Motivazione per relationem nella sentenza civile
Cass. civ. Sez. V, 01-02-2019, n. 3057
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -
Dott. RUSSO Rita - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6949/2013 R.G. proposto da:
Z.O., nato a (OMISSIS) (TV) il (OMISSIS) residente in (OMISSIS) (TV) via (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Panizzi del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato in Roma via Lorenzo il Magnifico 84 presso lo studio dell'avv. Marco Fedeli;
- ricorrente -
contro
SAV.NO s.r.l con sede in (OMISSIS) in persona del suo Presidente S.R. rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Botteon del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata in Roma via Fontanella Borghese 72 presso lo studio dell'avv. Antonio Voltaggio;
-intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia - Mestre depositata il 21/08/2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere Russo Rita;
udito l'avv.to Carla Panizzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto l'appello proposto da Z.O. avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso dell'appellante contro l'ingiunzione di pagamento della TIA da lui dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008, notificatagli, sulla base di fatture precedentemente emesse, da SAV.NO s.r.l., società incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti al Consorzio C.I.T., fra cui il Comune, nel quale risiede Z., di (OMISSIS).
2. - La CTR, per ciò che nella presente sede ancora interessa, ha ritenuto infondato l'assunto dell'appellante, secondo il quale l'atto impugnato era illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata dal Consorzio - non avente natura di ente pubblico e privo di potestà impositiva - anzichè dal Comune di (OMISSIS), rilevando, testualmente, che "tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza... (omissis)... non si può non condividere quanto dichiarato dalla parte resistente circa la possibilità da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa".
6. La sentenza, depositata il 21.9.2012, è stata impugnata da Z.O. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Sav.no s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza (recte: del requisito di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c.).
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso Z. lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell'art. 132 c.p.c., n. 4, assumendo che la CTR è venuta meno al suo dovere di esporre i fatti rilevanti della controversia e i motivi della decisione, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
2. - La censura non si fonda su atti o documenti di causa, ma attiene ad un vizio proprio della sentenza, la cui rilevabilità prescinde dalla più o meno completa esposizione delle vicende processuali e dei fatti che hanno originato la controversia: riguardo ad essa, l'eccezione di inammissibilità sollevata in via pregiudiziale da Sav.no, da esaminare con riferimento ad ogni singolo motivo (Cass. S.U. n. 16887/013) è pertanto manifestamente infondata.
3. - Ciò precisato, il motivo deve essere accolto.
3.1. - Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, "mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (fra molte, da ultimo, Cass. n. 21978 del 2018, n. 22022 del 2017, n. 14786 del 2016).
3.1 - La sentenza impugnata è affetta dal vizio denunciato perchè la CTR si è limitata a richiamare "quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza", senza indicare le ragioni della propria adesione alla sentenza della CTP, ed ha poi concluso con un rilievo, del tutto generico, circa il fatto che il Consorzio è composto "anche" dal Comune in causa, che non vale certo a chiarire quale sia la natura di detto Consorzio e quali siano le sue finalità. In particolare, il giudice d'appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l'atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua potestà impositiva (evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilità di tali atti con quanto previsto dall'art. 23 Cost. nonchè dal D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 49 e 22 e dall'art. 172, lett. c), TUEL).
3. - L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR del Veneto in diversa composizione che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
10-02-2019 13:31
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