Attività illegittima della Agenzia delle Entrate: spetta il risarcimento del danno. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 3 marzo 2011, n. 5120
Attività illegittima della Agenzia delle Entrate: spetta il risarcimento del danno. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 3 marzo 2011, n. 5120
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 27.9.2005, [omissis] conveniva in giudizio l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [omissis], in persona del direttore prò tempore, e lo invitava a comparire innanzi al Giudice di Pace di [omissis] per l'udienza del 25.11.20**. Premetteva l'attore: che il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Ufficio di [omissis], gli aveva notificato, allo stesso, n.4 avvisi di accertamento, con richiesta di imposte, soprattasse ed interessi, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, per un importo complessivo di Euro 5.971.50; che tale somma, successivamente, era stata iscritta a ruolo e, in data 19.07.2002, gli era stata notificata la cartella esattoriale n.295 2002 002***11 41, emessa dalla [omissis] s.p.a., concessionario per la provincia di [omissis]; che esso attore aveva proposto ricorso e l'Ufficio, dopo aver riconosciuto un errore contabile, aveva comunicato l'emissione di un provvedimento di rimborso delle somme iscritte a ruolo. Chiedeva i conseguenti danni e l'adito Giudice di Pace, con la decisione in esame depositata in data 29.6.2006, condannava l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni in favore dell'istante, liquidati in Euro 894,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; affermava in particolare detto Giudice che "anche sulla Pubblica Amministrazione grava l'obbligo di rispettare il principio fondamentale del neminem laedere previsto dall'art. 2043 cc. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio...è ovvio che, nel caso di specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno economico al [omissis], che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione". Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un unico motivo; non ha svolto attività difensiva l'intimato [omissis].
Motivi delle decisione
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2043 cc.; si afferma in particolare che il Giudice di Pace nel ritenere applicabile alla P.A. il principio del neminem laedere e che " manca nella specie il carattere dell'ingiustizia del danno, in relazione al fatto che l'annullamento in autotutela non si configura quale obbligo bensì come mera facoltà dell'amministrazione, con le conseguenze che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva in ordine al ritiro dell'atto in positivo".
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, innanzitutto, rilevarsi (come del resto pacifico nella giurisprudenza dì questa Corte - tra le altre, art. 2043 cc., atteso che tali principi, sì pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 cc. Il comportamento tenuto dalla convenuta non può che ravvisare violazione del suddetto principio; infatti, nonostante le diffide, mai l'Agenzia delle Entrate di [omissis] ha provveduto a verificare quanto dall'attore lamentato, e cioè che esso non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificati. Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista dell'attore, l'Agenzia delle Entrate di [omissis] ha ammesso l'errore commesso, provvedendo all'annullamento delle somma richieste. E' ovvio che, nel caso in specie, il comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, violando le più comuni regole di prudenza e di diligenza, ha causato un danno
economico al sig. [omissis] che non può che essere risarcito e che comprende, tra l'altro, le spese sostenute dallo stesso per il commercialista e per le varie trasferte verso l'ufficio della Pubblica Amministrazione, nonché le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la Pubblica Amministrazione".
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
PQM
Rigetta il ricorso.
02-07-2011 00:00
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