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Sentenza

L'inadeguatezza del trattamento economico dei Giudici Tributari....
L'inadeguatezza del trattamento economico dei Giudici Tributari.
L'inadeguato trattamento retributivo dei giudici tributari, così come l'attribuzione alla direzione regionale delle Entrate della liquidazione dei compensi dei componenti delle commissioni potrebbe non risultare conforme ai precetti costituzionali. A dubitare delle compatibilità della disposizione è la Ctp di Novara con l'ordinanza del 4 aprile.



    Ai fini della tutela della apparenza di indipendenza,  lo  status 
economico  attuale  d  giudice   tributario   riguarda   un   profilo 
costituzionale non manifestamente infondato.  
    Infatti non supera il  test  di  compatibilita'  con  la  CEDU  e 
determina  un  autonomo  profilo   di   questione   di   legittimita' 
costituzionale non manifestamente infondata, il trattamento economico 
del giudice tributario sotto un duplice profilo.  
    Da un lato esso e' determinato  con  provvedimento  della  stessa 
amministrazione  i  cui  provvedimenti  sono  soggetti  al  controllo 
giurisdizionale, dall'altro esso non  appare  determinato  in  misura 
adeguata. 
    Sotto il primo profilo  la  non  apparente  indipendenza  risulta 
addirittura marchiana se si osserva che il fatto che la  retribuzione 
sia  determinata  dall'autorita'  di  vertice  della  amministrazione 
soggetta a controllo costituisce una apparenza di potere di pressione 
addirittura 
manifesta. Inoltre:  «la  liquidazione  dei  compensi  e' 
disposta  dalla  direzione  regionale  delle   entrate,   nella   cui 
circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i 
pagamenti  relativi  sono  fatti  dal  dirigente  responsabile  della 
segreteria della commissione, quale  funzionario  delegato  cui  sono 
accreditati i fondi necessari» (decreto legislativo n. 545/1992, art. 
13 comma 3).  
    Il compenso e'  determinato  dal  vertice  della  amministrazione 
controllata,  la  liquidazione  e'  disposta  dall'organo  cui   sono 
imputabile la piu' gran parte degli atti  impugnati  e  il  pagamento 
effettuato   materialmente   dall'organo   ausiliario   del   giudice 
istituzionalmente dipendente dalla amministrazione controllata.  
    Sotto il secondo  profilo,  rammentato  che,  e'  stato  ritenuto 
contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi  per  il 
mantenimento di un tenore di vita decoroso del  giudice  dipendessero 
da scelte gestionali della autorita' governativa  (CEDU  27  novembre 
2008, Miroshnik v. Ukraine), appare evidente che la corresponsione ai 
giudici tributari di compensi non  adeguati  mette  a  serio  rischio 
l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialita' verso 
l'esterno.
Avv. Antonino Sugamele

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