Rifiuti urbani - Spazzamento delle strade e svuotamento cestini - Sussistenza - Fondamento - Tariffa ridotta - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA DEL 12 MAGGIO 2021, N. 12474
I rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti rientrano nella categoria dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 d.lgs. n. 152 del 2006 e, in relazione al tributo speciale dovuto alle Regioni per il deposito in discarica ex art. 3, commi 24-41, l. n. 549 del 1995, possono essere soggetti a tariffa di smaltimento ridotta se si raggiungono i volumi di raccolta differenziata previsti dalla legge vigente "ratione temporis". (In motivazione, la S.C. ha riconosciuto natura innovativa - e non interpretativa - alla norma introdotta dall'art. 44 l.r. Veneto n. 3 del 2013, secondo cui "ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento", con conseguente inapplicabilità a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore).
27-11-2021 09:28
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