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Sentenza

Imposta di registro, ipotecarie e catastali...
Imposta di registro, ipotecarie e catastali
Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. II, Sent., 21-09-2018, n. 178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SECONDA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
MONTANARI MARCO - Presidente e Relatore
GIANFERRARI VENTURINO IVAN - Giudice
REGGIONI MARA - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 270/2018
depositato il 19/04/2018
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IPOTECAR. -ALTRO 2017
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) REGISTRO 2017
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA
VIA BORSELLINO N. 32 42100 REGGIO NELL'EMILIA
proposto dai ricorrenti:
G.F.
VIA A. 1/00 42122 R. N. R.
difeso da:
GUIDETTI VITTORIO
P.ZZA DELLA VITTORIA 1 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE
G.S.
VIA A. 3/00 42122 R. N. R.
difeso da:
GUIDETTI VITTORIO
P.ZZA DELLA VITTORIA 1 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 -I sigg. F. e S.G. ricorrono nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione sanzioni, emesso ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali; valore economico della controversia ,ai fini della nota spese ,Euro 8.125,00; assume l'Agenzia .nell'atto impugnato, che all'atto pubblico di compravendita, con cui i Ricorrenti hanno acquistato un fondo agricolo ed il relativo fabbricato di servizio, non spetterebbero le agevolazioni della piccola proprietà contadina di cui all'art.2 ,comma 4 bis, D.L. n. 194 del 2009 secondo cui, per la parte che qui interessa," Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento", posto che ,come affermato da vari documenti di prassi , in particolare la sua risoluzione n.26/E/2015, l'agevolazione spetterebbe solo nel caso in cui il fabbricato di servizio insista sul terreno compravenduto ,condizione che, nella fattispecie concreta non si verificherebbe, poiché, che come recita l'atto di compravendita, il fabbricato di servizio non sovrasterebbe il terreno ma sarebbe retrostante; all'atto di compravendita andrebbe pertanto applicata l'imposta di registro con aliquota al 9%; il Ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto e ne chiede l'annullamento posto che la norma non pone le condizioni che richiede la prassi amministrativa che sarebbe pertanto del tutto illegittima; produce copia dell'atto di compravendita da cui si deduce che i Ricorrenti acquistano :" ... la piena proprietà di fabbricato al servizio del fondo elevato due piani fuori terra ad uso stalla/fienile con tettoia e porticato e con annesso basso servizio ad uso deposito attrezzi anch'esso con tettoia e con annessa area cortiliva esclusiva pertinenziale e del retrostante terreno agricolo nudo di fabbricati..."; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con proprie controdeduzioni con cui richiama il proprio documento di prassi prima citato e chiede il rigetto del ricorso; vinte le spese ;il ricorso è fondato e merita accoglimento; la norma non assoggetta ,affatto, alla condizione della "sovrastanza", ipotizzata dall'Agenzia ,la fruizione dell'agevolazione della piccola proprietà contadina , limitandosi a richiamare, ai fini agevolativi, i terreni agricoli qualificati come tali negli strumenti urbanistici e le relative pertinenze, senza porre ulteriori condizioni; nessun dubbio che il fabbricato compravenduto sia da considerare pertinenziale posto che è permanentemente destinato al servizio del fondo come esplicitamente affermato nell'atto pubblico di compravendita; l'atto impugnato va pertanto annullato in quanto illegittimo; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in Euro 1000(mille) più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza
Reggio Emilia il 18 settembre 2018.
Avv. Antonino Sugamele

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