Processo tributario e l'istituto della sospensione processuale.
La sospensione del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., non è applicabile allorchè la causa tributaria pregiudicante pende in grado di appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in base al quale il giudice ha facoltà di sospendere il processo ove una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole, ma non ancora definitiva.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza n. 12900/18
29-07-2018 23:13
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