Accertamento induttivo - Presunzioni basate su movimentazioni bancarie - Lavoratori autonomi -
Accertamento induttivo - Presunzioni basate su movimentazioni bancarie - Lavoratori autonomi - Illegittimità costituzionale
La Corte costituzionale si esprime in merito all'articolo 32, co. 1°, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, co. 402°, lett. a), n. 1), L. 30.12.2004, n. 311, con effetto dall'1.1.2005, il quale dispone che i dati e gli elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente o nell'ambito di controlli relativi alle imposte sulla produzione o sul consumo sono posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41, D.P.R. 600/1973, salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non sono rilevanti a tal fine. La norma stabilisce inoltre che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle citate operazioni sono posti, come ricavi o compensi, a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e a condizione che non risultino dalle scritture contabili. Il menzionato articolo 1, co. 402°, lett. a), n. 1), L. 311/2004, inserendo nella norma in questione le parole «o compensi» ne ha esteso l'ambito operativo - che nella formulazione originaria riguardava unicamente gli imprenditori, dato il richiamo ai soli ricavi – ai lavoratori autonomi, e proprio in relazione a tale aspetto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. Quest'ultima, afferma la Corte costituzionale, è fondata con riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. Infatti, sebbene le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo siano per molti versi affini sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, esistono specificità di quest'ultima categoria che fanno ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla norma in oggetto, secondo la quale anche il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Alla luce di tale disposizione, mancando una giustificazione, la somma prelevata deve ritenersi utilizzata per l'acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi, che a loro volta devono essere considerati come produttivi di beni o servizi venduti senza essere contabilizzati o fatturati. Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo è stato già ritenuto dalla stessa Corte costituzionale (Sentenza 225/2005) congruente con il fisiologico andamento dell'attività imprenditoriale, caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. Al contrario, l'attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, fino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è suffragata dalla circostanza che gli eventuali prelevamenti si inseriscono in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria, da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali. Peraltro, l'esigenza di combattere un'evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore trova una risposta nella recente normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, come in ultimo il D.M. Sviluppo economico 24.1.2014 (si veda «La Settimana fiscale» ° 6/2014, pag. 6) sull'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, che ha attuato l'articolo 15, co. 4°, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221, secondo cui dall'1.1.2014 è obbligatorio - nonostante non siano previste sanzioni per l'inosservanza della disposizione - accettare pagamenti di importo superiore ad e 30, effettuati con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. La tracciabilità del denaro persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale limitando i pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni «in nero». Nel caso di specie la presunzione di cui all'articolo 32, co. 1°, n. 2), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 è lesiva del principio di ragionevolezza e della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Dunque, la norma in esame deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «o compensi».
• Corte Costituzionale, sentenza 6 ottobre 2014 n. 228
02-09-2018 21:27
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