IRAP: la Cassazione si pronuncia ancora in due direzioni diverse
IRAP: la Cassazione si pronuncia ancora in due direzioni diverse
La Cassazione si pronuncia ancora con due decisioni che vanno in direzioni opposte, secondo le quali un legale deve versare l'IRAP, un tassista no. Nell'ordinanza n. 20499/11 la Corte ha sancito l'obbligo all'avvocato di versare l'imposta perché collaboratore di uno studio legale. Nella sentenza n. 20454/11, invece, i giudici non hanno ritenuto che il tassista dovesse versare il tributo in funzione di un lavoro svolto in proprio e con pochi mezzi. La prima ordinanza va in controtendenza rispetto alla tesi della commissione tributaria regionale secondo cui l'inserimento del legale in un contesto già predisposto e la mancanza del requisito dell'abitualità dell'esercizio di un'attività autonomamente strutturata, avrebbe comportato l'insussistenza dell'organizzazione e, quindi, del versamento. Il ragionamento dei Supremi giudici si è basato sulla circostanza che il professionista senza l'appoggio dello studio non avrebbe potuto realizzare i propri introiti, circostanza questa che già da sola doveva indurre i giudici di merito a ritenere che il reddito prodotto non fosse stato frutto esclusivamente della professionalità del singolo. Nel caso del tassista, l'esclusione dall'IRAP è dovuta al fatto che si tratta di un'attività svolta da un piccolo imprenditore che utilizza beni strumentali minimali e strumentali all'attività, quali il mezzo di trasporto, un computer e un cellulare. Una diversa interpretazione che pone l'accento sul fatto che l'inclusione o esclusione dall'imposta necessita l'esame individuale caso per caso.
07-10-2011 00:00
Richiedi una Consulenza