Sentenza n. 5076 del 10 dicembre 2015 (ud 23 novembre 2015) - della Commiss. Trib. Regionale, Palermo, Sez. XXX - Pres. Maurizio Graffeo - Rel. Maurizio Graffeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO
TRENTESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
GRAFFEO MAURIZIO - Presidente e Relatore
CARRARA CARMELO - Giudice
CORSINI EDOARDO - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5695/2012
depositato il 31/10/2012
- avverso la sentenza n. 457/2011 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO
contro:
I. SRL
A.I. SNC 90018 TERMINI IMERESE
proposto dall'appellante:
A.R.P.R.S. S.P.A.
difeso da:
TRINCA AVV.MARIANNA
VIA G. LA MASA N.37 90100 PALERMO PA
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRAP 1999
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al rappresentante legale pro tempore della I. srl presso il procuratore costituito dott.ssa B.P. il 10.10.2012 e depositato presso questa Commissione Tributaria Regionale il successivo giorno 31, S.S. S.p.a., rappresentata e difesa per procura in calce dall'Avv. Marianna Trinca, proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 8^, n. 457/08/11 in data 7.11/14.12.2011, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente ed annullata la cartella di pagamento impugnata recante un'iscrizione a ruolo per IRAP 1999, con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 500,00, oltre IVA e Cpa.
L'appellante deduceva:
1) l'errata dedotta nullità della notifica della cartella, come statuito con unico ed assorbente motivo dai primi giudici che hanno asserito l'illegittimità della notifica in quanto avvenuta oltre i termini previsti dal D.L. n. 106 del 2005 convertito in L. n. 156 del 2005;
2) l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica dello stesso all'ente impositore in quanto la ricorrente, avendo dedotto vizi afferenti anche l'iscrizione a ruolo, non ha evocato in giudizio anche l'Ufficio tributario.
In conclusione S.S. chiedeva la riforma della sentenza appellata e la conferma della cartella impugnata, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Non costituita l'appellata I..
Va preliminarmente affrontato il secondo motivo d'impugnazione circa la pretesa inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Lo stesso è infondato e va rigettato.
Ed invero, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cassazione 28 gennaio 2003 n.283) che "va dichiarato inammissibile per violazione della legittimatio ad causam, rilevabile in ogni stato e grado del processo, il ricorso introduttivo in cui venga eccepita l'illegittimità di una cartella esattoriale per vizi propri e che veda la chiamata in causa del solo Ufficio finanziario. Né può disporsi in tale ipotesi alcuna integrazione del contradditorio con il Concessionario atteso che, a norma dell'art. 102 cpc, il litisconsorzio necessario può essere ordinato solo tra soggetti tutti ugualmente legittimati attivi e passivi dell'azione". Al contrario (Cassazione, 2.2.2012 n. 1532) "in materia tributaria... l'azione del contribuente, diretta a far valere nullità della cartella per vizi di atti presupposti, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo (Cassazione, SS.UU. n. 16412/2007)". Nella fattispecie, invece, l'appellante non ha chiamato in giudizio l'ente impositore, tenuto, peraltro, conto che la società ricorrente aveva dedotto solamente la ritardata notifica della cartella impugnata da parte di S. e non già vizi di atti presupposti emessi dall'Ufficio tributario.
Passando al merito l'appello è infondato e va rigettato, meritando conseguenziale conferma la sentenza appellata.
Ed invero la Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Sezione V, sentenza del 16/07/2014 n. 16202) ha infatti da tempo chiarito come "in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito al comma 5-ter, sostituendo l'art. 36, comma 2,del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice" (Cass. n. 4745/06, n. 16990 del 2012, n. 8406 del 2013)". Nella fattispecie, trattandosi, come si legge testualmente nell'atto impugnato, di "somme dovute a seguito di controllo automatizzato (ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973) della dichiarazione modello Unico/200 presentata per il periodo d'imposta 1999", è evidente che trova applicazione il termine decadenziale del 31.12.2005 con la conseguenza, come correttamente deciso dai primi giudici, della evidente tardività della notifica alla contribuente della cartella impugnata (avvenuta il 14.1.2008), a nulla rilevando la data della consegna del ruolo (25.5.2003) al concessionario come dedotto in appello.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituita controparte.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l'appello di S.S. S.p.a. e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio il 23 novembre 2015.
23-01-2016 18:57
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