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Sentenza

Dichiarazione integrativa speciale (art.9)...
Dichiarazione integrativa speciale (art.9)
Fino al 31.5.2019 i contribuenti potranno correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 (fino all'anno di imposta 2016, per i soggetti con “anno solare”).

L'integrazione degli imponibili sarà ammessa nel limite complessivo di 100.000 euro (non per singola imposta come nella prima versione del DL) per periodo di imposta e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

Per chi ha dichiarato un imponibile inferiore a euro 100.000, sarà comunque possibile integrare fino all'importo di euro 30.000.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applicherà, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- un'imposta sostitutiva del 20% (in caso di imposte sui redditi, contributi previdenziali, imposte sostitutive, irap e ritenute);

- l'aliquota media per l'Iva (rapporto tra IVA sulle operazioni imponibili e volume d'affari dichiarato). Se non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria del 22%.

I contribuenti a tal fine dovranno inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate, per uno o più periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento.

Non sarà possibile l'integrazione al quadro RW.

Il versamento di quanto dovuto potrà avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2019 oppure in un massimo di dieci rate trimestrali (30 mesi) a partire dal 30.9.2019.

Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e altri aspetti operativi saranno disciplinati da apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Avv. Antonino Sugamele

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