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Sentenza

Minusvalenza senza abuso per la cessione agevolata di beni ai soci...
Minusvalenza senza abuso per la cessione agevolata di beni ai soci
Niente abuso del diritto per la cessione agevolata di beni ai soci, anche qualora la società deduca la relativa minusvalenza usando il corrispettivo della cessione per l'estinzione di un prestito sottoscritto precedentemente da dei soci. Così ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 101 pubblicata ieri, con la quale ha risposto all'interpello presentato da una società che esercita attività immobiliare di locazione e vendita di immobili ed attività di holding.

Minusvalenza. «Appare ragionevole ritenere, ha osservato l'Agenzia, che l'operazione rappresentata dall'istante -consistente nella cessione agevolata ai soci di taluni beni, con conseguente deducibilità della minusvalenza realizzata e rimborso anticipato di parte di un prestito obbligazionario- sia in linea con le intenzioni che il legislatore vuole perseguire e, quindi, non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Non esistendo alcun indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro - nell'operazione rappresentata - degli ulteriori elementi dell'abuso».
Ha inoltre affermato l'Amministrazione: «Tali conclusioni trovano la loro ragion d'essere nella ratio della norma che emerge dalla Relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2016, secondo cui il regime agevolativo in questione è diretto ad offrire l'opportunità - tramite l'assegnazione/cessione a i soci o la trasformazione in società semplice - di estromettere dal regime di impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli».


 risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 27 luglio 2017, n. 101
Avv. Antonino Sugamele

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