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Sentenza

DIRITTO CAMERALE - Cessazione attività - Mancata comunicazione camerale - Sussis...
DIRITTO CAMERALE - Cessazione attività - Mancata comunicazione camerale - Sussiste - Tardiva comunicazione agenzia delle entrate - Sussiste - Versamento sanzione per tardività - Sussiste - Pretesa diritto camerale - Illegittima –
Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 240/2015 del 16 giugno 2015,
Presidente e Estensore: Chiaro
Massima:
La camera di commercio non può pretendere il diritto camerale da parte di una impresa, che già
da anni ha cessato l'attività, solo perché non l'ha ancora comunicato all'ente camerale, tanto più
se la comunicazione di cessata attività, seppur tardiva e con il pagamento della relativa sanzione
per la tardività, è stata ritualmente fatta all'agenzia delle entrate con efficacia, quindi, anche
retroattiva e a nulla può valere la circolare ministeriale che subordina l'esclusione dal
pagamento del diritto camerale alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese in
quanto si tratta di una semplice circolare amministrativa che, al massimo, è vincolante per i soli
uffici impositori (nel caso specifico viene notificata a una impresa la cartella di pagamento per
l'omesso versamento del diritto camerale per l'iscrizione al registro delle imprese relativo
all'anno 2011. Il ricorrente ritiene non dovuto il diritto camerale in quanto è già dal 2004 che
l'impresa è cessata anche se solamente nel 2014, con il pagamento anche della relativa
sanzione, è stata comunicata all'agenzia delle entrate la cessazione dell'attività. Per la camera
di commercio, sino a quando non viene formalmente comunicato anche a lei la cessazione
dell'attività, il diritto camerale è sempre dovuto. Di parere opposto la Ctp che accoglie il
ricorso). (F.B.)
Riferimenti normativi: d.m. 359/2001, art. 3 comma 1
Avv. Antonino Sugamele

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