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Sentenza

Esenzioni ed agevolazioni....
Esenzioni ed agevolazioni.
Sentenza n. 5730 del 18 dicembre 2018 (ud 24 aprile 2017)della Commiss. Trib. Regionale, Palermo, Sez. IX - Pres. Salvatore Salvago - Rel. Calogero Ferlisi



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA

NONA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

SALVAGO SALVATORE - Presidente

FERLISI CALOGERO - Relatore

INNOCENTE ALFIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5487/2013

depositato il 17/07/2013

- avverso la sentenza n. 604/2012 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO

contro:

COMUNE DI PALERMO

proposto dall'appellante:

P.E.

VIA P. C. 12 90147 P.

difeso da:

AUGUGLIARO MASSIMILIANO

AVV.

VIA VESPRI 15 91100 TRAPANI TP

altre parti coinvolte:

A.R. S.P.A.

VIA O. 9 90139 P.

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TARSU/TIA 2011



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con rituale ricorso proposto davanti alla CTP di Palermo, il Sig. P.E., titolare dell'omonima ditta individuale "Centro per l'Auto "Rutelli" di P.E.", corrente in P., impugnava l'iscrizione a ruolo e la relativa cartella esattoriale Tarsu n. (...), notificata il 24.04.2012, con cui il Comune di Palermo ed il Concessionario, chiedevano il pagamento di Euro 11.703,88 a titolo di Tarsu ed oneri accessori (diritti di notifica), con riferimento all'anno d'imposta 2011.

Chiedeva tra l'altro la disapplicazione del Regolamento e delle tariffe Tarsu del medesimo Comune, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.

A sostegno delle predette richieste conclusive, eccepiva in diritto la nullità, la illegittimità, la mancanza di fondamento giuridico e del titolo legittimante sia della iscrizione a ruolo e sia della conseguente cartella di pagamento impugnate, per avvenuta violazione dell'art. 62, co. 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 177 e 183, co. 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e dell'art. 69, 4 co. del D.Lgs. n. 507 del 1993, mancata trasmissione delle delibere tariffarie divenute esecutive al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, ed, infine, per mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento impugnata unitamente al ruolo.

Parte ricorrente, nel merito, precisava in modo analitico l'estensione, la distribuzione e la destinazione d'uso dei locali specificamente adibiti ad autorimessa, autosalone, autofficina ed autolavaggio, come da relazione tecnica.

Rappresentava, altresì, che "dall'anno 2001 ha stipulato annualmente con la ditta "P.V. s.a.s." una convenzione per il servizio di gestione di rifiuti speciali per "raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero" degli stessi derivanti dall'attività di autolavaggio ed analoga convenzione per i rifiuti derivanti dalla attività di autofficina ( allegati n. 4 e n. 5 al presente ricorso )".

2. L'Agente per la riscossione, S.S., s.p.a., si costituiva in giudizio depositando le proprie controdeduzioni, con le quali nell'affermare che essa ha agito solo e soltanto sulla base del ruolo trasmesso dall'Ente impositore, contestava in toto, per quanto di sua competenza, le richieste di parte ricorrente.

3. Il Comune di Palermo, si costituiva in giudizio e depositava le proprie controdeduzioni, con le quali confutava, in fatto ed in diritto, tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, chiedendo conclusivamente il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, competenze ed onorario del giudizio.

3. Con sentenza 19/12/12 la CTP di Palermo, premesso che al ricorso non risultava "allegata agli atti di causa, sebbene il ricorrente affermi di averla allegata al ricorso come indicato allegato n. 9", rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite (Euro 500,00), richiamandosi sostanzialmente alle difese dispiegate dal Comune secondo cui:

a) "la ditta ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna denuncia originaria Tarsu, né eventuali denunce di variazioni della estensione, dell'occupazione la detenzione dei locali interessati alla imposizione Tarsu, anche ai fini della esatta indicazione dei locali nel loro complesso e della destinazione di parte di essi ad uso comportante la produzione, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici, nocivi, ecc., né ha depositato la genericamente citata perizia tecnica indicata in ricorso";

b) "... l'iscrizione a ruolo n. 2012/000960 e la cartella di pagamento indicano esplicitamente e dettagliatamente la consistenza estensiva, la classificazione e la imponibilità delle sei classi di locali occupati o detenuti, attratte alla imposizione Tarsu per l'anno d'imposta 2017";

c) l'Ente impositore ha operato in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e precisamente a quelle contenute nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993;

d) il Comune di Palermo ha approvato il Regolamento Tarsu, con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 26.02.1997, resa esecutiva dal C. nella seduta del 17.04.1997 n. 4198/4086;

e) fondatamente il Comune rilevava che "... l'onere della presentazione della dichiarazione originaria o di variazione nonché della prova riguardante la individuazione delle aree in cui vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali e non in concorso con i rifiuti urbani e assimilati, nonché del conferimento a proprie spese mediante ditte specializzate è ad esclusivo carico del contribuente che avrebbe dovuto farne denuncia con idonea dichiarazione resa nelle forme e nei termini di legge onde consentire all'Ente di attuare le verifiche su quanto dichiarato" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.775/2011);

f) "In materia di conferimento di rifiuti speciali, tossici, nocivi, ecc. e di produzione della prova per godere della esenzione, la Commissione ritiene che il contribuente non abbia assolto, né in precedenza e neanche in sede di giudizio, all'obbligo di provare la fondatezza e la esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge per acquisire il richiesto beneficio. Anche su questo punto sia il Comune che la Commissione sono confortati dai principi sanciti dalla Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza n. 28003 del 21.12.2011";

g) In ordine alla omessa trasmissione delle deliberazioni tariffarie alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, i Primi giudici ritenevano che "... le fondate argomentazioni espresse dal Comune di Palermo nelle proprie controdeduzioni, che hanno rappresentato la evoluzione legislativa subita dalla materia qui interessata sia con leggi ordinarie che con leggi di rango costituzionale" come la modifica del Titolo V della Costituzione.

h) sulla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del soggetto/organo che l'ha formata, nonchè della omessa indicazione di detto soggetto, doveva applicarsi quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10805/2010, secondo cui "... l'invalidità dell'atto non dipende tanto dall'opposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali (la cui presenza vale indubbiamente ad agevolarne il riconoscimento), esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Confronta Cassazione sentenze nn. 4923/07; 9779/03 e 239)".

4. Propone appello il contribuente chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del ricorso di prima istanza, con vittoria di spese. Deduce a tal fine:

- intervenuta abrogazione della TARSU per l'anno 2011;

- onere di prova gravante nella specie sull'Ufficio e non sul contribuente, donde l'irrilevanza del richiamo alle omesse denunce ed alle omesse variazioni relative agli immobili;

- carenza di motivazione dei primi giudici sul primo motivo di ricorso circa la iscrizione a ruolo di immobile destinato a rimessa che non produrrebbe rifiuti come da perizia allegata;

- violazione del principio della tassazione sulla base della capacità di produrre rifiuti;

- carenza di motivazione sul secondo motivo circa il controllo che spetta in materia al Ministero;

- illegittimità della cartella per mancanza di sottoscrizione.

5. Il Comune resiste e contesta con ampia memoria i motivi d'appello, chiedendo la conferma della sentenza vinte le spese.

6. Alla Camera di consiglio del 24 aprile 2017 l'appello è stato assunto in decisione.



MOTIVIDELLADECISIONE

1. L'assunto di fondo da cui muove il contribuente è che (v. pag. 13 dell'appello) egli non sarebbe "... soggetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi per le attività di autorimessa e di autosalone che non producono rifiuti. Per ciò che concerne l'attività di autofficina e autolavaggio non è soggetto a tassazione ai fini TARSU perché sconta una tassazione separata".

L'assunto è del tutto a e trascura di considerare la specifica disciplina normativa della materia, come desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993 e ss.mm.ii..

La pretesa tributaria è conforme al dettato normativo, infatti l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 statuisce che:

"1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4"

"2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione."

Invero, con preciso rifermento agli immobili adibiti a garage, la Corte di Cassazione con sentenza n. 1711/2017 ha affermato che "... in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64 i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impostore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purchè il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione" (Cass. civ. Sez. 6-5, n. 33/2015; conf. Cass. un. 18022/2013 e 17634/2004); inoltre la tassa è dovuta a prescindere "dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti" (Cass. sez. 5, n. 7654/2012); infine, "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale" (ex multis, Cass. un. 17703/2004, 13086/2006, 17599/2009, 775/11, 17622/2016), non essendo sufficiente allegare a tal fine la "peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa", essendo "fallace l'assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani... in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole "aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni", salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei "locali e delle aree" di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato" (Cass. Sez. un. 17622/2016 e 17623/2016).

Nel caso di specie è incontestata la circostanza addotta dal Comune (v. costituzione in appello pag. 8) secondo cui "nel caso che ci occupa l'iscrizione a ruolo trae origine da denuncia TARSU presentata dal contribuente assunta al prot. N. (...) (cfr. ALL. A) con allegata la relazione tecnica e la planimetria", sicché il contribuente, in assenza di specifiche formali denunce di variazioni, non poteva sottrarsi al pagamento del tributo per quanto prima dichiarato.

In materia la Corte di Cassazione con sentenza n. 7617 del 15/04/2016 ha statuito che il presupposto impositivo della ta.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Ai sensi dell'art. 62, comma 2 D.Lgs. n. 507 del 1993 cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L'art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

In sostanza l'obbligazione di natura fiscale scatta per il solo fatto che l'Ente metta a disposizione del cittadino il servizio in argomento.

La stessa Corte:

A) con la sentenza n. 33/15, è intervenuta sulla questione relativa all'assoggettabilità alla TARSU dei locali utilizzabili a garage e simili la Corte di cassazione ha positivamente deciso con la sentenza n. 28003 del 21/12/2011 laddove si legge "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (...) si deve negare che un locale adibito a garage (...) possa ritenersi, di per se', improduttivo di rifiuti solidi urbani" (sul punto anche Cassazione n. 5047/2015).

B) con sentenza n. 17434/2013 ha statuito che ".... il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 2, nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti - fra l'altro - "per il particolare uso cui sono stabilmente destinati", chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso (quale nella fattispecie il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (v. Sez. 5^ n. 12084-04; n. 19459-03). In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti (cfr. Sez. 5 n. 1179-04)".

2. Ciò premesso l'appello è infondato. In particolare:

A) Circa la dedotta intervenuta abrogazione della TARSU per l'anno 2011 nel va rilevata l'inammissibilità siccome jus novum rispetto a quanto portato in giudizio col ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

In ogni caso, il Comune osserva fondatamente che:

- il comma 11 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2206, c.d. "codice ambientale", nel disciplinare la tariffa integrata, stabilisce che sino alla emanazione del regolamento di cui al precedente comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

- poiché il regolamento previsto al comma 6 del citato art. 238 D.Lgs. n. 152 del 2206 non è mai stato adottato, è legittima l'applicazione della tariffa TARSU per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 sino all'approvazione della nuova TARES.

- "... inoltre l'effettiva soppressione della Tarsu, prevista al momento dell'applicazione della c.d. "Tariffa Ronchi" - che doveva ex lege sostituirla a regime allo spirare del termine (più volte prorogato) di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 158 del 1999 - non si è realizzata, e pertanto la soppressione della TARSU è rimasta sospesa per effetto dell'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 sino all'entrata in vigore del regime TARES".

3. In ogni caso, l'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, istitutivo dal 1 gennaio 2013 della TARES, testualmente recita "I comuni (...) possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o della TIA2 (...). Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA1 oppure alla TIA2 applicate dal comune nell'anno precedente".

A sua volta il comma 4-quater dell'art. 5 ("Disposizioni in materia di TARES") del successivo D.L. 31 agosto 2013, n. 102 conv. in L. n. 124 del 2013, ha stabilito che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso".

La testuale formulazione delle norme sopra richiamate conferma che nel periodo 2011-2013 la TARSU non poteva dirsi abrogata.

B) L'affermazione dell'appellante secondo cui l'onere della prova gravava nella specie sull'Ufficio, è infondata per quanto rilevato nelle superiori premesse.

C) La motivazione dei Primi giudici, circa il rigetto del primo motivo di ricorso concernente l'iscrizione a ruolo del locale destinato a "rimessa", ossia di un locale che secondo la tesi dell'appellante non produrrebbe rifiuti, appare chiara e sufficiente, perché si evidenzia che la legge assegna al contribuente l'onere di presentare la dichiarazione dell'immobile o quella relativa alla sua totale o parziale variazione, dimostrando quindi un preciso riferimento alle aree che producono o non producono rifiuti ordinari e\o speciali, fermo restando, in ogni caso, l'onere del contribuente di denunciare le relative variazioni e\o di provare l'eventuale conferimento di "rifiuti speciali" a proprie spese mediante ditte specializzate, al fine (come puntualmente rilevato nella sentenza impugnata) di consentire all' Ente locale di disporre le opportune verifiche (Corte di Cassazione, sent. n.775/2011).

Peraltro, in relazione agli accordi stipulati dall'appellante con la Ditta P.V., S.a.s. per lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti prodotti, il Comune di Palermo ha incontestatamente dedotto:

a) che quello in data 17.08.2011 si riferirebbe ad "una quantità modesta di rifiuti raccolti e che in ogni caso non può per la mancata pregressa denuncia al Comune di Palermo, come risulta dai motivi esposti nella relazione che precede";

b) che quello in data 12.01.2012, relativo all'autolavaggio, non può temporalmente "influire... con la imposizione Tarsu riferita, invece, all'anno d'imposta 2011 che precede".

D) Relativamente alla reiezione del secondo e terzo motivo di appello vale quanto già detto nelle premesse con riferimento al quadro normativo ex art. 62, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993 e successivi principi giurisprudenziali.

E) Quanto sopra osservato vale a confutare anche la dedotta violazione del principio della tassazione sulla base della capacità di produrre rifiuti, in quanto la legge richiede non la idoneità in concreto di determinati immobili a produrre rifiuti, ma la loro astratta attitudine a farlo.

Sotto tale profilo, appare manifestamente infondato quanto eccepito dal contribuente in merito alla violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione con riferimento alla tassazione ai fini TARSU delle autorimesse e autosaloni. Invero, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 53 della Costituzione, la capacità contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e del dovere del contribuente di concorrere alla spese pubbliche, quale specificazione del generale principio di uguaglianza dei cittadini (sentenze n. 258/2002, n. 341/2000).

F) Sul controllo che spetterebbe in materia al Ministero, va osservato che la censura non tiene conto della evoluzione legislativa (anche costituzionale) in materia. In particolare l'art. 69 del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevede il controllo di legittimità, da parte del Ministero delle Finanze, sugli atti deliberativi di variazione tariffarie TARSU, risulta invero superato dalle importanti modifiche costituzionali introdotte dalla L. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il punto V della parte seconda della Costituzione, assegnando all'ordinamento istituzionale un nuovo assetto organizzativo e funzionale con particolare riferimento all' ordinamento degli Enti Locali

Di rilievo è l'abrogazione degli artt. 125 e 130 della Costituzione, che regolavano il controllo centrale di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni delle Provincie e dei Comuni; inoltre l'attuale assetto normativo delle autonomie locali non prevede alcun sindacato di legittimità sugli atti amministrativi dei Comuni, quindi è da escludere che tale "controllo" sia rimasto confermato dall'art. 69 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

G) In ordine alla sollevata questione di illegittimità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della stessa da parte del soggetto/organo che l'ha formata, nonchè priva della indicazione del soggetto stesso, la Commissione ritiene di uniformarsi al pronunciamento invocato dal Comune di Palermo, sulla materia che qui interessa, della Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 10805/2010 l'invalidità dell'atto non dipende tanto dall'opposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali (la cui presenza vale indubbiamente ad agevolarne il riconoscimento), esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Confronta Cassazione sentenze nn. 4923/07; 9779/03 e 239).

Non senza rilevare, su tale profilo, che il contribuente avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'Agente della riscossione.

5. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con ogni conseguenza, anche sul riparto delle spese di giudizio.



P.Q.M.

la Commissione Tributaria regionale di Palermo rigetta l'appello e per l'effetto conferma in toto la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro. 1.000,00 (mille\00) oltre accessori di legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 24 aprile 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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