Prelevamenti sui conti correnti superiori a 1.000 euro
Cassazione SEZ. V.
SENTENZA 22 SETTEMBRE 2020, N. 19774
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI .
In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la modifica del meccanismo di onere della prova recata dall'art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2006, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, in seno all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - secondo cui, ai fini della determinazione del maggior reddito, gli Uffici finanziari possono legittimamente utilizzare, come elementi posti a base delle rettifiche, i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili (sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili) - non opera rispetto agli accertamenti non ancora definiti, trattandosi di norma di natura sostanziale non interpretativa, come tale priva di portata retroattiva.
Si richiama Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15161 del 2020: In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione (relativa) dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità
26-01-2021 23:57
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