Esenzione a favore di soggetti portatori di handicap fisico o psichico - Art. 30, comma 7, l. n. 388/2000 - Condizioni - Fattispecie.
SEZIONE SESTA – 5
ORDINANZA 5 GIUGNO 2017, N. 13967
In tema di tassa automobilistica, presupposto dell'esenzione di cui all'art. 8 l. n. 449/1997 è che il richiedente sia portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non occorrendo che, nella relativa istanza, siano analiticamente specificate le minorazioni da cui il richiedente stesso sia affetto. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il diniego di revisione del rigetto dell'istanza di concessione dell'agevolazione in discorso perché privo delle specifiche minorazioni da cui la richiedente era affetta, benché ella fosse titolare dell'indennità di accompagnamento).
Non si segnalano precedenti in termini.
12-10-2017 14:43
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