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Sentenza

Come determinare le somme dovute a titolo di sanzione e interessi in riferimento...
Come determinare le somme dovute a titolo di sanzione e interessi in riferimento al ravvedimento operoso su rate versate tardivamente? Comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche I.V.A. – Applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 – Articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
Contrasto all'evasione.
 L'Agenzia ha ricordato che a decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto alcuni nuovi adempimenti comunicativi telematici, quali ad esempio la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA. Oltre agli obblighi, sono state previste anche le sanzioni.
«Nel dettaglio – si legge nella risoluzione – per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture, [il legislatore, n.d.r.] ha previsto l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Ha inoltre, disposto la riduzione alla metà, entro il limite massimo di euro 500, della medesima sanzione se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».

Ravvedimento operoso. In merito al ravvedimento operoso, l'Agenzia ha affermato che «per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture si applicano le regole ordinarie. Ne discende che la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e applicando alla sanzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 471/1997 le riduzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del d.lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento».

Liquidazioni periodiche IVA. Per le liquidazioni periodiche IVA, «fermo il versamento della sanzione di cui all'art. 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata. Detto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione».

(Fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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