Trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, l. n. 388/2000 – Presupposto - Acquirente del suolo che realizzi l’edificazione nel quinquiennio - Successivi acquirenti - Inapplicabilità – Fattispecie in tema edificazione realizzata da società partecipata dal primo acquirente.
SEZIONE QUINTA
18 GENNAIO 2017, N. 1111
Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 388/2000, “ratione temporis” vigente, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente ed entro cinque anni dall'acquisto, atteso che la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di favorire lo sviluppo equilibrato del territorio e diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, è di stretta interpretazione e non può essere estesa all'attività edificatoria, sia pure tempestiva, di un successivo acquirente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione, essendo stata realizzata l'attività edificatoria non dalla società acquirente, ma da una sua partecipata cui era stato ceduto il diritto di superficie, ossia da un soggetto giuridico diverso).
Il principio è conforme a:
i) Sez. VI - V, ordinanza n. 13173/2012: il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, l. n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente.
ii) Sez. VI - V, ordinanza n. 5933/2013: il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, l. n. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente.
31-07-2017 15:16
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