Presupposti di applicazione - Istituzione del servizio - Necessità - Irregolare o insufficiente esercizio del servizio - Conseguenze - Esenzione - Esclusione - Riduzione della tassa - Sussistenza.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del D.Lgs. 507/1993, atteso che tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente.
Si richiamano:
i) Sez. 5, Sentenza 9920/2003: in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 del Rd 1175/1931, la raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce per il comune un obbligo e, per la prestazione di questo servizio, sussiste, a carico del cittadino, il corrispettivo obbligo del pagamento del tributo, qualificato “tassa” alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura. Ne consegue che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi del solo presupposto della detenzione dei locali e senza che sia a tal fine necessario lo svolgimento in essi di una attività che, al contrario, costituisce solo uno dei parametri (l'altro, principale, è la superficie dei locali stessi) ai quali la tassa è commisurata.
ii) Sez. 6 - 5, Ordinanza 18022/2013: in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del D.Lgs. 507/1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.
23-04-2016 12:15
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