Tributario. Appello. La rinunzia deve essere accettata dall'appellato.
Ct II grado Bolzano, sentenza 39/2/2016
La rinuncia all'appello non estingue il processo tributario se non vi è espressa accettazione da parte dell'appellato. Altrimenti, il giudice deve comunque pronunciarsi sul mezzo di impugnazione e, se lo respinge, decidere sulle spese. Questo emerge dalla sentenza 39/2/2016 della Ct di II grado di Bolzano (presidente e relatore Ranzi), che ha applicato l'articolo 44 del Dlgs 546/1992.
14-09-2016 14:53
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