E' una operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, poiché la società di provenienza cede alla nuova società, col consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale, ex articolo 1406 del Cc.
Corte di Cassazione -Sezione Tributaria - Sent. 26 febbraio 2024 n. 5068
La Sezione tributaria ha chiarito che «il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto e pertanto, dal punto di vista fiscale rappresenta un’operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, rilevante ai fini Irap». Con la legge n. 91/1981 è stato abolito il cosiddetto “vincolo sportivo”, che si configurava quale diritto esclusivo all’utilizzo dell’atleta, alienabile a terzi, distinto e separato rispetto al rapporto di lavoro formalizzato con l’ingaggio. Con l’emanazione della l. n. 596/1996, che ha recepito in Italia gli effetti della sentenza Bosman (Cgue, causa C-415/93), i club di appartenenza dei calciatori professionisti giunti alla scadenza del contratto non avevano più diritto a percepire somme da parte della società calcistica che procedeva ad ingaggiare l’atleta. Nel caso di cessioni di calciatori nel corso del rapporto (prima della scadenza del contratto), viene seguita la seguente procedura:
a) calciatore, società di provenienza e società di destinazione devono redigere per iscritto, a pena di nullità, un accordo di cessione di contratto, denominato «variazione di tesseramento per calciatori professionisti»;
b) società di provenienza e società di destinazione redigono e allegano un documento in bollo, nel quale evidenziano importo e modalità del prezzo di cessione dovuto dal secondo alla prima;
c) società di destinazione e calciatore redigono, infine, un altro modulo federale, con il quale concordano la misura del compenso al calciatore, quello da questo dovuto al suo procuratore, la scadenza del rapporto contrattuale, e altre clausole accessorie.
Si tratta di una operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, poiché la società di provenienza cede alla nuova società, col consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale, ex articolo 1406 del Cc. Non è condivisibile per la Cassazione la tesi dell’Udinese secondo cui l’oggetto della cessione è il diritto di risoluzione anticipata del contratto, e l’operazione di trasferimento sarebbe composta da atti distinti. Per la Corte, «oggetto della cessione è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, che è senz’altro un bene da inquadrarsi tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili (ai sensi del Tuir), suscettibili, come tali, di produrre plusvalenze o minusvalenze, rilevanti ai fini Ires ed Irap». «Non è privo di rilievo - conclude la Corte - il fatto che il diritto all’utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta sia un bene dotato di una autonoma utilità economica, come tale suscettibile di negoziazione diret
10-03-2024 15:11
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