Rimborsi IVA. Rimborsi IVA senza prestazione di garanzia. Rimborsi IVA con prestazione di garanzia.
Rimborsi IVA senza prestazione di garanzia. La disciplina dei rimborsi IVA al centro dei nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate. Nella giornata di venerdì 22 luglio, infatti, è stata pubblicata la Circolare 33/E, che illustra le novità introdotte dai decreti legislativi attuativi della legge delega per la revisione del sistema fiscale (l. n. 23/2014). In particolare, il documento di prassi diffuso il 22 luglio dall'Agenzia precisa come erogare i rimborsi IVA senza la prestazione di garanzia.
Rimborsi IVA con prestazione di garanzia. L'erogazione dei rimborsi è stata semplificata, eliminando l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia. Essa viene richiesta solo per i rimborsi superiori a 15mila euro, e solo per quei contribuenti considerati più a “rischio”: sono i casi di coloro i quali hanno ricevuto negli ultimi 2 anni degli avvisi di accertamento o di rettifica con scostamenti tra il dichiarato e l'accertato considerati significativi.
I rimborsi superiori a 15mila euro. «I rimborsi IVA di ammontare superiore a 15.000 euro – si legge nella Circolare – sono eseguiti previa prestazione della garanzia quando richiesti da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro».
I contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni. Se poi il soggetto passivo avrà soddisfatto integralmente la pretesa erariale, ciò sarà idoneo a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della notifica dell'atto impositivo, di cui sopra. La garanzia resta però obbligatoria per i rimborsi superiori a 15mila euro chiesti dai contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni (escluse le Start Up innovative).
26-07-2016 18:55
Richiedi una Consulenza