Processi tributari: sospesi fino all’ 11 maggio.
Sospensione dei processi tributari fino all'11 maggio 2020 e depositi in commissione tributaria solo in via telematica anche per i procedimenti avviati secondo modalità cartacee. Sono queste alcune novità in materia di giudizi tributari previsti nel nuovo decreto liquidità.
Il Dl 18/20 aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l'articolo 83 prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all'impugnazione, includendo espressamente le notifiche del ricorso/reclamo.
Il nuovo decreto Liquidità differisce il termine del 15 aprile all'11 maggio, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio).
Tale nuovo termine influisce ovviamente non solo per la scadenza dell'impugnazione, ma anche per l'ipotesi di acquiescenza ovvero per la presentazione dell'istanza di adesione. In concreto, le ipotesi che si potrebbero verificare sono:
1) atti impositivi notificati prima del 9 marzo 2020, il cui termine ordinario di 60 giorni scadrebbe tra il 9 marzo e l'11 maggio: per determinare la nuova scadenza occorre sommare 64 giorni agli ordinari 60. Ad esempio un accertamento notificato il 18 febbraio, avrebbe scadenza naturale il 18/4, aggiungendo i 64 giorni della nuova pausa, la nuova scadenza per acquiescenza, presentazione ricorso ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;
2) atti notificati tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020: per espressa disposizione, il decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione e quindi dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe trattarsi di un'ipotesi frequente (le attività degli uffici dovrebbero essere sospese dall'8 marzo al 31 maggio). In ogni caso se il contribuente ha ricevuto, ad esempio, il 23 marzo un atto: per il computo della scadenza il primo giorno da considerare è il 12 maggio e quindi i 60 giorni scadono l'11 luglio 2020;
3) accertamenti per i quali, prima del 9 marzo, era stata presentata istanza di adesione, che ha sospeso l'impugnazione di 90 giorni: vanno considerati 214 giorni dalla notifica. Ipotizzando un accertamento notificato il 20 dicembre 2019, per il quale il 10 gennaio era stata presentata istanza di accertamento con adesione, la scadenza per ricorrere sarà il 21 luglio (60 + 90 + 64). Occorrerà poi computare anche l'eventuale pausa estiva nell'ipotesi in cui il termine così ricalcolato, scada in agosto. In tal caso, si aggiungeranno ulteriori 31 giorni.
La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in Ctr e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonchè documenti e memorie. In queste due ultime ipotesi, le udienze dovranno essere fissate consentendo la fruizione dei termini per i depositi. Quindi ad esempio, se l'udienza è stata già fissata per il 15 maggio, mancando i 20 giorni previsti a ritroso per il deposito dei documenti, la data dovrà essere posticipata. Da ricordare, in proposito, che sono sospese anche le udienze, sia di merito, sia cautelari. Per queste ultime, la mancanza di una decisione non dovrebbe comportare alcuna conseguenza in capo al contribuente attesa la sospensione dei pagamenti fino al 31 maggio per tutti i carichi affidati all'agente della riscossione.
Sempre nel decreto Liquidità, in tema di contenzioso tributario, è previsto l'obbligo di depositare gli atti del giudizio solo con modalità telematiche anche se la controversia è stata avviata in forma cartacea.
In ultimo, gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto (di solito quello del difensore).
08-04-2020 10:00
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