Diniego di rimborso dell'Irap.
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-05-2017) 15-12-2017, n. 30145
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13515/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
B.D.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 33/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA, depositata il 31/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Svolgimento del processo
che:
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Liguria, indicata in epigrafe, che in ricorso avverso il diniego di rimborso dell'Irap proposto da B.D.P.A., commercialista, per gli anni dal 2004 al 2006, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione "per il lavoratore autonomo che svolge la propria attività da solo".
B.D.P.A. non si è costituito.
Motivi della decisione
che:
L'Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, attinenti il primo a violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), stante la presenza di una segretaria, sintomo di autonoma organizzazione; il secondo a vizio di motivazione della sentenza, per avere questa ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, pur avendo ammesso la presenza di una segretaria;
sul tema sono intervenute le S.U. di questa Corte (con sentenza n. 9451 del 10/05/2016), che, in relazione al presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, hanno stabilito che in tema di imposta regionale sulle attività produttive esso non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione senza impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività, si avvale di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive;
il professionista che si avvale di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, come nel caso in esame di una segretaria apprendista, non costituisce pertanto sintomo di autonoma organizzazione quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP;
il ricorso va conseguentemente rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la mancata costituzione in giudizio del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017
19-01-2018 22:32
Richiedi una Consulenza