Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Tributarista Trapani

Sentenza

Tasse: la notifica al portiere....
Tasse: la notifica al portiere.
Corte di Cassazione, sez. Civile - T, ordinanza 4 – 18 febbraio 2016, n. 3254
Presidente Iacobellis – Relatore Conti

In fatto e in diritto

La società Iniziative commerciali e promozionali di F.C. s.a.s. impugnava innanzi alla CTP di Milano il fermo amministrativo di un autoveicolo di proprietà della contribuente, deducendo la nullità delle cartelle di pagamento prodromiche in quanto notificate al portiere in assenza dell'invio di ulteriore raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR della Lombardia n.789/2014, depositata il 14.2.2014. Secondo la CTR il mancato rispetto dell'art.60 dPR n.600/73 con riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al fermo amministrativo del mezzo giustificava il rigetto dell'appello.
Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuna delle parti intimate ha depositato difese scritte.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.26 dPR n.602/73 e 60 c.1 lett. b-bis dPR n.600/73. La CTR non aveva considerato che in forza del ricordato art.26 non era necessaria, in caso di notifica al portiere, l'ulteriore formalità dell'invio di raccomandata attestante l'avvenuta notificazione.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva fondato la decisione su un giudicato formatosi rispetto ad una sentenza del Giudice di Pace di Milano non conferente, per come dedotto nel giudizio di merito.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982­ cfr. Cass. n. 17598/2010;Cass.n.911/2012;Cass.n. 14146/2014;Cass.n. 1977112013 ;Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario-.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 1. n. 890/82, come modificato dall'art.20 1.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n.600173 art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interesse alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo dei servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9 aprile 2001(cfr.Cass.n.27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art.26 1^comma dei dPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art.60 dPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo(cfr. Cass. n. 14196/2014).
A tali principi non si è uniformato il giudice di appello.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza