Rigetto di una domanda o di un’eccezione implicito nella decisione assunta - Vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo - Esclusione - Adeguatezza della motivazione - Esame delle sole questioni giustificatrici del convincimento - Sufficienza - Fattispecie.
Cassazione SEZ. V
ORDINANZA 30 GENNAIO 2020, N. 2153
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguata la motivazione di una sentenza della CTR, che, a fronte della specifica eccezione relativa all'applicazione della presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 a tutti i movimenti bancari, si era limitata a richiamare l'orientamento della corte di cassazione secondo cui la presunzione legale di cui alle predette norme poteva essere vinta solo con una giustificazione analitica sui singoli movimenti, non con argomenti generici).
In senso conforme, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718/18: non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le doglianze dell'appellante principale sulla ritenuta violazione delle distanze dei balconi aggettanti fossero state superate dall'accoglimento, nel merito, dell'appello incidentale riguardante la distanza dell'intero fabbricato).
23-06-2020 22:56
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