Shock tributario.
Niente “shock tributario” (a meno di apposita dimostrazione) per il contribuente che si vede recapitare una richiesta dalle Entrate (circa 9mila euro) per un errore contabile effettuato da parte del proprio consulente. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 1036/25.
La vicenda
Venendo ai fatti la ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’inadempimento del proprio consulente contabile, che le avrebbe cagionato danni di natura psicologica correlati alla vicenda tributaria che l’attrice ha dovuto subire in relazione a omissioni contributive fiscalmente accertate per l’anno di imposta del 2009. A seguito della notifica dell’avviso di accertamento nel 2014, relativo all’anno di imposta 2009, l’appellante aveva inoltrato al proprio consulente formale richiesta di risarcimento danni, in ragione della responsabilità professionale del medesimo. L’attuale ricorrente-contribuente nella fase di merito, ha dedotto che era stata costretta a versare all’Erario, per l’anno di imposta 2009, la somma complessiva di 9.057,73 euro a titolo di sanzioni, corrispondente a un terzo del reddito medio percepito, perché altrimenti sarebbe stata sottoposta a un giudizio penale.
Lo stress professionale
La ricorrente,inoltre, ha rilevato che la relazione psichiatrica redatta dal dirigente medico di un centro cui si era rivolta all’epoca della vicenda descriveva un grave disturbo dell’adattamento (grave reazione ansioso depressiva cronica) dovuto a “stress professionale e tributario” con rilevante e persistente perdita di funzionamento relazionale e lavorativo, per il quale si prescriveva terapia psicofarmacologica.
Il verdetto della Cassazione
Nonostante questo, la ricorrente, dopo aver conseguito una bocciatura nel merito (in mancanza di nesso causale tra inadempimento fiscale e conseguenze fisiche), ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando l’asserito erroneo apprezzamento della documentazione medica prodotta quale elemento di prova del nesso causale tra l’accertata responsabilità professionale del consulente contabile e la grave patologia ansioso-depressiva (shock tributario) insorta a causa degli accertamenti tributari subiti dalla ricorrente. Tuttavia secondo i Supremi giudici la psiche di ogni soggetto reagisce in maniera sempre differente agli stimoli esterni e agli impatti avversi. Proprio per questo gli Ermellini osservano che le doglianze di violazione delle citate norme sono in parte infondate, per altra parte inammissibili. Nel caso in esame, la Corte rileva che il giudice di merito che ha effettuato la censurata valutazione di irrilevanza, sotto il profilo causale, della malattia psichiatrica insorta, ha illustrato, con adeguata motivazione, la non riferibilità, in astratto, del grave danno psichico lamentato e del lucro cessante da perdita della capacità lavorativa all’inadempimento del professionista in concreto accertato. Proprio per questo è stata respinta anche in sede di legittimità la richiesta di risarcimento del contribuente.
18-01-2025 06:33
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