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Sentenza

Associazione sportiva dilettantistica - Violazioni sostanziali - Perdita regime ...
Associazione sportiva dilettantistica - Violazioni sostanziali - Perdita regime agevolativo – Consegue.
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 140/2015 del 4 giugno 2015,
Presidente: Deantoni, Estensore: Picasso
Massima:
La violazione di specifiche norme civilistiche e fiscali che regolano le associazioni sportive
dilettantistiche, come la mancata istituzione del libro soci e quello del consiglio direttivo, la
stesura incompleta del libro verbali assemblee, la mancata indicazione della ragione sociale nello
statuto e la mancanza del rendiconto, assieme, inoltre, al fatto che il legale rappresentante ha
ricoperto il medesimo incarico anche presso un'altra associazione portano, correttamente, a
ritenere che ci si trovi di fronte a un ente commerciale a tutti gli effetti con la perdita del regime
agevolativo proprio delle associazioni sportive dilettantistiche (nel caso specifico
l'Amministrazione finanziaria disconosce, a seguito di una serie di irregolarità riscontrate in
sede di verifica, la qualifica di associazione sportiva dilettantistica ad un ente. All'associazione
vengono mossi i seguenti rilievi: mancata indicazione della ragione sociale nello statuto;
inadeguatezza del libro verbali; mancata istituzione del libro soci e del consiglio direttivo;
omessa redazione e approvazione del consuntivo; assunzione da parte del legale rappresentante
della medesima carica in un altra associazione. Per la ricorrente si tratta di violazioni di
carattere formale che non possono far perdere il particolare regime agevolativo). (F.B.)
Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 8; l. 398/1991, art. 2 comma 1
Avv. Antonino Sugamele

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