Definizione agevolata delle controversie tributarie (art.6)
Le controversie tributarie contro l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione) potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
L'importo è ridotto al:
- 50% se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado;
- 20% se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in secondo grado.
In caso di liti sulle sole sanzioni, la definizione avverrà con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell'Agenzia).
Apposita domanda dovrà essere presentata entro il 31.5.2019.
Il versamento, se l'importo dovuto è maggiore di 1000 euro, potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).
La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
24-10-2018 23:18
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