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Sentenza

Trasmissione telematica della dichiarazione cartacea - Presunzione di identità d...
Trasmissione telematica della dichiarazione cartacea - Presunzione di identità dei dati del modello cartaceo e dei dati trasmessi in via telematica - Fondamento - Conseguenze - Onere della prova ai fini della dimostrazione di discordanze - Gravante sul contribuente.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973.

In senso conforme, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13440/12: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo egli onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Avv. Antonino Sugamele

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