L'inadeguatezza del trattamento economico dei Giudici Tributari.
L'inadeguato trattamento retributivo dei giudici tributari, così come l'attribuzione alla direzione regionale delle Entrate della liquidazione dei compensi dei componenti delle commissioni potrebbe non risultare conforme ai precetti costituzionali. A dubitare delle compatibilità della disposizione è la Ctp di Novara con l'ordinanza del 4 aprile.
Ai fini della tutela della apparenza di indipendenza, lo status
economico attuale d giudice tributario riguarda un profilo
costituzionale non manifestamente infondato.
Infatti non supera il test di compatibilita' con la CEDU e
determina un autonomo profilo di questione di legittimita'
costituzionale non manifestamente infondata, il trattamento economico
del giudice tributario sotto un duplice profilo.
Da un lato esso e' determinato con provvedimento della stessa
amministrazione i cui provvedimenti sono soggetti al controllo
giurisdizionale, dall'altro esso non appare determinato in misura
adeguata.
Sotto il primo profilo la non apparente indipendenza risulta
addirittura marchiana se si osserva che il fatto che la retribuzione
sia determinata dall'autorita' di vertice della amministrazione
soggetta a controllo costituisce una apparenza di potere di pressione
addirittura
manifesta. Inoltre: «la liquidazione dei compensi e'
disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui
circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della
segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono
accreditati i fondi necessari» (decreto legislativo n. 545/1992, art.
13 comma 3).
Il compenso e' determinato dal vertice della amministrazione
controllata, la liquidazione e' disposta dall'organo cui sono
imputabile la piu' gran parte degli atti impugnati e il pagamento
effettuato materialmente dall'organo ausiliario del giudice
istituzionalmente dipendente dalla amministrazione controllata.
Sotto il secondo profilo, rammentato che, e' stato ritenuto
contrario al principio di indipendenza che elementi decisivi per il
mantenimento di un tenore di vita decoroso del giudice dipendessero
da scelte gestionali della autorita' governativa (CEDU 27 novembre
2008, Miroshnik v. Ukraine), appare evidente che la corresponsione ai
giudici tributari di compensi non adeguati mette a serio rischio
l'immagine di relativa indipendenza e soprattutto imparzialita' verso
l'esterno.
30-08-2018 14:45
Richiedi una Consulenza