Impignorabilità prima casa. Deroga a tale principio è prevista qualora i debiti siano superiori a 120.000 euro, l’ipoteca sull’immobile sia stata iscritta almeno sei mesi prima dell’avvio della procedura esecutiva e il debitore non abbia provveduto al pagamento.
Corte di Cassazione|Sezione TRI Civile Ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32759
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. PAOLITTO Liberato - Presidente
Dott. DI PISA Fabio - Relatore
Dott. LO SARDO Giuseppe - Consigliere
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere
Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6307/2018 R.G. proposto da:
Bo.Di., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI.VI., presso lo studio dell'avvocato MA.GI. (Omissis) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DE.PO., presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis) che le rappresenta e difende;
-controricorrenti-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 783/2017 depositata il 12/07/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere FABIO DI PISA.
RILEVATO CHE
1. Bo.Di. proponeva opposizione all'esecuzione innanzi al Tribunale ordinario di Padova avverso il provvedimento di pignoramento immobiliare, promosso dal Condominio Gruccione, nella cui procedura esecutiva aveva dispiegato intervento Equitalia Polis Spa per la riscossione di un credito tributario azionato sulla base di alcune cartelle esattoriali, società che nel corso della procedura avere dichiarato di volersi surrogare al creditore procedente, con atto ritualmente notificato al debitore. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1406/2013, a fronte l'eccezione del contribuente di illegittimità della misura esecutiva in quanto fondata su titoli mai notificati e per la mancata prova del credito, con la sentenza n. 1406/2013 accertava il proprio difetto di giurisdizione per essere la questione relativa alla legittimità delle cartelle di pagamento di competenza del giudice tributario;
2. riassunto il giudizio da parte del contribuente - il quale eccepiva in via preliminare che, per effetto del disposto di cui all' art. 75, comma 1, lett. a) D.P.R. come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. g. del D.L. 69/2013, che l'atto di pignoramento era da ritenere illegittimo in quanto trattavasi di prima casa - la Commissione tributaria provinciale adita con la sentenza n. 243/04/2015 dichiarava il proprio "difetto di giurisdizione" dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere e per il resto rigettava le eccezioni del contribuente assumendo che le cartelle prodromiche erano da ritenere legittime e risultavano essere state notificate ritualmente;
3. con la sentenza n. 783/11/2017, la Commissione tributaria regionale del Veneto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava "l'estromissione dal giudizio" dell'Agenzia delle Entrate per carenza di legittimazione passiva e respingeva l'appello del contribuente Diego Bo.Di., confermando la sentenza di primo grado, ad esclusione della condanna alle spese.
I giudici di appello ritenevano tardive ed inammissibili talune delle eccezioni sollevate, ivi compresa quella relativa alla impignorabilità della prima casa ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 602/1973;
2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con successiva memoria, Bo.Di.;
3. Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione resistono con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell'art.360, primo comma, n 3 c.p.c., violazione dell'art. 76, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 52 e 86, D.L. n. 69/2013, nella parte in cui la C.T.R. aveva rigettato il secondo motivo di appello attinente all'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare per improcedibilità del pignoramento dell'unica casa di abitazione del debitore non tenendo conto che tale motivo era stato proposto con la prima difesa utile a seguito dello ius superveniens;
2. con il secondo deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 112, 157, 183 c.p.c. e dell'art. 18 e 36, D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 76, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973 e agli artt. 52 e 86 del D.L. n. 69/2013, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale aveva disatteso il secondo motivo di appello attinente all'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare per improcedibilità del pignoramento dell'unica casa di abitazione del debitore assumendo che trattavasi di motivo nuovo non dedotto innanzi al Tribunale ordinario che aveva negato la propria giurisdizione vertendosi in ipotesi di controversa tributaria;
3. con il terzo lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. artt. 101, 112, 157, 183 c.p.c. e dell'art. 18 e 36, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato le eccezioni dedotte dal contribuente in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento sottostanti al pignoramento opposto sull'unico presupposto che tali eccezioni non fossero state formulate nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio mentre erano state proposte ritualmente negli atti successivi dello stesso giudizio;
4. va premesso che il ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate è da ritenere inammissibile in quanto la C.T.R. ha dichiarato "l'estromissione dal giudizio dell'Agenzia delle entrate per carenza di legittimazione passiva" e il contribuente non ha proposto impugnazione su tale capo di domanda;
5. i primi due motivi (relativamente al rapporto processuale con Agenzia delle entrate-Riscossione), che possono essere esaminati unitariamente in quanto fra loro strettamente connessi, sono da ritenere fondati;
5.1. occorre considerare che l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della L. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso "petitum" ed alla diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla "translatio", ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice "ad quem". (Sez. L, Sentenza n. 15223 del 22/07/2016, Rv. 640870 -01);
5.2. ne discende che sarebbe stato onere della C.T.R. esaminare tale questione nel merito, non potendosi configurare la stessa quale eccezione nuova;
5.3. va rilevato che la questione - la quale attiene a profili di fatto di competenza del giudice di merito - andrà, dunque, esaminata dovendosi precisare che vale il principio per cui in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica (vedi Cass., 12 settembre 2014, n. 19270);
6. il terzo motivo è da ritenere inammissibile per le ragioni appresso specificate.
Si assume in ricorso che illegittimamente la C.T.R. aveva rigettato le eccezioni dedotte dal contribuente in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento sottostanti al pignoramento opposto sull'unico presupposto che tali eccezioni non fossero state formulate nel ricorso in opposizione introduttivo del giudizio mentre erano state ritualmente dedotte negli atti successivi dello stesso giudizio. In effetti la C.T.R. fa questione di inammissibilità ma, poi, esamina la questione di merito rilevando la corretta notifica delle cartelle evidenziando che Equitalia aveva prodotto le notifiche ritualmente eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mentre il contribuente non si è preoccupato di censurare in modo specifico l'accertamento in fatto svolto dai giudici di appello sulla notifica delle cartelle, da ciò derivando l'inammissibilità della censura;
7. in conclusione va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell' Agenzia delle entrate, con conseguente condanna alle spese a carico della parte soccombente;
7.1. nel rapporto processuale fra il Bo.Di. e l'Agenzia delle entrate - Riscossione vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e va dichiarata l'inammissibilità del terzo ed, in relazione ai motivi accolti, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio nel detto rapporto processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso proposto da Bo.Di. nei confronti dell'Agenzia delle entrate e lo condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'ufficio in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione e dichiara inammissibile del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle relative spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 25 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024.
23-01-2025 18:32
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