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Sentenza

In tema di cartella di pagamento, allorquando il giudice, dopo avere accolto un ...
In tema di cartella di pagamento, allorquando il giudice, dopo avere accolto un motivo di appello dichiarando inesistente la notifica dell’atto, abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito del contenuto della cartella, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la logica antecedente statuizione sulla inesistenza della notificazione, che è la vera ragione della decisione
 (Dpr, n. 602/1973, articolo 26; Cpc, articoli 100, 132, 140, 148, 149 e 360)

Nel caso di specie, nel cassare comunque con rinvio la sentenza impugnata, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha ritenuto inammissibile il secondo motivo proposto, avendo cura di precisare al riguardo che una volta che il giudice abbia dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento – statuizione oggetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso – quale fatto antecedente logico, costituisce un mero “obiter” l’ulteriore ragionamento compiuto dal medesimo giudice in merito al contenuto dell’atto stesso, rappresentato, nella circostanza, dall’indicazione del responsabile del procedimento, dalla sua completezza e dalla stessa motivazione della cartella). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 11 novembre 2022, n. 29529; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27388; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11675.

    Cassazione, sezione T civile, ordinanza 28 novembre 2024, n. 30678 – Presidente Federici – Relatore Gori
Avv. Antonino Sugamele

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