Avviso di accertamento ai fini Irpef.
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16-05-2017) 15-12-2017, n. 30143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22900/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
M.E., M.E.B., M.G., M.T.A.;
- intimati -
nonchè da:
M.E.B., M.E., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETER TAPPEINER;
- controricorrenti incidentali -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende;
- controricorrente all'incidentale -
e contro
M.T.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di BOLZANO, depositata il 10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
Svolgimento del processo
che:
L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T. di 2^ grado di Bolzano, n. 40/1/10 dep. 10.5.2010, che su ricorso avverso avviso di accertamento ai fini Irpef anno 2003 notificato a M.E.B., M.E., M.G.P., M.T.A., per mancato pagamento di plusvalenza da cessione - ciascuno per la sua quota - di due particelle fondiarie destinate a verde agricolo, trasferite (con contratto del 21/05/2003, reg. 10/06/2003) alla cooperativa agricola "Alpe gen. Mbh", ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione della C.T. di primo grado di Bolzano. In particolare i giudici d'appello, richiamato il quadro giuridico di riferimento (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, ora art. 671; L.P. n. 13 del 1997, art. 107, comma 6), e in base alla certificazione di destinazione urbanistica del terreno, rilevato che l'edificabilità di un terreno va valutata con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, hanno ritenuto che "al momento della cessione il terreno trasferito non risultava nei piani urbanistici come terreno da costruzione e ancora oggi nei piani urbanistici esso presenta la destinazione come terreno di verde agricolo". Ciò ancorchè l'agricoltore possa costruire la propria abitazione, stalla, fienile, granai nell'ambito dei limiti severi di cui alla L.P. n. 13 del 1997, che prevede il rilascio della licenza edilizia anche per la realizzazione di un recinto.
I contribuenti si costituiscono con controricorso e propongono ricorso incidentale.
L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso al ricorso incidentale.
I contribuenti depositano successiva memoria.
Motivi della decisione
che:
1. Con l'unico motivo del ricorso principale l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge: D.P.R. n. 917 del 1986, art. 811, comma 1, lett. b) ora art. 67 e L.P. n. 13 del 1997, art. 107, comma 61, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 3, lett. c). L'Agenzia ritiene che non è sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cit. il dato formale della destinazione urbanistica, dovendo su di esso prevalere il fatto, espressamente previsto dalla Legge Provinciale, che le cooperative già esistenti nel verde agricolo possono ampliare i propri impianti nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale. "Risulta chiara ed inequivoca del resto la volontà della cooperativa acquirente di realizzare un vero e proprio ampliamento dei capannoni". Avrebbe pertanto errato la C.T. a far discendere dall'art. 107 cit., la non imponibilità della cessione ai fini IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 2 comma 3).
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i contribuenti censurano la sentenza impugnata per motivazione inesistente/inadeguata, per non avere riconosciuto la responsabilità processuale aggravata dell'Agenzia, ex art. 96 c.p.c., insistendo per la condanna al risarcimento del danno "avendo intentato il presente giudizio per evidenti ragioni ritorsive e con sfruttamento di una posizione di mercato dominante".
3. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
4. Va premesso che: a) la controversia riguarda l'accertamento della mancata dichiarazione di plusvalenza tassabile, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 67, comma 1 lett. b), (già art. 81), rilevante ai fini Irpef, quando si tratta di "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione"; b) il terreno oggetto di compravendita, di proprietà della cooperativa agricola dei sigg.ri M., ha natura agricola ed è stato trasferito ad altra cooperativa agricola ("Alpe gen. Mbh"), per il quale la L.P. Urbanistica Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 107, comma 6, dispone che: "Gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli locali, esistenti nel verde agricolo e appartenenti a cooperative, possono essere ampliati nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale".
4.1. Ciò premesso non risulta contestato che al momento della cessione il terreno in contestazione avesse natura agricola; lo stesso Ufficio dichiara che la compravendita è stata registrata il 10.6.2003 e che il rilascio della concessione all'acquirente per la "preparazione dei terreno" è del 1.10.2003, e quindi successiva. 4.2.Correttamente pertanto la Commissione di secondo grado ha escluso la natura edificabile del terreno ai fini della plusvalenza tassabile da corrispondersi da parte del venditore (ex art. 67, comma 1, lett. b), (già art. 81), T.U.I.R.), sul quale l'acquirente cooperativa agricola esistente al momento dell'entrata in vigore della L.P. Urbanistica n. 13 del 1997 - potrebbe "ampliare i propri impianti nella misura strettamente necessaria per le esigenze della produzione locale".
4.3. Non ignora il Collegio la rigida interpretazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di plusvalenza da cessione di terreni, in base alla quale è stata riconosciuta la finalità edificatoria in fattispecie in cui i venditori avevano presentato istanza affinchè il fondo rustico di loro proprietà fosse destinato a zona produttiva, ottenendo dal Comune, anteriormente all'atto di trasferimento, l'adozione di apposita delibera di variante al Piano regolatore (v. Cass. 15 aprile 2016, n. 7513). Finalità edificatoria riconosciuta ai fini della tassabilità della plusvalenza anche per un'area classificata "in via statica come area agricola o di rispetto storico archeologico", ma con la concreta possibilità di "chiedere la variazione in modo da poter destinare parte di tale area alla costruzione degli immobili necessari alla... attività", possibilità sfruttata dai contribuenti che avevano presentato istanza affinchè il fondo rustico di loro proprietà fosse destinato a zona produttiva, ottenendo dal Comune, anteriormente all'atto di trasferimento, l'adozione di apposita delibera di variante al Piano Regolatore (Cass. 15 aprile 2016, n. 7513).
4.4. Tali ipotesi sono però del tutto diverse dalla fattispecie in esame, nella quale, come accertato dalla C.T. di 2^ grado, il terreno de quo, al momento del trasferimento e anche in seguito, "presenta la destinazione come terreno verde agricolo" nei piani urbanistici, e per il quale, e solo successivamente, su istanza degli acquirenti, è stata ottenuta la concessione ad una limitata edificazione, per manufatti inerenti alle esigenze agricole della produzione locale (ai sensi della L.P. n. 13 del 1997, disciplina eccezionale limitata alla produzione locale, volta a consentire alle cooperative di immagazzinare il raccolto nelle proprie strutture).
4.5. Non sussiste pertanto, e non risulta altrimenti dimostrata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate, l'esistenza, ancorchè limitata, di una concreta ed effettiva suscettibilità edificatoria dell'area, preesistente o coeva al suo trasferimento, rilevante ai fini della tassabilità della plusvalenza.
5. Va altresì rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti, avendo la Commissione di secondo grado sufficientemente motivato sul rigetto del rimborso delle spese di giudizio di primo grado e sulla richiesta di risarcimento del danno per dolosa condotta nel processo.
5.1. Quanto alla compensazione delle spese da parte della Commissione di primo grado, va dato seguito alla giurisprudenza secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (fra le altre Cass. n. 264 del 11/01/2006).
5.2. Quanto al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, va ribadito che nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame (Cass. 18.11.2014 n. 24546). Situazione non ricorrente nel caso di specie, di complessa interpretazione - in base al T.U.I.R. e alla legge provinciale - dei presupposti per l'assoggettabilità a tassazione di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di una anche limitata utilizzazione edificatoria.
6. Conclusivamente vanno rigettati il ricorso principale e quello incidentale.
7. La ricorrente Agenzia delle Entrate va condannata, in base al principio di soccombenza, al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017
19-01-2018 22:29
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