Agevolazioni tributarie – esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati dalle banche – inapplicabilità ai medesimi finanziamenti posti in essere da intermediari finanziari – illegittimità costituzionale parziale
CORTE COSTITUZIONALE
20 NOVEMBRE 2017, N. 242
L'art. 15, D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) – a norma del quale sono esentate dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni è costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude l'applicabilità di tali agevolazioni alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 174/2001: il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia.
25-11-2017 20:49
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