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Sentenza

DIRITTO TRIBUTARIO. Affitto d'azienda. Dichiarazione IVA e recupero ad imposta d...
DIRITTO TRIBUTARIO. Affitto d'azienda. Dichiarazione IVA e recupero ad imposta di somma liquidata sull'ammontare delle giacenze di magazzino.
-I beni organizzati in funzione dell'esercizio della impresa, ivi incluse le rimanenze, considerati unitariamente come complesso aziendale non sono trasferiti in proprietà all'affittuario, ma permangono in capo al locatore che concede all'affittuario soltanto il diritto personale di sfruttamento del bene produttivo (azienda) in conformità alla destinazione economico-funzionale impressa detti beni dal concedente, essendo tenuto l'affittuario al termine di efficacia contrattuale a restituire l'azienda al proprietario. Tale obbligo, attesa la diversa natura o funzione dei beni del complesso aziendale, non può che essere adempiuto in modo differente, a seconda che tali beni siano destinati a durare nel tempo (inconsumabili) o siano destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo o commerciale della azienda (consumabili): appare dunque logico, in quest'ultimo caso, che l'obbligazione di restituzione dell'azienda gravante sull'affittuario venga assolta in forma generica mediante corresponsione del "tantundem". - In caso di cessione od affitto dell'unica azienda il cedente/locatore perde la qualità che viene assunta invece assunta dal cessionario/affittuario - La nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali “non coincide con quella civilistica, giacchè, tanto il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55, in materia di imposte sui redditi, quanto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, in materia di IVA, intendono come tale l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., nonchè delle attività indicate dall'art. 2135 c.c., (ai soli fini delle imposte sui redditi, se eccedenti i limiti stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del medesimo TU n. 917 del 1986), anche se non organizzate in forma di impresa, prescindendo quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante ed indispensabile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorchè non esclusiva. - In tema di imposta sui redditi di impresa, ma con argomento estensibile anche in riferimento all'esercizio di impresa contemplato dalla disciplina normativa in materia di IVA l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo. Cassazione civile sez. trib. 06 ottobre 2011 n. 20443
Avv. Antonino Sugamele

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