I confini di validità della sentenza penale nel processo tributario.
La sentenza del gip - anche se passata in giudicato con la formula «il fatto non sussiste» - non fa stato nel processo tributario. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 1148/2025. Venendo ai fatti i Supremi giudici hanno precisato che l’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 87/2024 (il decreto attuativo della delega fiscale sulla riforma delle sanzioni amministrative e penal-tributarie), riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione.
I confini di validità della sentenza penale
E più precisamente venendo ai confini di validità della sentenza penale (di favore per il contribuente) in ambito fiscale è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è «divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo (articolo 21-bis del Dlgs 74 del 2000, introdotto dal Dlgs 87/2024)».
Quando la sentenza penale non si applica alla sfera tributaria
A tal proposito però, il principio di diritto va nondimeno specificato nel senso che la novella non trova applicazione nel caso in cui le formule «di merito» previste dal codice di rito (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) siano state adottate dal giudice non alla conclusione del dibattimento penale, ma alla conclusione dell’udienza preliminare. Quindi la sentenza emessa dal Gip, sia pure con la formula «perché il fatto non sussiste», non è adottata a seguito della celebrazione del dibattimento. Conseguentemente, non trova applicazione sotto un profilo testuale l’articolo 21-bis del Dlgs 74/2000, introdotto dal Dlgs 87/2024 per precisa scelta del legislatore, né emerge un’irragionevolezza della norma sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alla sentenza di assoluzione dibattimentale in ragione del diverso contenuto probatorio alla base della decisione.
18-01-2025 06:25
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