Legittimo l’accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall’ufficio per rettificare il classamento.
Corte di cassazione, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21176
È legittimo l'accertamento catastale motivato con la sola indicazione della norma utilizzata dall'ufficio per rettificare il classamento. A precisarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza 21176 depositata ieri.
La vicenda riguarda una variazione di classamento di un immobile eseguita, su richiesta del comune, dall'ex agenzia del Territorio.
Il provvedimento è stato impugnato dall'interessato lamentando una carente motivazione; inoltre si è prospettato che per una simile variazione occorreva una stima con sopralluogo. Il giudice di secondo grado ha confermato, parzialmente, la rettifica catastale. Avverso tale decisione è stato quindi proposto ricorso per Cassazione.
La Corte, respingendo il gravame, ha fornito un'interpretazione abbastanza singolare sulla motivazione degli atti, modificando, di fatto, l'orientamento espresso sino ad ora. È stato precisato che per assolvere l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento è sufficiente indicare il presupposto della rettifica, al fine di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nella fase contenziosa. Nella specie, il provvedimento era giustificato dalla richiesta del Comune di verificare le microzone.
I giudici di legittimità hanno peraltro precisato che l'atto di classamento non è un «atto di imposizione fiscale» con la conseguenza che per la propria validità è sufficiente l'indicazione della norma di riferimento sul cui presupposto viene operata la revisione. Il contribuente, in sede di giudizio, potrà poi provare le caratteristiche dell'immobile e l'eventuale inidoneità del nuovo classamento operato.
Fino a oggi, con orientamento pressoché univoco, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che anche gli atti di riclassamento catastale sono soggetti all'obbligo di motivazione al pari di qualunque altro provvedimento emesso dall'amministrazione. La Cassazione (sentenza 6593/2015) aveva precisato che a prescindere dall'impulso che dà l'avvio alla procedura di classamento, l'attività è una procedura “individuale” e va effettuata considerando i fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare. In assenza di precise indicazioni “individuali” sulò'immobile, la Suprema corte aveva dichiarato la nullità degli atti perché privi di motivazione. Peraltro, era stato anche affermato che la motivazione ha carattere sostanziale atteso che non si tratta di un elemento utile solo a provocare la difesa del contribuente, poiché circoscrive l'eventuale giudizio (sentenza 20251/2015).
24-10-2016 14:45
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