ipotesi di deduzioni “anomale” di quote di ammortamento o i casi di sottovalutazione del valore dei beni strumentali (variabile inserita in regressione), si troverà ad essere potenzialmente alterato dalla situazione “non patologica” di deduzione integrale del costo dei beni strumentali suindicati (si tratta, infatti, di un rapporto che risentirebbe dell'inserimento dello stesso importo sia al numeratore che al denominatore).

A tal fine è stato inserito il citato rigo F39, per analizzare il fenomeno ed eventualmente intervenire nelle future evoluzioni degli studi di settore, sterilizzando i possibili effetti distorsivi cui si è fatto riferimento in precedenza.

Le istruzioni chiariscono che nel rigo F39 va indicato l'ammontare delle spese, già incluse nel rigo F20, sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46.

Anche in questo caso l'implementazione potrà essere di ausilio alle Direzioni Provinciali sia in fase di analisi del rischio e di selezione dei soggetti sia in quella di contraddittorio con il contribuente, in relazione all'eventuale non normalità dell'indicatore “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi”.

5.2.4 Opzione contabilità ordinaria

Si evidenzia che l'informazione relativa all'esercizio dell'opzione per la scelta della contabilità ordinaria, in luogo di quella semplificata, è stata inserita in un apposito rigo F00 che sostituisce la casella alla sinistra del quadro dei modelli relativi ad anni precedenti, rendendo in tal modo coerente la modulistica rispetto a GERICO.

5.3 NOVITÀ DEL QUADRO G

Al fine di monitorare alcuni fenomeni che potrebbero comportare possibili malfunzionamenti degli indicatori di normalità economica “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi” e “Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi”, sono stati inseriti, nella sezione “Ulteriori elementi contabili” del quadro G, tre nuovi righi.

In particolare, nella sezione “Altre componenti negative” sono stati inseriti i seguenti righi:
- G20 relativo ai “Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili”;
- G21 afferente i “Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili”.
La richiesta di tali informazioni riguardanti i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni mobili e immobili è legata alla circostanza che tali voci di spesa sono comprese tra quelle indicate nel rigo G12 “Altre componenti negative”, dato che partecipa al calcolo dell'indicatore di normalità economica “Incidenza delle altre componenti negative sui compensi”.

In particolare, la presenza delle voci di spesa in argomento per importi elevati rispetto a quanto ordinariamente contabilizzato dai soggetti cui si applicano gli studi di settore, potrebbe determinare un malfunzionamento dell'indicatore.

Atteso che tale indicatore è finalizzato a far emergere possibili “anomalie” nella compilazione del modello con riferimento alle diverse tipologie di spesa, lo stesso potrebbe risultare potenzialmente alterato dalla situazione “non patologica” di deduzione dei canoni di locazione finanziaria e non finanziaria (si tratta, infatti, di un rapporto che risentirebbe dell'inserimento di un importo, al numeratore, in alcuni casi rilevante).

Quindi, al fine di analizzare il fenomeno ed eventualmente intervenire nelle future evoluzioni degli studi di settore, sterilizzando i possibili effetti distorsivi cui si è fatto riferimento in precedenza, nei righi G20 e G21 dovranno essere indicate, rispettivamente:

- le spese, già incluse nel rigo G12, sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a beni immobili adibiti all'esercizio dell'arte o professione;
- le spese, già incluse nel rigo G12, sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Al terzo rigo previsto quale novità nel quadro in argomento è chiesto l'importo delle “Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro”.

Per quanto riguarda tale ultimo rigo, denominato G22, si richiamano i chiarimenti forniti nel precedente paragrafo 5.2.3 relativo alle novità del quadro F.

Quindi, il rigo G22 dovrà essere compilato dai contribuenti interessati indicando
“l'ammontare delle spese (già incluse nel rigo G11) sostenute e integralmente dedotte nel periodo d'imposta per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46”.

5.4 NOVITÀ DEL QUADRO Z

Al fine di acquisire informazioni utili per l'elaborazione degli studi per i quali è prevista l'evoluzione nel 2012 (studi applicabili dal periodo d'imposta 2012), all'interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti, anche a seguito del necessario confronto con le Organizzazioni di categoria interessate, appositi quadri Z – Dati complementari.

In tali quadri vengono richiesti nuovi elementi specifici in relazione alle attività economiche comprese negli studi di settore interessati dalla citata evoluzione.

In particolare, i quadri Z – Dati complementari predisposti nella modulistica approvata per il periodo di imposta 2010 sono complessivamente 56 ripartiti, in relazione ai quattro comparti, come di seguito evidenziato:

- 19 relativi a studi di settore del comparto Commercio;
- 15 relativi a studi di settore del comparto Servizi;
- 12 relativi a studi di settore del comparto Manifatture;
- 10 relativi a studi di settore del comparto Professionisti.

Si fa presente che, al fine di reperire le necessarie informazioni, sono stati modificati, in alcuni casi, anche i quadri D e E della modulistica studi di settore.

Si evidenzia che nei quadri Z dei modelli di alcuni studi delle attività professionali sono state richieste informazioni più dettagliate riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell'anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all'intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione.

A tal fine, in relazione a ciascuna tipologia di attività, sono richiesti:

- il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell'anno 2010 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali);
- la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010.

Naturalmente le prestazioni o gli incarichi, iniziati e completati nel 2010, per i quali sono stati percepiti uno o più acconti ed un saldo finale nel 2010, non vanno indicati tra quelli con pagamento parziale.
Tale informazione potrà essere utilizzata ai fini dell'evoluzione degli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi/prestazioni, per migliorare la qualità delle stime anche nelle ipotesi in cui il professionista percepisca un numero significativo di pagamenti parziali a fronte degli incarichi/prestazioni rese.

L'invio, da parte dei contribuenti interessati, dei dati trasmessi con la dichiarazione Unico 2011, consentirà l'acquisizione delle ulteriori informazioni in tempo utile per le attività di elaborazione degli studi di settore previste per il 2012.

Si evidenzia, infine, che è stata prevista l'introduzione di un quadro Z – Dati complementari anche relativamente ad alcuni studi oggetto di evoluzione per il periodo di imposta 2010.

5.5 NOVITÀ DEL QUADRO X

Si evidenzia che per l'applicazione dei correttivi previsti dal decreto ministeriale 7 giugno 2011 è necessaria l'indicazione di alcuni dati specifici: tali ulteriori dati consentono al software GERICO di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi.

A tal fine è stato integrato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con la previsione, nel quadro X, delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione dei cosiddetti “correttivi crisi”.

Si fa presente che per alcuni dati è prevista l'indicazione di importi riferibili a periodi di imposta precedenti il 2010.

In particolare, tra gli altri, viene chiesto di indicare i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2009” (per l'applicazione del correttivo relativo all'applicazione della normalità economica) e di compilare alcune voci di costo relative ai periodi di imposta 2008 e 2009.

Al riguardo si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti circa la corretta compilazione dei righi contenenti la richiesta delle predette informazioni nel caso in cui il contribuente, pur non modificando l'attività esercitata:

1) abbia avuto il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo di durata diversa da dodici mesi (ad esempio perché ha iniziato l'attività nel corso di tale anno e l'attività rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);
2) non abbia presentato il modello degli studi di settore per il periodo d'imposta di riferimento per l'applicazione del correttivo (ad esempio perché ha iniziato l'attività nel corso di tale anno e l'attività, diversamente dal caso precedente, non rappresenta una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);
3) non abbia dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2010 un'attività di impresa costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

Con riferimento all'ipotesi di cui al precedente punto 1) si ritiene che, ai fini della corretta applicazione dei “correttivi crisi”, si debba effettuare il ragguaglio dei ricavi/costi dichiarati in tale periodo rispetto all'anno, considerato convenzionalmente pari a 365 giorni.

Con riferimento all'ipotesi sub 2) si ritiene che sia necessario indicare negli appositi righi, presenti nel quadro X dei modelli studi di settore, i ricavi/costi dichiarati relativi ai periodi d'imposta interessati, eventualmente ragguagliati ad anno.

Al riguardo si precisa che i ricavi e i costi/spese da porre a confronto con quelli dichiarati nel modello studi di settore per il 2010 devono essere individuati in maniera omogenea rispetto a questi ultimi.

Ad esempio, i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2009” risulteranno pari alla somma degli importi corrispondenti a quelli da indicare nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore:
ricavi = F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo2)] – [F06 (campo 1) – F06 (campo2)] del quadro F degli elementi contabili per il reddito d'impresa.

In linea generale l'omogeneità deve essere valutata anche con riferimento alla tipologia di attività svolta nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo. Si rammenta, al riguardo, che sono considerate omogenee le attività economiche contraddistinte da codici attività che rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore.

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi sub 3), qualora il contribuente non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2010 un'attività costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti), non potrà fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri “correttivi crisi” previsti dalla Nota tecnica e metodologica approvata con il decreto ministeriale del 7 giugno 2011.
Il contribuente potrà, comunque, rappresentare la specifica situazione nella sezione “Note aggiuntive”, predisposta all'interno del Software GERICO 2011.

Le Direzioni Provinciali, già dalla fase di analisi del rischio e di selezione, valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi/compensi da studi di settore, anche alla luce di ulteriori elementi a conferma della pretesa tributaria.
Si segnala, inoltre, che il quadro X contiene anche alcuni campi relativi alle informazioni utili ai fini delle nuove modalità applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti, previste, per il periodo di imposta 2010, dai DM 16 marzo 2011 e 22 marzo 2011, modificativi del DM 11 febbraio 2008.

In particolare, barrando la corrispondente casella, posta in corrispondenza del rigo “Ulteriori informazioni”, il contribuente può indicare se si trova in una delle seguenti condizioni:

- esercizio dell'attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile;
- redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002;
- esercizio in maniera prevalente dell'attività di consorzio di garanzia collettiva fidi
– codice attività 64.92.01;
- esercizio in maniera prevalente dell'attività di Bancoposta – codice attività 66.19.40.

Infine, nel medesimo quadro X, è prevista una apposita casella per indicare se il contribuente, nel periodo d'imposta 2009, applicava il regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24/12/2007.

5.6 NOVITÀ DI UNICO 2011

In relazione al 2010 si rileva che è stato modificato il quadro RS di UNICO con inserimento di una nuova sezione “adeguamento agli studi di settore ai fini IVA” che deve essere compilata dai contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore per l'anno d'imposta 2010 ai fini IVA.

In particolare, è prevista l'indicazione separata dei maggiori corrispettivi ai fini IVA e della relativa imposta versata ai fini dell'adeguamento.

Ovviamente, i dati relativi all'adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono essere indicati negli appositi campi contenuti negli specifici quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).
La modulistica in argomento ha previsto, rispetto agli anni precedenti, anche una riorganizzazione delle informazioni da indicare in caso operino cause di esclusione o di inapplicabilità.

In particolare, i contribuenti esclusi dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando il relativo codice individuabile tra i 12 previsti.

Invece i soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF ed RG.

6. MAGGIORAZIONE DOVUTA IN FASE DI ADEGUAMENTO

L'articolo 2, comma 2-bis del DPR n. 195 del 1999 prevede che, ai fini dell'adeguamento ai risultati degli studi di settore, debba essere versata, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione pari al 3% della differenza tra i ricavi/compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore e i ricavi/compensi annotati nelle scritture contabili, qualora detta differenza sia superiore al 10% dei ricavi/compensi annotati.

Tale maggiorazione non è dovuta per i periodi d'imposta in cui lo studio trova applicazione per la prima volta, anche a seguito di evoluzione.

Nella circolare n. 32/E del 21 giugno 2005 ed in quelle successive, sono stati già forniti chiarimenti al riguardo. In particolare, nella predetta circolare è stato precisato che “Il nuovo comma 2-bis, articolo 2, del DPR 195 del 1999 ….. stabilisce che l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore è effettuato a condizione che sia versata una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

La mag
Avv. Antonino Sugamele

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