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Sentenza

Verifica fiscale a casa del contribuente basata solo su informazioni anonime.-...
Verifica fiscale a casa del contribuente basata solo su informazioni anonime.-
il giudice tributario, in sede d'impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti 
ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal Procuratore della Repubblica, ha il potere-dovere, oltre che di verificare la presenza nel decreto autorizzativo di motivazione (sia pure concisa, o per 
relationem mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente), circa il concorso di gravi indizi del verificarsi d'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia 
riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziarla..." e che una diversa lettura della norma in esame aprirebbe dubbi di costituzionalità, atteso che "...l'evidenziata natura dell'autorizzazione dell'accesso domiciliare, quale rilevante compressione del diritto all'inviolabilità del domicilio subordinata alla ricorrenza di ipotesi predeterminate, comportebbe, infatti, seguendo la tesi della insidacabilità dell'apprezzamento del Procuratore della Repubblica sul verificarsi in concreto di dette ipotesi, possibile violazione dell'art. 113 della Costituzione...". 

Nella disciplina civilistica delle prove, operante anche nei rapporti e nel processo 
tributario in difetto di esplicite o implicite deroghe, la nozione d'indizio è 
ricavabile dagli artt. 2727 e ss. cod. civ....", e che "l'indizio non è prova, 
nemmeno presuntiva, in quanto si esaurisce nella cognizione di un 
accadimento diverso da quello da dimostrare, in sé non sufficiente per 
desumere il verificarsi di tale fatto da dimostrare secondo parametri di 
rilevante probabilità logica (id quod plerumque accidit)". 
Hanno quindi sottolineato che "la notizia (verbale o scritta) di fonte non 
individuata e non individuabile non può assurgere a dignità d'indizio" e che 
"l'accesso all'abitazione non può essere il primo atto ispettivo dopo una 
denuncia anonima, occorrendo un minimo d'indagine e di riscontro, per 
acquisire la cognizione di fatti, sia pure dotati di semplice valore indiziario", 
puntualizzando pure che "la soluzione non può mutare se la dichiarazione 
anonima o confidenziale di fonte non identificata risulti a posteriori 
attendibile, in ragione del rinvenimento presso il domicilio del contribuente 
delle prove della violazione in base ad essa ipotizzate, dato che la legge 
consente la perquisizione solo se l'inchiesta dell'ufficio tributario (o della 
guardia di finanza) sia già pervenuta a risultati definibili come gravi indizi 
(cioè abbia raggiunto un quid pluris rispetto alla mera ipotesi dell'infrazione 
tributaria), e quindi esprime un inequivoco rifiuto per l'ingresso autoritativo 
nell'abitazione del contribuente a titolo meramente esplorativo, vale a dire 
allo scopo di accertare fatti al momento totalmente sconosciuti o prospettabili 
sulla scorta di pura supposizione..".
Avv. Antonino Sugamele

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