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Sentenza

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi poste...
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere - Movimenti bancari - Imputazione a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa - Prova contraria - Contenuto - Indicazione analitica delle singole annotazioni - Necessità - Fattispecie
Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - In genere - Movimenti bancari - Imputazione a ricavi conseguiti nell'attività d'impresa - Prova contraria - Contenuto - Indicazione analitica delle singole annotazioni - Necessità - Fattispecie
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non congruo il volume degli affari e l'importo dei ricavi così come ricalcolato dall'Ufficio, esclusivamente in ragione delle modeste dimensioni della società e nonostante fosse stata riscontrata anche la mancanza di documentazione contabile legittima).
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 marzo 2015 n. 4829
Avv. Antonino Sugamele

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