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Sentenza

Legge 13 dicembre 2010 , n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annu...
Legge 13 dicembre 2010 , n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).
(G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010  - Suppl. Ordinario n.281)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.  Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso
al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2011, 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita` preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'anno 2011;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno
2011 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
4. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati:
a) i maggiori oneri, per gli anni 2009 e 2010, a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita` agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2009, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ovvero accantonate presso la medesima gestione, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla
programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla
rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, e` destinata a
interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso e` fatta
salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del
centro-nord.
6. L'erogazione delle risorse disponibili previste dall'articolo
25, comma 2, del de¬creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, e` subordinata alla verifica, entro il primo semestre
dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei
contratti di servizio, di misure di efficientamento e di
razionalizzazione. Le risorse previste dal comma 1 del medesimo
articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425
milioni di euro, sono ripartite, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito
denominata «Conferenza unificata», quali contributi per il
sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni
a statuto ordinario. Fermi restando i criteri generali di
ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, tale
ripartizione tiene conto, in deroga a quanto previsto dall'articolo
25, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, dei seguenti criteri:
a) programmazione e realizzazione di investimenti con risorse
regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
b) aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti
l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
c) razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una piu`
efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti, in
rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente
incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel
primo periodo di applicazione del contratto;
d) ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il
contratto di servizio.
7. I contratti di servizio per le regioni a statuto speciale
devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione e
sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere
continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive
sono utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 6, alinea,
secondo periodo, e sulla base dei criteri previsti nelle lettere a),
b), c) e d) del medesimo comma.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni avvia
le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze
radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica
mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di
altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. In coerenza con la
normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico
fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862
MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di
comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle
frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi
di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque
avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo
economico puo` sostituire le frequenze gia` assegnate nella banda
790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del
presente comma.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalita` per l'attribuzione di misure
economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara
di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli
introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente
240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso piu` efficiente
dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di
media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta
percentuale di introiti e` iscritta in un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle
trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo
2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico
provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del
radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio
provvisorio in assegnazione definitiva dei diritti d'uso, e rilascia
i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti
dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-novies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si
astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle
radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il
legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione
di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da
parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si
applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single
Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal
Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la
disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione
temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita`
per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive
competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti
d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di
media audiovisivi, ai fini di un uso piu` efficiente dello spettro e
della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali.
Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente
comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52,
comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di
disporre dei di¬ritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente
assegnate.
12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica
digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto
che ne ha la responsabilita` editoriale si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un
fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo
e` soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della
risorsa assegnata con il diritto d'uso.
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati
non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione
devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti
dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione
del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla
riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento
finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del
2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette
riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita`, nonche´ le risorse destinate alla ricerca e al
finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla
stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e` ridotta di 1.752 milioni di euro per l'anno 2011, di 225 milioni di euro per l'anno 2012 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
15. Al fine di disciplinare il trattamento tributario del
contratto di locazione finanziaria (leasing) applicato al settore
immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative
alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i
trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo
stesso, sono disposte le seguenti modificazioni:
a) al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131:
1) all'articolo 57, dopo il comma 1-bis e` inserito il
seguente:
«1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione
finanziaria e` solidalmente obbligato al pagamento del tributo per
l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito
dal locatore per la conclusione del contratto»;
2) nella nota all'articolo 1 della tariffa, parte II, dopo le
parole: «credito al consumo,» sono inserite le seguenti: «ivi
compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,»;
b) all'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche´ l'utilizzatore dell'immobile concesso in
locazione finanziaria»;
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
1) il comma 10-ter e` sostituito dal seguente:
«10-ter. Per le volture catastali e le trascri¬zioni relative
alle cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presi¬dente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi im¬mobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al de¬creto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive
modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modifi¬cate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte
della meta`»;
2) dopo il comma 10-ter e` inserito il seguente:
«10-ter.1. Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di
acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel
caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria
risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa»;
3) il comma 10-sexies e` abrogato.
16. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212, per tutti i contratti di locazione
finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1º
gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un'imposta sostitutiva
delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica
soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita` di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo
e` definita applicando all'importo, determinato secondo le modalita` previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per cento moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
17. Al fine di migliorare le attivita` di controllo fiscale
indirizzandole verso situazioni a maggiore rischio di evasione, al
comma 1 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
dopo le parole: «tenendo anche conto» sono inserite le seguenti: «di specifiche analisi del rischio di evasione e»; al comma 1
dell'articolo 41¬bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, le parole:
«dagli accessi, ispezioni e verifiche» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 32, primo
comma, numeri da 1) a 4),»; al quarto comma dell'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: «dagli accessi, ispezioni e
verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attivita`
istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da 1) a
4),».
18. A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono
sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
19.A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell'articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono
sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».
20. A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un
dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».
21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con
riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate a decorrere dal 1º febbraio 2011.
22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi
presentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui
al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a
decorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere
b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti
emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011.
23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale:
a) la societa` di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, predispone altresi` le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle
funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanita`, dalle
regioni e dagli enti locali, secondo modalita` definite con apposita
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La medesima societa` realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parita`,
prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a
disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del
sistema informativo della fiscalita`, anche in vista dell'attuazione
del federalismo fiscale, e` autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
b) al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
dopo le parole: «organizza le relative attivita` strumentali» sono
aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la
finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali
e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard
dei comuni». Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».
24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita` e` incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro,
nonche´ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A
valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di
ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e` approvato un piano straordinario per la chiamata di
professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per
le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta
a favore delle imprese che affidano attivita` di ricerca e sviluppo a
universita` o enti pubblici di ricerca, e` autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per
gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al
31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto
di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi
sostenuti per attivita` di ricerca e sviluppo riferiti a contratti
stipulati con universita` ed enti pubblici di ricerca. Il credito
d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi e non concorre alla formazione del reddito ne´ della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita` produttive. Esso
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e` utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonche´ le modalita` di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire
tra le regioni e` incrementata di 100 milioni di euro per l'anno
2011.
27. Ai fini della proroga fino al 30 giugno 2011 della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e` incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2011.
28. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1º gennaio 2011, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo` essere prorogato fino al 30 giugno 2011. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e` autorizzata la spesa di 36,4 milioni di
euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di
euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009.
29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e` incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2011. Avendo riguardo alle concrete modalita` con le quali le singole regioni, in conformita` a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo tra lo Stato e le regioni del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'8 aprile 2009, concorrono finanziariamente alle esigenze di cui al comma 30, una quota delle risorse di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole regioni interessate, puo` essere attribuita alle regioni stesse per le esigenze del trasporto pubblico locale.
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla
normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
e di mobilita` in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavo¬ratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita` accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita`. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e 2011».
32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30
milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del
citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per l'anno 2011 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19
del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l'anno 2011 nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e
2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per
l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita`
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi
131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita` definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi
definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per
l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il
medesimo anno 2010.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per
l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo».
38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti
dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12,
comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui
al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e`
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita` indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le
risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del
suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al
fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati
al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle
attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata
una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, del¬l'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le
agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole:
«e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»
sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni
di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4
milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente
articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e,
quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore
agricolo.
46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma
entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina
richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai
titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi
del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro
previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalita` di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire
all'anno 2010.
48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi
prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La
detrazione spettante ai sensi del presente comma e` ripartita in
dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
49. Ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` incrementato di
347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior
finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata
intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.
50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle
regioni per le quali si e` verificato il mancato raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai
disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e` consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a
condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue,
risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti
dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni
gia` sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gia`
commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge,
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita` istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.
52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010,
n. 163, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i
citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino
l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto
termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco
automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in
correlazione alla necessita` di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza».
53. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, let¬tera b-bis), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del
decreto-legge 1º lu¬glio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e`
ridotta di 242 milioni di euro per l'anno 2011.
54. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«2009, 2010 e 2011»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione
relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione
dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
55. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze
linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre
2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 26 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, nonche´» sono soppresse.
56. Le disposizioni di cui al comma 55 si applicano nel limite di
5 milioni di euro per l'anno 2011, procedendo, ove necessario, alla
rideterminazione di contributi, riducendoli proporzionalmente in
relazione al predetto limite di spesa.
57. Al fine di assicurare la continuita` degli interventi a
sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica, le risorse
disponibili in bilancio dall'anno 2011 per contributi pluriennali ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sono ridestinate fino a un massimo di 400 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui
al presente comma.
58. In considerazione dei tempi necessari per l'adozione della
disciplina attuativa det¬tata dal regolamento di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in attesa della
definizione della disciplina di settore ivi prevista, e` autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011 per interventi di
sostegno all'editoria.
59. Per accelerare i pagamenti dei comuni nei confronti delle
imprese fornitrici, e` istituito un fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, con una dotazione di 60 milioni di euro
per l'anno 2011, per il pagamento degli interessi passivi maturati
dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.
60. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto,
stabilendo modalita` e criteri per il riparto del fondo di cui al
comma 59 fra gli enti virtuosi, i comuni che, avendo rispettato il
patto di stabilita` interno nell'ultimo triennio ed evidenziando un
rapporto tra le spese per il personale e le entrate correnti
inferiore alla media nazionale, possono accedere al medesimo fondo.
61. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e` incrementata di 45 milioni di
euro per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui al comma 9 del
presente articolo, nonche´ di 15 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2012 e 2013.
62. Fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, integrativo
di quello ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228,
la societa` Rete ferroviaria italiana Spa e` autorizzata a destinare
l'importo massimo di 35,6 milioni di euro a valere sulle risorse
disponibili indicate nel contratto di programma 2007-2011, e
successivi aggiornamenti, per far fronte, limitatamente alla fase di
studi e progettazione, ai maggiori oneri a carico dello Stato
italiano derivanti dal cambiamento di tracciato sul territorio
nazionale.
63. Per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la
realizzazione del cunicolo esplorativo della Maddalena e fino alla
definizione dell'accordo di cui al comma 62, e` posta interamente a
carico dello Stato italiano, nei limiti finanziari stabiliti dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di approvazione del progetto definitivo del cunicolo, la spesa
massima di 12 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
64. Al fine di rendere piu` efficaci ed efficienti l'azione per
il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalita` e
termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in
funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonche´ l'azione per
la tutela dei consumatori, in particolare minori di eta`, dell'ordine
pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni
della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, garantendo
altresi` maggiore effettivita` al principio di lealta` fiscale nel
settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di
fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82.
65. L'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Sanzioni).
1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base
imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle
scommesse e` punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta e` superiore a euro 50.000, anche con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
2. Il soggetto passivo che, nell'ambito degli adempimenti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero
ritarda il pagamento dell'imposta dovuta e` punito con una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel
termine prescritto.
3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la
segnalazione certificata di inizio attivita` e` soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.000.
4. In caso di giocate simulate, fermo restando che l'imposta
unica e` comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell'esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva e` disposta la chiusura dell'esercizio da sei mesi a un anno. Qualora, dopo l'applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un'ulteriore violazione, e` disposta la revoca della
concessione.
5. Nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'adempimento
dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni
commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative
tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le
sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente
rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso
articolo 12.
7. Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse,
previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreche´ la
violazione non sia stata gia` oggetto di comunicazione di omesso
versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita` amministrative di contestazione dei quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza:
a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento
del tributo, se esso e` eseguito nel termine di trenta giorni dalla
data dell'omissione o dell'errore;
b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle
violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento
del tributo, avviene entro un anno dalla violazione.
8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve
essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche´ al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno».
66. Ferma restando l'obbligatorieta`,ai sensi della legislazione
vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per
l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e
conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali
titoli abilitativi, ai soli fini tributari:
a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse e` comunque dovuta ancorche´ la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta e`
chiunque, ancorche´ in assenza o in caso di inefficacia della
concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di
qualsiasi genere. Se l'attivita` e` esercitata per conto di terzi, il
soggetto per conto del quale l'attivita` e` esercitata e` obbligato
solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.
67. La base imponibile sottratta, accertata ai fini dell'imposta
unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e` posta a base delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo
della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse. Per le violazioni constatate dal Corpo della guardia di
finanza, la rilevanza della base imponibile sottratta od occultata,
ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita` produttive, e` subordinata
all'avvenuto accertamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione
all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del
Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle
entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza.
68. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto importo forfetario o, se
maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della
determinazione del prelievo erariale unico e` posto a base delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita` produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo
della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del
presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita` produttive,
e` subordinata all'avvenuto accertamento da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita` e i termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza».
69. All'articolo 15 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, al comma 8-duodecies sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «A tali fini, l'autorizzazione prevista dal
citato articolo 51, secondo comma, numeri 6¬bis) e 7), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, e` rilasciata dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dai Direttori
centrali individuati con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Corpo della
guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competenti all'accertamento del
tributo e all'irrogazione delle relative sanzioni per l'acquisizione
e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento
dell'imposta e per la repressione delle violazioni in materia di
giochi, scommesse e concorsi pronostici, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei citati uffici, secondo le norme e con
le facolta` di cui ai citati articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, trasmettendo agli uffici stessi i relativi ver¬bali e
rapporti. I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di
svolgere attivita` ispettive o di vigilanza e gli organi di polizia
giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
vengono a conoscenza di fatti o atti che possono configurare
violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici li comunicano all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando
provinciale del Corpo della guardia di finanza territorialmente
competenti. Gli organi di polizia giudiziaria, inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita` giudiziaria, che puo` essere concessa
anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale,
trasmettono all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e al comando provinciale del Corpo della guardia di finanza
territorialmente competenti documenti, dati e notizie acquisiti
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, ai fini del loro
utilizzo nell'attivita` di contestazione e accertamento
amministrativo e fiscale».
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del
Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza
unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto
e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco
compulsivo. E comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi
pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato territorialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.
71. A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla
raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano
conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite
inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per
cento della differenza lorda cosi` maturata, secondo modalita`
definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
72. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 5-bis e` sostituito dal seguente:
«5-bis. Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui
all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7, del citato testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del
presente articolo dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade
automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, in considerazione dell'apposizione degli stessi in stato di magazzino,
ovvero di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a
novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».
73. All'articolo 38, comma 1, lettera b), secondo periodo, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo
le parole: «d'imposta unica» sono inserite le seguenti: «di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,». All'articolo 12,
comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
conver
Avv. Antonino Sugamele

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