Notificazione atti impositivi a cittadino non residente nella Repubblica - Iscrizione all'A.I.R.E. - Presupposti - Decorrenza.
In tema di imposte dirette, è valida la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/73 e 140 c.p.c., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora lo stesso contribuente, benché trasferitosi all'estero, non abbia eletto domicilio - prima del perfezionamento della notifica - secondo le formalità di cui alle lett. d) ed e)-bis dell'art. 60 suddetto.
Si veda il precedente di Cass. sez. V, sentenza n. 27154/2013: In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, lett. c), e) ed f) e dell'art. 58, secondo comma, secondo periodo, d.P.R. n. 600/73, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., è nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. cit., mediante deposito dell'atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all'estero.
24-10-2017 14:13
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