Cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. 472/1997 - Omesso versamento di acconti e saldi delle imposte dovute - Applicabilità della continuazione - Esclusione - Fondamento.
SEZIONE QUINTA
20 GENNAIO 2017, N. 1540
Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 10357/2015: in tema di violazioni della disciplina dell'imposta di bollo, la parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del Dpr 642/1972, alla cui formazione non abbia partecipato (nella specie, assegni bancari privi di data o postdatati), deve, comunque, provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento del tributo, dovendosi ritenere che la violazione di tale obbligo, traducendosi nel mancato versamento dell'imposta, non abbia carattere meramente formale, sicché è esclusa l'applicazione della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
01-08-2017 22:46
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