Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14628/2011 Riscossione tariffe del gestore del Servizio Idrico Integrato - No alla riscossione coattiva mediante ruolo.
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 14628/2011
Riscossione tariffe del gestore del Servizio Idrico Integrato - No alla riscossione coattiva mediante ruolo
Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Ord. del 04.07.2011, n. 14628
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.C. e notificata ai difensori: fu relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. G. R. conveniva davanti al giudice di pace di Latina A. s.p.a. ed Equitalia Gerit s.p.a., premettendo che gli era stata notificata una cartella di pagamento, con intimazione di pagamento in favore di A., in base a fatture ivi indicate nonché al ruolo ordinario e chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per la mancanza dei presupposti per la riscossione mediante ruolo del credito vantato
Si costituiva A., che contestava l'asserzione della mancanza dei presupposti di legge.
Equitalia contestava la propria legittimazione passiva.
Il giudice di pace di Latina, con sentenza depositata il 22.6,2009, annullava la cartella esattoriale.
Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. A.
Resiste con controricorso la parte ricorrente.
2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, c. 3, decreto_legislativo_152_2006, nonché dell'art. 17, c. 2, e 21 decreto_legislativo_46_1999, in relazione all'art. 360, c. 1, c. 3 c.p.c.
Ritiene la ricorrente che - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - sulla base delle dette norme, il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà di riscossione coattiva mediante ruolo affidato al concessionario del credito da tariffa, entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato, senza peraltro previa necessità di conseguire ( ove come nella specie, trattasi di società per azione a partecipazione pubblica), un titolo avente efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 46/1999.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
L'art. 156, c. 3 D. lgs. 3.4.2006, n. 152, statuisce : “la riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto_legislativo_241_1997, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del decreto_legislativo_446_1997, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica”.
L'art. 17 del d. lgs. n. 46 del 26.2.1999 al c. 2, statuisce: può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″.
L,'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 statuisce, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo :” Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
3.2. Va poi osservato che è pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (Cass. n. 3539/08)
E' altresì pacifico, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.
4. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del art. 21 d. lgs. n. 46/1999 al presupposto che il relativo credito da riscuotere
attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Con la modifica apportata dal legislatore all'art 156 d. lgs. n. 152/2006, con la legge di conversione del d.l. n. 262/2006 (legge_286_2006), il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici.
La diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera della legge, urterebbe contro l'armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecutivo.
Va, quindi, considerato che da una parte l'art. 156 d. lgs. n. 152/2006 non contiene alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, prevista dall'art. 21 d. lgs. n. 46/1999 e dall'altra che tale ultima norma si riferisce espressamente alle ‘entrate previste dall'art. 17″ tra le quali figura quella della tariffa di cui all'art. 156 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152″. Proprio questo inserimento dell'art. 17 cit. dimostra ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del d. lgs. n. 46/1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici.
2. In definitiva , per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 d. lgs. n. 46/1999, salvo che ricorrano i presupposti cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 17, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico intergrato, di cui al all'art. 156 d. lgs 152/2006, che costituisce un'entrata di diritto privato è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva. Poiché, nella fattispecie le fatture della s.p.a. A. gestore del servizio idrico integrato, non costituiscono titolo esecutivo, la sentenza impugnata è corretta ed il ricorso va rigettato.”
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle contrarie osservazioni mosse con la memoria dalla parte ricorrente, che ripercorrono le tesi sviluppate nel ricorso;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla parte resistente, liquidate in €. 600,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 04.07.2011
06-07-2011 00:00
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