Favor rei e nuove sanzioni tributarie.
L'applicazione del principio del favor rei. A seguito della riforma al sistema sanzionatorio amministrativo contenuta nel d.lgs. n. 158/2015, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso, nella giornata di venerdì scorso, alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del principio del favor rei. La Circolare 4/E specifica qual è l'ambito di operatività del favor rei, in riferimento a quegli atti emessi prima e dopo la riforma del 2015.
Laddove, spiega la circolare, una legge posteriore preveda che la stessa fattispecie non sia più punibile o laddove una legge posteriore stabilisca sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione, si applica il principio del favor rei. Specifica inoltre il documento di prassi che «le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza».
Il contribuente potrà ottenere le sanzioni più favorevoli per quegli atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni: ciò sarà possibile richiedendo l'applicazione del favor rei tramite la presentazione di una semplice istanza. Ma come stabilire quale norma sia più favorevole? Per valutarlo, la prassi spiega che «l'Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario», tenendo presente che raffronterà le norme sanzionatorie ante e post riforma, valutandole in concreto e non in astratto, soppesando anche eventuali aggravanti ed attenuanti. In tal modo, l'Ufficio ricalcolerà la sanzione, evidenziando le misure più favorevoli e provvedendo alla consegna del modello di pagamento per la definizione della sanzione ricalcolata.
Non solo. Il favor rei trova applicazione anche per quegli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso. «A tale riguardo – spiega l'Agenzia – si conferma il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole. Unica limitazione a tale diritto risiede nella definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione che impedisce in ogni caso l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata».
(Fonte: www.fiscopiu.it)
09-03-2016 10:00
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