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Sentenza

La prescrizione dei crediti tributari: 5 anni....
La prescrizione dei crediti tributari: 5 anni.
La giurisprudenza a favore della prescrizione quinquennale

 

Ctr Lombardia, sez. XX, sentenza n. 662 del 28 febbraio 2022: il contribuente eccepiva che anche qualora le cartelle di pagamento scontassero il termine di prescrizione ordinario decennale almeno con riferimento alle sanzioni amministrative connesse a tributi erariali, comunque la prescrizione doveva ritenersi quinquennale come sancito dall'art.20, comma 3 d.lgs. n.472/1991. Tale eccezione veniva accolta dai giudici d'appello secondo i quali risultava maturata la prescrizione quinquennale per la sola parte relativa alle sanzioni in relazione alle quali gli atti interruttivi erano intervenuti a prescrizione quinquennale già definitivamente maturata. «Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di notificazione dell'atto di irrogazione». L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione (comma 2) l'articolo 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il legislatore tributario, chiariscono i giudici ambrosiani, all'art. 20 del d.lgs. 472/1997, tratta i due istituti della prescrizione e della decadenza:

    la prescrizione ha per effetto l'estinzione del credito fiscale relativo ad una sanzione già irrogata;
    la decadenza, invece, determina l'estinzione della sanzione per il mancato esercizio del potere di comminare la stessa entro un certo termine.

In particolare, l'art. 20, comma 3, prevede un termine di prescrizione quinquennale entro il quale l'Ufficio deve esercitare il diritto alla riscossione della sanzione irrogata. La prescrizione decennale si applica, in punto di sanzioni, solo se la definitività della sanzione deriva da una sentenza passata in giudicato.

 

Ctp Pavia, sez. III, sentenza n. 219 del 27 ottobre 2021: in questa recente pronuncia i giudici pavesi hanno precisato che il termine per riscuotere i crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP, etc.), a seguito della notifica della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non può che ritenersi quinquennale, alla stregua di quanto già previsto per i tributi locali (ICI, IMU, tasse smaltimento dei rifiuti, contributi di bonifica, etc.) con la conseguenza che qualora l'Agente della Riscossione non ottemperi ad interrompere il decorso dello stesso con la notifica di atti idonei in tal senso, il successivo provvedimento inviato al contribuente non potrà che ritenersi radicalmente nullo ed il tributo dovuto prescritto. I giudici tributari richiamano la sentenza della Suprema Corte (Sez. V, n. 30362 del 23 novembre 2018) che ritengono confermativa del principio già stabilito dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza citata in premessa. I giudici di legittimità hanno osservato che la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all'obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore. Inoltre, aggiunge il Collegio, nell'ipotesi in cui gli atti prodromici ovvero le cartelle fossero state notificate entro i termini prescrizionali, non essendo successivamente intervenuto entro il termine sopraindicato alcun atto interruttivo, il debito d'imposta risulta prescritto alla luce dell'anzidetta giurisprudenza della S.C. (cui si aggiunge Cass. Civ. ord. n. 19311 del 16.09.2020). In applicazione di tali principi la Ctp, considerando che nella fattispecie esaminata l'intimazione di pagamento risultava essere stata notificata successivamente allo spirare del termine di prescrizione del tributo, che in ogni caso risultava già prescritto al momento della notifica delle cartelle esattoriali, concludeva per l'estinzione del debito d'imposta, riportato negli atti di intimazione di cui alle cartelle sottese, in quanto prescritto.
Avv. Antonino Sugamele

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