Dumping. Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam
«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Validità del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 – Accordo antidumping dell'OMC – Regolamento (CE) n. 384/96 – Articolo 2, paragrafo 7 – Determinazione del dumping – Importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato – Domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato – Termine – Articolo 9, paragrafi 5 e 6 – Domande di trattamento individuale – Articolo 17 – Campionamento – Articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4 – Cooperazione dell'industria dell'Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 7 – Accertamento di un pregiudizio – Altri fattori noti – Codice doganale comunitario – Articolo 236, paragrafi 1 e 2 – Rimborso di dazi non legalmente dovuti – Termine – Caso fortuito o di forza maggiore – Invalidità di un regolamento che ha istituito dazi antidumping»
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità e l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di proroga» e, congiuntamente al regolamento definitivo, i «regolamenti controversi»), nonché sull'interpretazione dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di due controverse tra, rispettivamente, la C & J Clark International Ltd (in prosieguo: la «Clark») e i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito) nonché la Puma SE (in prosieguo: la «Puma») e lo Hauptzollamt Nürnberg (ufficio doganale principale di Norimberga), in merito al dazio antidumping versato dalla Clark e dalla Puma, in forza dei regolamenti controversi, in occasione dell'importazione di calzature con tomaie di cuoio nell'Unione europea.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi OMC»), tra cui figura l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l'«accordo antidumping dell'OMC»).
4 L'articolo 6.10 dell'accordo antidumping dell'OMC recita:
«Di norma, le autorità devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati è talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorità possono limitare l'esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l'esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazioni in uscita dal paese in questione».
5 A termini dell'articolo 9.2. dell'accordo in parola:
«Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidumping viene riscosso, per l'importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accettata l'assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente accordo. Le autorità indicano il nome del fornitore o dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di più fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorità possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di più fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorità possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure, se ciò non è possibile, di tutti i paesi interessati».
Diritto dell'Unione
Codice doganale
6 L'articolo 236, del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto (...).
(...)
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
(...)».
Regolamento n. 384/96
7 All'epoca dei fatti che sono all'origine delle controversie nei procedimenti principali, l'adozione di misure antidumping da parte dell'Unione era disciplinata dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1, e rettifiche GU 1999, L 94, pag. 27, e GU 2000, L 263, pag. 34), come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004 (GU L 77, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento n. 384/96»).
8 L'articolo 1 del regolamento n. 384/96, intitolato «Principi», ai suoi paragrafi 1 e 2, così disponeva:
«1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell'[Unione] causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nell'[Unione] è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali».
9 L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Determinazione del dumping», ai suoi paragrafi da 1 a 6, prevedeva norme generali relative alla determinazione del valore normale di un prodotto. Tale articolo disponeva in particolare, al suo paragrafo 1, che siffatto valore era «di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
10 L'articolo 2, paragrafo 7, di detto regolamento era redatto nei seguenti termini:
«a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato (...), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi compresa [l'Unione], oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'[Unione] per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
(...)
b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam (…), nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
c) La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:
(...)
Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria [dell'Unione] la possibilità di presentare osservazioni. Quest'accertamento resta valido durante l'inchiesta».
11 L'articolo 3 del regolamento in parola, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», ai suoi paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, prevedeva quanto segue:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria [dell'Unione], oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.
2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo: a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato [dell'Unione]; e b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria [dell'Unione].
(...)
5. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria [dell'Unione] interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria (...).
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria [dell'Unione] gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.
7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria [dell'Unione] per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e [dell'Unione e] la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria [dell'Unione] in materia di esportazioni e di produttività».
12 L'articolo 4 del regolamento n. 384/96, intitolato «Definizione di industria [dell'Unione]», al suo paragrafo 1, così disponeva:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per “industria [dell'Unione]” il complesso dei produttori di prodotti simili nell'[Unione] o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione [dell'Unione] totale di tali prodotti (...).
(...)».
13 L'articolo 5 del regolamento in parola, intitolato «Apertura del procedimento», ai suoi paragrafi 1 e 4, così recitava:
«1. (...) l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria [dell'Unione].
(...)
4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori [dell'Unione] del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria [dell'Unione] o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria [dell'Unione], o per suo conto, se è sostenuta dai produttori [dell'Unione] che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria [dell'Unione] che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori [dell'Unione] che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria [dell'Unione]».
14 L'articolo 9 del suddetto regolamento, intitolato «Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi», ai suoi paragrafi 5 e 6, così disponeva:
«5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.
Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:
a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;
e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.
6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. (…) Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17».
15 L'articolo 11 del medesimo regolamento, intitolato «Durata, riesami e restituzioni», al suo paragrafo 8, prevedeva quanto segue:
«(...) un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data [in] cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiv[a] degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
(...)».
16 L'articolo 17 del regolamento n. 384/96, intitolato «Campionamento», ai suoi paragrafi da 1 a 3, era del seguente tenore:
«1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.
3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta».
Regolamento (CE) n. 1972/2002
17 Dopo la sua adozione, il regolamento n. 384/96 è stato più volte modificato. In particolare, il suo articolo 9, paragrafo 5, è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 305, pag. 1). Tale modifica è consistita, in sostanza, nell'aggiungere al primo comma di tale articolo 9, paragrafo 5, un secondo comma. Il considerando 7 del regolamento n. 1972/2002 giustifica nel seguente modo tale inserimento:
«Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale. Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali. Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrebbe dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato».
Regolamento (CE) n. 1225/2009
18 Successivamente ai fatti all'origine delle controversie nei procedimenti principali, il regolamento n. 384/96 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51), entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 22 dicembre 2009.
19 Il tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009 nella sua versione iniziale corrispondeva a quello dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, nella sua versione derivante dal regolamento n. 1972/2002.
20 Da allora, tale disposizione è stata tuttavia modificata dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento n. 1225/2009 (GU L 237, pag. 1). Conformemente al suo articolo 2, il regolamento n. 765/2012 è entrato in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 3 settembre 2012, e si applica unicamente alle inchieste aperte ai sensi del regolamento n. 1225/2009 e dopo la sua entrata in vigore. I considerando del regolamento n. 765/2012 giustificano nel seguente modo la modifica del regolamento n. 1225/2009 cui si procede:
«(1) Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione (“DSB”) dell'[“OMC”] ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello (“relazioni”), nella disputa “Comunità europee – misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina” (...).
(2) Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009] è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2, e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009], i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento [n. 1225/2009] sono soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale (“TI”) di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009].
(3) L'organo d'appello ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009] contiene una presunzione secondo cui i produttori esportatori operanti in paesi non retti da un'economia di mercato non possono beneficiare del TI e che essi, per beneficiare del TI, hanno l'onere di dimostrare di aver soddisfatto i criteri stabiliti dal test del TI. Secondo l'organo d'appello, gli accordi OMC rilevanti in materia non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione.
(4) Tuttavia, l'organo d'appello ha precisato che la conformità della determinazione di un margine di dumping unico e di un dazio antidumping unico per un determinato numero di esportatori di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo antidumping dell'OMC, dipenderà dal sussistere di situazioni che indichino che due o più esportatori, seppure giuridicamente distinti, sono in un rapporto tale da dover essere trattati come un'unica entità. (…) A questo proposito, i termini che riflettono tali situazioni dovrebbero essere letti, nelle modifiche proposte all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009], alla luce delle precisazioni dell'organo d'appello, senza pregiudizio per i termini di tenore identico o analogo figuranti in altre disposizioni del regolamento [n. 1225/2009].
(5) Il 18 agosto 2011, l'Unione ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.
(6) A tal fine, occorre modificare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento [n. 1225/2009]».
Regolamento (CE) n. 1515/2001
21 L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201, pag. 10), prevede in particolare, al suo paragrafo 1, che ogniqualvolta il DSB adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione adottata in forza della sua normativa antidumping, il Consiglio può, a seconda dei casi, abrogare o modificare la misura contestata o adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata date le circostanze.
22 L'articolo 3 del regolamento n. 1515/2001 dispone che «[s]alvo indicazione contraria, qualsiasi misura adottata ai sensi del presente regolamento ha effetto soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della misura stessa e non può servire in alcun modo da base per ottenere il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Regolamenti controversi
23 Il 7 luglio 2005, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU C 166, pag. 14), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»).
24 In data 23 marzo 2006, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). A norma del suo articolo 3, tale regolamento è entrato in vigore il 7 aprile 2006, per un periodo di sei mesi.
25 I considerando 119 e 120 del regolamento provvisorio indicano:
«(119) Le parti interessate hanno affermato anche che la struttura dei costi del Brasile era diversa da quella dei paesi in questione, dato che alcuni costi (ricerca e sviluppo, concezione ecc.), che nel caso degli esportatori cinesi e vietnamiti sono a carico dei clienti, i produttori brasiliani devono sostenerli e sono pertanto inclusi nei loro costi di produzione.
(120) Si è constatato in effetti che in taluni casi gli esportatori dei paesi in questione vendevano i loro prodotti a ex produttori [dell'Unione] che continuano ad accollarsi le suddette componenti dei costi di produzione e rivendono il prodotto in esame con la loro denominazione. Tuttavia, questo non è un motivo per considerare il Brasile un paese di riferimento non appropriato, poiché per tali costi si può procedere ad un adeguamento nel determinare il valore normale».
26 Il 5 ottobre 2006, il Consiglio ha adottato il regolamento definitivo, il quale ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle suddette importazioni.
27 I considerando da 132 a 135 del regolamento definitivo sono del seguente tenore:
«(132) Alcune parti interessate hanno affermato che sul valore normale non avrebbe dovuto essere applicato nessun adeguamento per tenere conto dei costi della ricerca e sviluppo (“R&S”) dal momento che i produttori cinesi e vietnamiti sostenevano costi analoghi di R&S.
(133) Si è constatato tuttavia che i costi di R&S sostenuti dai produttori dei paesi interessati inclusi nel campione riguardavano unicamente la R&S relativa alla produzione, mentre in Brasile la R&S riguardava la concezione e i campioni di nuovi modelli di calzature: trattandosi di un tipo diverso di R&S si ritiene pertanto necessario mantenere questo adeguamento.
(134) Un'altra parte ha inoltre affermato che doveva essere effettuato un adeguamento per tenere conto del fatto che i profitti delle vendite ai produttori di equipaggiamenti originali (original equipment manufacturers – “OEM”) sono inferiori a quelli delle altre vendite.
(135) Questa affermazione non è stata tuttavia corroborata dalle conclusioni dell'inchiesta condotta presso le società brasiliane, dove tale differenza non esiste. L'eventuale differenza fra le vendite agli OEM e le vendite realizzate con la propria marca è già stata presa in considerazione nell'adeguamento effettuato per tenere conto della differenza dei costi di R&S. L'affermazione è stata quindi respinta».
28 L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento definitivo ha fissato l'aliquota di tale dazio al 16,5% per i prodotti di cui trattasi fabbricati da tutte le società stabilite in Cina, ad eccezione della Golden Step, al 9,7% per quelli fabbricati da quest'ultima e al 10% per quelli fabbricati da tutte le società stabilite nel Vietnam.
29 Peraltro, l'articolo 3 del regolamento in parola ha previsto che esso sarebbe entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 6 ottobre 2006, e che esso sarebbe applicabile per un periodo di due anni.
30 Il 5 settembre 2007, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1028/2007, che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1472/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 234, pag. 3).
31 Il 29 aprile 2008, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 388/2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117, pag. 1).
32 Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 3 ottobre 2008 (GU C 251, pag. 21), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam.
33 Il 22 dicembre 2009, il Consiglio ha adottato il regolamento di proroga che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti di cui trattasi, esteso alle importazioni spedite dalla RAS di Macao della Repubblica popolare cinese, a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di tale regione amministrativa speciale, in seguito al suddetto riesame.
34 L'articolo 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento di proroga ha fissato l'aliquota di tale dazio al 16,5% per i prodotti di cui trattasi fabbricati da tutte le società stabilite in Cina, ad eccezione della Golden Step, nonché per quelli spediti da Macao, al 9,7% per i prodotti di cui trattasi fabbricati dalla Golden Step e al 10% per quelli fabbricati da tutte le società stabilite nel Vietnam.
35 Peraltro, l'articolo 2 del regolamento di proroga ha previsto che quest'ultimo sarebbe entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 30 dicembre 2009, e che sarebbe rimasto in vigore per un periodo di quindici mesi.
Contenziosi successivi
36 Con due sentenze del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T‑401/06, EU:T:2010:67), e Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio (T‑407/06 e T‑408/06, EU:T:2010:68), il Tribunale dell'Unione europea ha respinto tre ricorsi volti all'annullamento del regolamento definitivo, proposti da talune società produttrici ed esportatrici dei prodotti di cui trattasi e stabilite in Cina.
37 Con due sentenze del 2 febbraio 2012, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53), e del 15 novembre 2012, Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), la Corte, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi d'impugnazione avverso queste due sentenze del Tribunale, da un lato, ha annullato queste ultime e, dall'altro, ha annullato il regolamento definitivo nella parte in cui riguardava le ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze.
38 In suddette sentenze, la Corte ha dichiarato, anzitutto, che il regolamento definitivo era inficiato da una violazione dell'obbligo imposto alla Commissione di esaminare le domande di produttori che hanno desiderato ottenere lo status di società operante in un'economia di mercato e di pronunciarsi su ciascuna di tali domande entro un termine di tre mesi decorrenti dall'apertura della sua inchiesta, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 384/96, anche nel caso in cui, da un lato, tale istituzione abbia deciso di ricorrere al metodo del campionamento previsto all'articolo 17 di tale regolamento per calcolare i margini di dumping e in cui, dall'altro, i produttori che hanno presentato dette domande non facciano parte del campione selezionato [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punti da 36 a 40, e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punti da 29 a 34].
39 La Corte ha poi constatato che non era escluso che un siffatto esame avrebbe potuto condurre all'imposizione, nei confronti delle ricorrenti nelle cause sfociate nelle suddette sentenze, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5% loro applicabile a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento definitivo. Infatti, tale disposizione imponeva un dazio antidumping definitivo del 9,7% nei confronti dell'unico produttore cinese incluso nel campione selezionato dalla Commissione e che ha ottenuto lo status di società operante in un'economia di mercato, ossia la Golden Step. Orbene, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per tali ricorrenti, non incluse nel campione, anch'esse avrebbero dovuto beneficiare di quest'ultimo tasso, poiché il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 42, e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punto 36].
40 Infine, la Corte ha dichiarato che non era necessario limitare nel tempo gli effetti dell'interpretazione del regolamento n. 384/96, menzionato al punto 38 della presente sentenza (sentenza Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punti da 39 a 41).
Causa C‑659/13
41 Con una domanda di rimborso in pendenza di giudizio (protective claim) presentata il 30 giugno 2010 all'amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito, a norma dell'articolo 236 del codice doganale, la Clark ha chiesto il rimborso del dazio antidumping da essa versato per l'importazione dei prodotti di cui trattasi nell'Unione durante il periodo ricompreso tra il 1° luglio 2007 e il mese d'aprile 2010. Essa ha motivato tale domanda facendo valere che il regolamento definitivo era invalido, invitando al contempo tale amministrazione a sospendere la decisione su tale questione fino alla pronuncia delle sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710).
42 Con domanda presentata il 2 marzo 2012 alla suddetta amministrazione, a norma dell'articolo 236 del codice doganale, la Clark ha reiterato la sua precedente domanda, estendendo al contempo il periodo per il quale richiedeva il rimborso del dazio antidumping da essa versato fino al 31 agosto 2010. La somma di cui trattasi ammonta a 42 592 829,52 sterline (GBP) (circa EUR 60 milioni).
43 Con decisione del 13 marzo 2013, l'amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito ha respinto le domande presentate dalla Clark. Essa ha fondato tale decisione su due motivi vertenti, il primo, sul fatto che con le sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), la Corte aveva annullato il regolamento definitivo unicamente per quanto riguarda le ricorrenti nelle cause sfociate in tali sentenze e, il secondo, sul fatto che nessuno dei prodotti importati dalla Clark nell'Unione proveniva dalla medesime ricorrenti.
44 L'11 aprile 2013, la Clark ha presentato ricorso contro detta decisione dinanzi al First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunale di primo grado (sezione tributaria)].
45 Tale giudice dubita della validità del regolamento definitivo, tenuto conto segnatamente delle sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) e Zhejiang Aokang Shoes/ Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710). Egli si interroga anche sull'interpretazione che occorre dare all'articolo 236 del codice doganale.
46 Ciò premesso, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunale di primo grado (sezione tributaria)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 2, paragrafo 7, lettera b), e 9, paragrafo 5), del regolamento n. 384/96, considerato che la Commissione non ha esaminato le domande di concessione dello status di società operante in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96.
2) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che non erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96.
3) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, considerato che la Commissione non ha proceduto ad un accertamento entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta riguardante le domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato presentate dai produttori esportatori in Cina e Vietnam che erano stati oggetto di campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96.
4) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola gli articoli 3, 4, paragrafo 1, 5, paragrafo 4, e 17 del regolamento n. 384/96, considerato che un numero insufficiente di produttori dell'industria dell'Unione ha cooperato in modo da consentire alla Commissione di effettuare una valutazione corretta del pregiudizio e, di conseguenza, una valutazione corretta del nesso di causalità.
5) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 3, paragrafo 2), del regolamento n. 384/96 e l'articolo 296 TFUE, considerato che materiale probatorio nel fascicolo dell'inchiesta ha mostrato che il pregiudizio per l'industria dell'Unione era stato valutato utilizzando dati materialmente erronei, e considerato che il regolamento definitivo non fornisce spiegazioni riguardo al motivo per cui tale prova è stata ignorata.
6) Se il regolamento definitivo sia invalido nella misura in cui viola l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, considerato che gli effetti di altri elementi, dei quali è noto che arrechino pregiudizio, non sono stati adeguatamente separati e distinti dagli effetti delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.
7) In quale misura i giudici degli Stati membri possano basarsi sull'interpretazione del regolamento definitivo effettuata dalla Corte di giustizia nell'ambito delle cause Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), per considerare che non erano legalmente dovuti dazi ai sensi dell'articolo 236 del codice doganale comunitario relativamente a imprese che, proprio come le ricorrenti nelle cause Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, non erano state oggetto di campionamento, avendo però presentato domande per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale che non erano state esaminate».
Causa C‑34/14
47 Con tre domande presentate in data 21 dicembre 2011 e 20 gennaio 2012 all'ufficio doganale principale di Norimberga, a norma dell'articolo 236 del codice doganale, la Puma ha chiesto il rimborso del dazio antidumping da essa versato per l'importazione dei prodotti di cui trattasi nell'Unione nel periodo ricompreso tra il 7 aprile 2006 e il 1° aprile 2011, sulla base del rilievo che i regolamenti controversi erano invalidi. La somma di cui trattasi all'epoca ammontava a EUR 5 100 983,90.
48 Con decisione del 5 luglio 2012, l'ufficio doganale principale di Norimberga ha respinto le domande presentate dalla Puma. Esso ha fondato tale decisione su due motivi vertenti, il primo, sulla circostanza che con la sentenza Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) la Corte aveva annullato il regolamento definitivo unicamente nella parte in cui riguardava le ricorrenti nella causa sfociata in tale sentenza e, il secondo, sulla circostanza che nessuno dei prodotti importati dalla Puma nell'Unione proveniva dalle suddette ricorrenti.
49 Con reclamo presentato presso l'ufficio doganale principale di Norimberga il 18 luglio 2012, la Puma ha nuovamente chiesto il rimborso del dazio antidumping da essa versato. Essa ha tuttavia modificato la somma di cui trattasi, che ammonta ormai a EUR 5 059 386,70.
50 In seguito al rigetto di tale reclamo, con decisione del 13 novembre 2012, la Puma ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht München (tribunale di Monaco di Baviera competente in materia tributaria).
51 Tale giudice nutre dubbi in ordine alla validità dei regolamenti controversi, tenuto conto segnatamente delle sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710). In tale contesto, esso si chiede altresì se i regolamenti controversi e talune disposizioni del regolamento n. 384/96, cui i predetti regolamenti hanno dato applicazione, siano conformi all'accordo antidumping dell'OMC. Esso si interroga infine sull'interpretazione che occorre dare all'articolo 236 del codice doganale.
52 Ciò posto, il Finanzgericht München (tribunale di Monaco di Baviera competente in materia tributaria) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento definitivo e il regolamento di proroga siano, nel complesso, validi nella parte in cui non sono stati annullati dalle sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) nonché Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710).
2) Nel caso in cui la prima questione debba ricevere risposta negativa, ma i regolamenti succitati non siano invalidi nel loro complesso:
a) Nei confronti di quali esportatori e produttori stabiliti nella Repubblica popolare cinese e in Vietnam da cui la Puma ha acquistato merce negli anni compresi tra il 2006 e il 2011 siano invalidi il regolamento definitivo e il regolamento di proroga.
b) Se la dichiarazione di invalidità totale o parziale di detti regolamenti integri un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
53 Il Consiglio e la Commissione fanno valere che la Clark e la Puma non sono legittimate ad eccepire l'invalidità dei regolamenti controversi dinanzi ai giudici del rinvio e che, di conseguenza, le questioni poste da detti giudici e relative alla validità di tali regolamenti devono essere dichiarate irricevibili.
54 In primo luogo, la Commissione sostiene che persone giuridiche quali la Clark e la Puma sono individualmente interessate dai regolamenti controversi e che esse potevano quindi chiederne direttamente l'annullamento al giudice dell'Unione.
55 A tal riguardo, va rilevato anzitutto che le controversie nei procedimenti principali traggono origine da domande di rimborso di dazi antidumping versati in applicazione dei regolamenti controversi, le quali sono state presentate dalla Clark e dalla Puma alle autorità doganali nazionali competenti, in forza dell'articolo 236 del codice doganale e poi respinte da queste ultime. In seguito a siffatte decisioni di rigetto, la Clark e la Puma hanno entrambe esercitato il diritto di ricorso loro riconosciuto dall'articolo 243 del codice doganale, alle condizioni previste dal diritto interno.
56 Orbene, per giurisprudenza costante, il principio generale che garantisce a ciascuno il diritto di eccepire, nell'ambito di un ricorso proposto contro una misura nazionale lesiva nei suoi confronti, l'invalidità dell'atto dell'Unione su cui si fonda tale misura, non osta a che un simile diritto sia subordinato alla condizione che l'interessato non abbia avuto il diritto di chiederne direttamente l'annullamento al giudice dell'Unione, a norma dell'articolo 263 TFUE. Tuttavia, solo nell'ipotesi in cui si possa considerare che, senza alcun dubbio, una persona sarebbe stata legittimata a chiedere l'annullamento dell'atto di cui trattasi, alla medesima può essere preclusa la possibilità di eccepire la sua invalidità dinanzi al giudice nazionale competente (v., in tal senso, sentenze TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, punto 23; Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti 28 e 29, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 18).
57 Pertanto, solo nell'ipotesi in cui si potrebbe considerare che persone giuridiche quali la Clark e la Puma siano, senza alcun dubbio, direttamente ed individualmente interessate dai regolamenti controversi, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, sarebbe loro preclusa la possibilità di eccepire la loro invalidità dinanzi ai giudici del rinvio.
58 Va poi rilevato che regolamenti come quelli controversi hanno carattere normativo, in quanto si applicano alla generalità degli operatori economici interessati (v., in tal senso, sentenze Allied Corporation e a./Commissione, 239/82 e 275/82, EU:C:1984:68, punti 11 e 12, e TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 18).
59 Infine, va ricordato che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha individuato talune categorie di operatori economici che possono essere individualmente interessati da un regolamento che istituisce un dazio antidumping, fatta salva la possibilità per altri operatori di essere individualmente interessati a causa di determinate qualità loro proprie che li distinguono da qualsiasi altro soggetto (v., in tal senso, sentenze Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, EU:C:1991:214, punto 16, e TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 22).
60 Anzitutto, possono essere individualmente interessati quelli tra i produttori ed esportatori del prodotto in questione ai quali sono state imputate le pratiche di dumping, utilizzando dati relativi alla loro attività commerciale (sentenza Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
61 Inoltre, lo stesso può valere anche per importatori del prodotto di cui trattasi i cui prezzi di rivendita siano stati presi in considerazione ai fini della costruzione dei prezzi all'esportazione e che, pertanto, siano interessati dagli accertamenti relativi alla sussistenza di una pratica di dumping (sentenze Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punto 15; Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, EU:C:1990:116, punto 18, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 20).
62 Infine, ciò può valere anche per importatori associati a esportatori del prodotto in questione, in particolare nell'ipotesi in cui il prezzo all'esportazione sia stato calcolato a partire dai prezzi di rivendita sul mercato dell'Unione praticati da tali importatori e nell'ipotesi in cui il dazio antidumping stesso sia calcolato in funzione di tali prezzi di rivendita (sentenze Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C‑305/86 e C‑160/87, EU:C:1990:295, punti 19 e 20, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 21).
63 Nella specie, è pacifico che, nei regolamenti controversi, la Clark e la Puma non siano state identificate come produttori o esportatori del prodotto in questione, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza. Inoltre, nelle sue osservazioni, la Commissione ha precisato di non sostenere che la Puma è un importatore associato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 62 della presente sentenza. Per contro, dalle osservazioni scritte e orali emerge che essa fa valere che la Clark e la Puma sono caratterizzate da un modello economico specifico, quello dell'«original equipment manufacturer» («OEM»), vale a dire quello di impresa che fornisce con il proprio marchio prodotti fabbricati da altre imprese, circostanza di cui si è tenuto conto nei regolamenti controversi.
64 A tal proposito, è vero che, in particolari circostanze, la Corte ha già statuito, alla luce della giurisprudenza citata al punto 61 della presente sentenza, che un operatore che ha optato per il modello economico summenzionato doveva essere considerato come individualmente interessato da un regolamento che ha istituito dazi antidumping (v., in tal senso, sentenze Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115, punti 3 e da 17 a 20, nonché Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, EU:C:1990:116, punti 3 e da 20 a 23).
65 Tuttavia, nella specie, è manifesto che i considerando 119 e 120 del regolamento provvisorio e i considerando da 132 a 135 del regolamento definitivo, su cui fa leva la Commissione, non consentono di ritenere né che la Clark e la Puma si trovino in una situazione simile a quella che ha dato luogo alle sentenze citate al punto precedente della presente sentenza, né, di conseguenza, che esse potessero, senza alcun dubbio, chiedere direttamente l'annullamento dei regolamenti controversi al giudice dell'Unione.66 Infatti, mentre nelle sentenze Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio (C‑133/87 e C‑150/87, EU:C:1990:115) e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, (C‑156/87, EU:C:1990:116), la situazione individuale di taluni fornitori delle ricorrenti cui era stato imposto un dazio antidumping era stata presa direttamente in considerazione dal Consiglio, i considerando del regolamento provvisorio e del regolamento definitivo, di cui al punto precedente della presente sentenza, non menzionano alcun operatore in particolare e si riferiscono, in parte, ad accertamenti riguardanti società brasiliane.
67 In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione fanno valere che alla Clark e alla Puma non va riconosciuto il diritto di eccepire l'invalidità dei regolamenti controversi nell'ambito di ricorsi come quelli proposti dinanzi ai giudici del rinvio, poiché avevano la facoltà, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96, di chiedere il rimborso dei dazi antidumping da esse versati, ma non se ne sono avvalse entro il termine di sei mesi impartito a tal fine.
68 A tal riguardo, va tuttavia rilevato, anzitutto, che né il tenore letterale dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 né quello dell'articolo 236 del codice doganale, su cui la Clark e la Puma si sono basate per presentare le domande all'origine delle controversie nei procedimenti principali, forniscono il minimo fondamento testuale che consenta di ritenere che importatori che non si siano avvalsi del procedimento previsto dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 entro il termine impartito a tal fine, non siano o non siano più legittimati a chiedere di beneficiare del procedimento istituito dall'articolo 236 del codice doganale.
69 Va poi rilevato, al pari dell'avvocato generale ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, che il procedimento istituito dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 non persegue lo stesso obiettivo di quello previsto dall'articolo 236 del codice doganale. Infatti, quello disciplinato dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 mira a consentire agli importatori che abbiano versato dazi antidumping di chiederne il rimborso alla Commissione, tramite le autorità nazionali competenti, qualora sia stato dimostrato che il margine di dumping in base al quale tali dazi sono stati versati è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore. Nell'ambito di tale procedimento, gli importatori non contestano la legittimità dei dazi antidumping imposti ma invocano una modifica della situazione avente un impatto diretto sul margine di dumping inizialmente determinato. Per contro, il procedimento previsto dall'articolo 236 del codice doganale consente ai suddetti importatori di chiedere il rimborso dei dazi all'importazione o all'esportazione da essi versati, qualora venga dimostrato che tali dazi non erano legalmente dovuti al momento del loro pagamento.
70 Infine, la struttura di questi due procedimenti è fondamentalmente diversa. In particolare, quello istituito dall'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 rientra nella competenza della Commissione e la sua attuazione può avvenire soltanto entro un termine di sei mesi dalla data in cui l'importo definitivo dei dazi da riscuotere sia stato debitamente accertato dalle autorità competenti, mentre quello previsto dall'articolo 236 del codice doganale è di competenza delle autorità doganali nazionali e può esservi fatto ricorso entro un termine di tre anni dalla data di notifica dei predetti dazi al debitore.
71 In terzo luogo, il Consiglio e la Commissione affermano che alla Clark e alla Puma non deve essere riconosciuta la possibilità di invocare, nell'ambito di un'eccezione d'invalidità come quella diretta contro i regolamenti controversi, la violazione delle disposizioni del regolamento n. 384/96 relative alle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato o di trattamento individuale. Infatti, ciò equivarrebbe a consentire agli importatori di avvalersi di diritti di natura soggettiva, istituiti da tale regolamento a solo vantaggio dei produttori e degli esportatori oggetto di un'inchiesta antidumping.
72 Tale argomento è privo di rilevanza nel presente contesto. Invero, la situazione in cui si trova la Clark e la Puma non è quella di un soggetto che cerca di ottenere, dal giudice dell'Unione, l'annullamento di un regolamento che ha istituito un dazio antidumping, bensì quella di un soggetto che eccepisce, dinanzi ad un giudice nazionale, l'invalidità di un siffatto regolamento in occasione di un ricorso proposto avverso una misura nazionale adottata in base a tale atto, che essa non sarebbe stata manifestamente legittimata ad impugnare dinanzi al giudice dell'Unione.
73 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, importatori quali la Clark e la Puma, che hanno versato un dazio antidumping, hanno evidentemente un proprio interesse e una propria legittimazione a fare valere, nell'ambito di ricorsi come quelli nei procedimenti principali, che i regolamenti che istituiscono tale dazio sono invalidi in quanto suddetto dazio è stato imposto senza che la Commissione si sia preliminarmente pronunciata, secondo le norme previste dal regolamento n. 384/96, sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato o di trattamento individuale presentate dai produttori o dagli esportatori dei prodotti interessati. Infatti, la mancata presa in considerazione di tali domande può avere un impatto negativo sul dazio antidumping che sarà istituito, al termine del procedimento, sui prodotti degli operatori interessati [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 42, e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punto 36].
74 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che la Clark e la Puma devono essere considerate legittimate ad eccepire l'invalidità dei regolamenti controversi dinanzi ai giudici del rinvio, sicché le questioni pregiudiziali poste al riguardo sono ricevibili.
Sulle questioni relative alla validità del regolamento definitivo
75 Con le questioni da prima a sesta nella causa C‑659/13 nonché con la prima questione e la seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14, che occorre esaminare congiuntamente, ciascuno dei due giudici del rinvio chiede se il regolamento definitivo violi, per diversi motivi, l'articolo 296 TFUE nonché l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 9, paragrafo 6, o l'articolo 17 del regolamento n. 384/96, considerati separatamente, per alcuni di tali articoli o disposizioni, e congiuntamente, per altri.
Osservazioni preliminari
76 In via preliminare, va anzitutto rilevato che taluni motivi che, nella causa C‑659/13, hanno indotto il giudice del rinvio a chiedere se il regolamento definitivo sia invalido si riferiscono all'inchiesta della Commissione che ha condotto all'adozione di tale regolamento (questioni da prima a quarta). Gli altri motivi riguardano il regolamento stesso (questioni quinta e sesta). Orbene, il regolamento di cui trattasi è un atto del Consiglio. Inoltre, tale regolamento ha confermato, essenzialmente, tanto le scelte metodologiche e procedurali operate dalla Commissione nell'ambito di tale inchiesta quanto le valutazioni e conclusioni che tale istituzione ne aveva tratto nel regolamento provvisorio.
77 Ciò premesso, va considerato che, con l'insieme di tali questioni, detto giudice del rinvio si riferisce non solo all'operato della Commissione, come risulta esplicitamente da suddette questioni, bensì anche a quello del Consiglio. Occorre d'altronde intendere allo stesso modo le questioni poste nella causa C‑34/14. Infatti, sebbene dal testo di tali questioni non emergano con precisione i vari motivi d'invalidità su cui si interroga il giudice del rinvio, la sua decisione di rinvio consente di rilevare che alcuni di tali motivi si riferiscono a loro volta all'inchiesta condotta dalla Commissione ed altri alle conclusioni che ne sono state tratte dal Consiglio nel regolamento definitivo.
78 Nella causa C‑34/14, nell'ambito della sua prima questione e della sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio s'interroga poi altresì sulla validità del regolamento di proroga. Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che, a questo proposito, tale giudice non invoca nessun motivo di possibile invalidità diverso da quelli che lo inducono a dubitare della validità del regolamento definitivo.
79 Atteso quanto precede, occorre considerare che solo nei limiti in cui l'esame delle questioni relative al regolamento definitivo conduca alla conclusione secondo cui tale regolamento è totalmente o parzialmente invalido, il regolamento di proroga potrà eventualmente essere considerato invalido nella stessa misura.
80 Infine, nella causa C‑34/14, il giudice del rinvio invoca, nell'ambito delle sue questioni relative alla validità del regolamento definitivo, da un lato, l'accordo antidumping dell'OMC e, dall'altro, talune decisioni e raccomandazioni del DSB che, a suo avviso, potrebbero avere effetti sulla validità di tale regolamento.
81 Ciò premesso, occorre preliminarmente determinare se tale accordo e tali decisioni e raccomandazioni del DSB possano essere invocati in tale causa e, di conseguenza, se la validità del regolamento definitivo debba essere esaminata tenendo conto dei medesimi.
82 In primo luogo, risulta dall'articolo 216, paragrafo 2, TFUE che gli accordi internazionali conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni di quest'ultima e prevalgono, di conseguenza, sugli atti che esse emanano (sentenza Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
83 Nel caso di specie, poiché l'Unione è parte dell'accordo antidumping dell'OMC, tale accordo vincola effettivamente le sue istituzioni.
84 In secondo luogo, da una giurisprudenza costante emerge che le disposizioni di un accordo internazionale, di cui è parte l'Unione, possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell'Unione, di un'eccezione vertente sull'invalidità di un siffatto atto, o anche di un ricorso per risarcimento, solo ove, da un lato, ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso e, dall'altro, le disposizioni invocate appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (v., in tal senso, sentenze Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punti 43 e 45, nonché FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 110 e 120).
85 Orbene, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, in linea di principio, gli accordi OMC non si annoverano tra le normative alla luce delle quali può essere controllata la legittimità degli atti delle istituzioni dell'Unione (v., in tal senso, sentenze Portogallo/Consiglio, C‑149/96, EU:C:1999:574, punto 47, e Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 38).
86 Invero, la Corte ha rilevato che il fatto di ammettere che il compito di assicurare la conformità del diritto dell'Unione agli accordi dell'OMC incomba direttamente al giudice dell'Unione equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi dell'Unione del margine di manovra di cui godono gli organi analoghi dei partner commerciali dell'Unione. È infatti pacifico che alcune parti contraenti, che sono, da un punto di vista commerciale, tra i partner più importanti dell'Unione, alla luce dell'oggetto e dello scopo degli accordi OMC, hanno precisamente tratto la conseguenza che questi ultimi non si annoverano tra le normative alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità delle loro norme di diritto interno. Una siffatta mancanza di reciprocità, se fosse ammessa, rischierebbe di condurre ad uno squilibrio nell'applicazione degli accordi OMC (sentenze Portogallo/Consiglio, C‑149/96, EU:C:1999:574, punti da 43 a 46, e Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 39).
87 Ciò premesso, in due situazioni la Corte ha riconosciuto, in via di eccezione, che spetta al giudice dell'Unione, se del caso, controllare la legittimità di un atto dell'Unione e degli atti adottati per la sua applicazione alla luce degli accordi OMC. Si tratta, nella prima, dell'ipotesi in cui l'Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto di tali accordi e, nella seconda, dell'ipotesi in cui l'atto dell'Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni dei medesimi accordi (v., in tal senso, sentenza Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 40 e 41 nonché la giurisprudenza ivi citata).
88 Occorre dunque determinare come si configura il caso di specie.
89 A tal riguardo va constatato, anzitutto, che né l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96, su cui vertono i quesiti del giudice del rinvio nella causa C‑34/14, né d'altronde alcun altro articolo di tale regolamento rinviano a una qualsiasi specifica disposizione di tali accordi.
90 Sebbene poi il considerando 5 del regolamento n. 384/96 affermi che occorre trasporre «per quanto possibile» le norme dell'accordo antidumping dell'OMC nel diritto dell'Unione, tale espressione deve essere intesa nel senso che il legislatore dell'Unione, pur intendendo tener conto delle norme di tale accordo al momento dell'adozione del regolamento n. 384/96, non ha tuttavia manifestato la volontà di procedere ad una trasposizione di ciascuna di tali norme in detto regolamento (sentenza Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 52).
91 In particolare, la Corte ha già rilevato che l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96 esprime la volontà del legislatore dell'Unione di adottare un approccio proprio dell'ordinamento giuridico dell'Unione, introducendo un regime speciale di norme dettagliate in materia di calcolo del valore normale relativamente alle importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti da 47 a 50 e 53). Orbene, le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96 rinviano all'articolo 2, paragrafo 7, di tale regolamento e costituiscono parte integrante del regime da esso istituito.
92 Pertanto, si deve concludere che l'accordo antidumping dell'OMC non può essere invocato per contestare la legittimità del regolamento definitivo.
93 In terzo luogo, va determinato se tale conclusione potrebbe essere rimessa in discussione dalle due relazioni del DSB invocate dal suddetto giudice del rinvio. La prima di esse riguarda il caso «Comunità europee – misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina (WT/DS397/R)», come indicato al punto 20 della presente sentenza. La seconda di tali relazioni, che su alcuni punti riprende il nucleo essenziale della prima di esse, riguarda il caso «Unione europea – misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina (WT/DS405/R)» e, tra gli altri punti, si pronuncia su quello relativo alla compatibilità dei regolamenti controversi con gli accordi OMC.
94 A tal riguardo, dalla giurisprudenza si evince che, tenuto conto della natura e della struttura del sistema di risoluzione delle controversie istituito dagli accordi OMC e del ruolo importante che tale sistema riserva ai negoziati tra le parti contraenti, il giudice dell'Unione, ad ogni modo, non può controllare la legittimità o la validità di atti dell'Unione alla luce delle norme dell'OMC fintantoché il termine ragionevole impartito all'Unione per conformarsi alle decisioni e alle raccomandazioni del DSB che accertano l'inosservanza delle suddette norme non sia scaduto, salvo privare di effetto tale termine (v., in tal senso, sentenze Biret International/Consiglio, C‑93/02 P, EU:C:2003:517, punto 62, nonché X e X BV, C‑319/10 e C‑320/10, EU:C:2011:720, punto 41).
95 Inoltre, la mera scadenza di predetto termine non significa che l'Unione abbia esaurito le possibilità previste da siffatto sistema di risoluzione delle controversie per trovare una soluzione alla controversia che la contrappone ad altre parti. Ciò considerato, imporre al giudice dell'Unione, per il solo fatto della scadenza di detto termine, di controllare la legittimità o la validità delle misure dell'Unione in questione alla luce delle norme dell'OMC e delle decisioni e raccomandazioni del DSB che accertano la loro inosservanza potrebbe avere l'effetto di indebolire la posizione dell'Unione nella ricerca di una soluzione che sia al contempo conforme a dette norme dell'OMC e reciprocamente accettabile dalle parti della controversia (v., in tal senso, sentenze Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, punti 51 e 54; FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punti 117 e da 125 a 130, nonché X e X BV, C‑319/10 e C‑320/10, EU:C:2011:720, punti 36 e 37).
96 Pertanto, anche dopo la scadenza del summenzionato termine, un singolo può far valere tali decisioni e raccomandazione del DSB al fine di ottenere un controllo della legittimità o della validità dell'operato delle istituzioni dell'Unione, perlomeno al di fuori delle ipotesi in cui, in seguito a tali decisioni e raccomandazioni, l'Unione abbia inteso assumere un obbligo particolare (v., in tal senso, sentenze Van Parys, C‑377/02, EU:C:2005:121, punti 40 e 41; Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punti da 30 a 35, nonché X e X BV, C‑319/10 e C‑320/10, EU:C:2011:720, punto 37).
97 Nella specie, da un lato, con la relazione relativa al caso «Unione europea – misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina (WT/DS405/R)», è vero che il DSB ha deciso che una parte delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 era incompatibile con talune norme dell'OMC sia «in quanto tali» che «quali applicate» nei regolamenti controversi. Tuttavia, esso si è limitato a raccomandare all'Unione di mettere il regolamento n. 1225/2009, che nel frattempo aveva abrogato e sostituito tale regolamento, in conformità con le suddette norme. Così, esso non ha formulato alcuna raccomandazione particolare relativa ai regolamenti controversi.
98 Dall'altro, nessun elemento consente di ritenere che il legislatore dell'Unione abbia inteso assumere un obbligo particolare per quanto riguarda i regolamenti controversi in seguito a tale relazione o alla relazione del DSB relativa al caso «Comunità europee – misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina (WT/DS397/R)», nella quale si era già giunti alla conclusione che, per lo stesso motivo, l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 era incompatibile con le norme dell'OMC ed era stata raccomandata la messa in conformità della summenzionata disposizione.
99 Invero, pur esprimendo, ai considerando 5 e 6 del regolamento n. 765/2012, la sua «intenzione di applicare» tali decisioni e raccomandazioni del DSB «in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC», il legislatore dell'Unione ha deciso che la modifica del regolamento n. 1225/2009 operata a tal fine si applicherebbe solo alle inchieste avviate conformemente alle disposizioni di quest'ultimo regolamento e dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 765/2012, come emerge dall'articolo 2 del regolamento di cui trattasi. Pertanto, tale legislatore non ha previsto che una siffatta modifica si applichi a un'inchiesta avviata prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 765/2012, in base al regolamento n. 384/96, quale l'inchiesta all'origine dell'adozione dei regolamenti controversi.
100 Da tutto quanto precede risulta che né l'accordo antidumping dell'OMC né le due relazioni menzionate al punto 93 della presente sentenza possono essere invocate nell'ambito delle presenti cause e che, di conseguenza, la validità del regolamento definitivo non può essere esaminata tenendo conto dei medesimi.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96
101 Con la prima questione nella causa C‑659/13 nonché, in sostanza, con la prima questione e la seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14, i giudici del rinvio chiedono se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui, a loro giudizio, viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96, dato che il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione costituito a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.
102 Nella specie, l'esame del regolamento definitivo conduce a constatare tre elementi. In primo luogo, alcuni produttori‑esportatori cinesi e vietnamiti oggetto dell'inchiesta in esito alla quale è stato adottato tale regolamento hanno chiesto di beneficiare dello status di società operante in un'economia di mercato, in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96. In secondo luogo, la Commissione ha deciso di avvalersi della possibilità di costituire campioni nell'ambito dell'inchiesta, in base all'articolo 17 del suddetto regolamento, in considerazione del numero elevato di operatori in questione. In terzo luogo, la Commissione, la cui posizione su tale punto è stata confermata dal Consiglio, ha deciso, tenuto conto di tale ricorso alla tecnica del campionamento e del numero elevato di domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato che le erano state presentate, di pronunciarsi su quelle dei produttori-esportatori cinesi e vietnamiti inclusi nel suo campione e non su quelle dei produttori-esportatori non inclusi in tale campione.
103 È alla luce di tali elementi e tenendo conto della giurisprudenza pertinente che occorre valutare se il procedimento che ha condotto all'adozione dei regolamenti controversi sia conforme all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96.
104 A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che il paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96 prevede che, nel caso in cui il numero di operatori economici interessati da un'inchiesta antidumping sia elevato, tale inchiesta possa essere limitata ad un numero adeguato di parti, con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi. In forza del paragrafo 2 del medesimo articolo, la selezione definitiva delle parti inserite in tali campioni spetta alla Commissione. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, viene comunque calcolato un margine di dumping individuale per ogni esportatore o produttore non incluso nel campione che ne faccia domanda, a meno che il loro numero sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
105 L'articolo 2 del regolamento n. 384/96, al suo paragrafo 1, enuncia poi una regola di base secondo cui la determinazione del valore normale di un prodotto, che costituisce una delle tappe essenziali che devono consentire di accertare la sussistenza di un eventuale dumping, di norma deve essere basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nei paesi esportatori (v., in tal senso, sentenza GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 19).
106 Tuttavia, nel caso d'importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento n. 384/96 dispone che, in deroga alla regola di base menzionata al punto precedente della presente sentenza, il valore normale, in linea di principio, è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Detta disposizione mira ad evitare che vengano presi in considerazione i prezzi e i costi vigenti in paesi non retti da un'economia di mercato, nella misura in cui in questi ultimi tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (sentenze GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punto 20, e Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 66).
107 Peraltro, nel caso di importazioni in provenienza segnatamente dalla Cina, dal Vietnam e da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 prevede che il valore normale sia determinato a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate presentate da uno o più produttori stabiliti in tali paesi ed oggetto dell'inchiesta, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione.
108 Come risulta dai vari regolamenti da cui deriva l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96, tale dispositivo mira a consentire ai produttori soggetti alle condizioni di un'economia di mercato emergenti nei paesi interessati di beneficiare di uno status corrispondente alla loro situazione individuale, piuttosto che alla situazione complessiva del paese in cui sono stabiliti (v., in tal senso, sentenze Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punti da 67 a 69, e Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 49).
109 In tale ambito, la Corte ha dichiarato che, quando il Consiglio e la Commissione sono destinatari di richieste presentate a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento n. 384/96, spetta loro valutare se gli elementi forniti dai produttori interessati siano sufficienti a dimostrare che i criteri richiesti sono soddisfatti (v., in tal senso, sentenza Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punti 70 e 107).
110 Inoltre, il Consiglio e la Commissione hanno l'obbligo di pronunciarsi sulla domanda di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentata da qualsiasi operatore stabilito in un paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura di un'inchiesta antidumping, anche quando ricorrono alla tecnica del campionamento previsto dall'articolo 17 del regolamento n. 384/96 [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punti 32 e da 36 a 38, nonché Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punti 24, 29, 30 e 32].
111 Infine, la Corte ha ritenuto che alla violazione di tale obbligo consegua l'illegittimità del regolamento con cui il Consiglio ha istituito dazi antidumping in esito all'inchiesta, in quanto esso comporta l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva di dazi antidumping provvisori sui prodotti provenienti dai produttori interessati [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 43, e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punto 37].
112 Ne discende che il fatto che il Consiglio e la Commissione non si siano pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione stabilito in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96 costituisce una violazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. Pertanto, occorre dichiarare il regolamento definitivo invalido sotto tale profilo.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96
113 Con la sua prima questione nella causa C‑659/13, il giudice del rinvio chiede parimenti se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui viola l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, atteso che il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati sulle domande di trattamento individuale presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione costituito in forza dell'articolo 17 di tale regolamento.
114 L'esame del regolamento definitivo conduce a constatare che, sebbene taluni produttori-esportatori cinesi e vietnamiti, oggetto dell'inchiesta in esito alla quale è stato adottato tale regolamento, abbiano chiesto di beneficiare di un trattamento individuale, in base all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, la Commissione, la cui posizione su tale punto è stata confermata dal Consiglio, ha deciso, allo stesso modo e per le stesse ragioni che per le domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato, di pronunciarsi solo sulle domande di trattamento individuale dei produttori-esportatori inclusi nel campione costituito in forza dell'articolo 17 del regolamento in parola.
115 Ciò considerato, va esaminato se, così facendo, il Consiglio e la Commissione abbiano violato l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96.
116 L'esame di tale disposizione conduce a vari rilievi.
117 Anzitutto, risulta dai termini stessi della medesima disposizione che i dazi antidumping istituiti dal Consiglio o dalla Commissione devono essere fissati in un importo adeguato a ogni caso e devono essere imposti, senza discriminazioni, a ogni fornitore del prodotto le cui importazioni sono oggetto di dumping e cagionano un pregiudizio, indipendentemente dalla fonte.
118 Emerge poi da tale disposizione che il Consiglio e la Commissione, in linea di principio, quando adottano un regolamento che istituisce dazi antidumping, hanno l'obbligo di precisare in tale regolamento l'importo del dazio antidumping imposto a ogni fornitore ivi menzionato, a meno che un simile trattamento individuale sia irrealizzabile.
119 Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, del regolamento n. 384/96 deroga a tale principio nel caso, previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del citato regolamento, in cui il Consiglio o la Commissione adottino un regolamento che imponga dazi antidumping su importazioni provenienti da una fonte particolare, ossia i paesi non retti da un'economia di mercato. Invero, in tal caso, il legislatore dell'Unione ha previsto una «regola generale» diversa, secondo cui è al contempo necessario e sufficiente che il regolamento adottato dal Consiglio o dalla Commissione precisi l'importo del dazio antidumping imposto a livello del paese fornitore interessato.
120 Ciò posto, l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96 dispone che un dazio antidumping individuale è determinato per i fornitori stabiliti in un paese non retto da un'economia di mercato, se hanno inoltre la qualità di esportatori, qualora dimostrino, sulla base di richieste debitamente motivate, di soddisfare i criteri che giustificano siffatto trattamento individuale. Tale dazio antidumping individuale sarà quindi loro applicato in luogo del dazio antidumping fissato su scala nazionale il quale sarebbe stato loro applicabile in mancanza di una simile richiesta.
121 A tal riguardo, va rilevato che, se la versione in lingua francese di tale disposizione potrebbe essere intesa nel senso che indica che il Consiglio e la Commissione hanno soltanto la facoltà di applicare un dazio individuale qualora le condizioni sancite in suddetta disposizione siano soddisfatte, emerge da altre versioni linguistiche della stessa disposizione e, in particolare, dalle versioni in lingua tedesca, inglese, danese e italiana della medesima, che tali istituzioni sono certamente tenute ad applicare un dazio individuale in una situazione del genere.
122 Orbene, per giurisprudenza costante, la necessità di un'applicazione e quindi di un'interpretazione uniformi di un atto dell'Unione esclude che questo sia considerato isolatamente in una delle sue versioni linguistiche, e rende al contrario necessaria l'interpretazione basata sulla reale volontà del suo autore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le sue versioni (sentenza X, C‑486/12, EU:C:2013:836, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
123 Di conseguenza, il Consiglio e la Commissione, in linea di principio, sono tenuti ad esaminare le domande di trattamento individuale loro sottoposte in base all'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96 e di pronunciarsi su tale domande, al pari di quanto devono fare in presenza di domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato, come rilevato al punto 110 della presente sentenza.
124 Ciò posto, tali diversi elementi derivanti dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 non consentono di rispondere alla questione se, nondimeno, dette istituzioni possono esimersi da un siffatto obbligo qualora facciano ricorso alla tecnica del campionamento. Occorre dunque interpretare tale disposizione tenendo conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, si deve segnatamente esaminare il rapporto esistente tra la suddetta disposizione, da un lato, e l'articolo 17 del regolamento n. 384/96, che prevede tale tecnica di campionamento, dall'altro.
125 Sul punto va anzitutto constatato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 non contiene alcun riferimento esplicito che preveda l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento in parola nell'ambito delle sue disposizioni.
126 Orbene, la formulazione del suddetto articolo 9, paragrafo 5, diverge da quella dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 384/96, il quale contiene un siffatto riferimento esplicito.
127 Tale differenza esistente tra la formulazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, da un lato, e quella dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento in parola, dall'altro, può costituire un elemento che giustifica un'interpretazione del paragrafo 5 dell'articolo 9 del suddetto regolamento nel senso che, nell'ambito del medesimo e contrariamente al paragrafo 6 di detto articolo 9, l'articolo 17 del regolamento n. 384/96 è privo di rilevanza.
128 Orbene, una siffatta interpretazione è corroborata dal contesto in cui si colloca l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, e segnatamente dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento in parola, nonché dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte tali disposizioni.
129 Infatti, sebbene l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96 miri, in particolare, ad evitare che il calcolo dei margini di dumping individuali generi un onere amministrativo eccessivo per il Consiglio e la Commissione, esso non ha lo scopo di alleggerire o di eliminare l'onere amministrativo che risulterebbe, per tali istituzioni, dall'esame delle richieste presentate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento, poiché tale esame non implica, in quanto tale, di calcolare i margini individuali di dumping dei produttori-esportatori interessati.
130 Peraltro, come esposto dal considerando 7 del regolamento n. 1972/2002, il secondo comma di detto articolo 9, paragrafo 5, è stato incorporato nel regolamento n. 384/96 allo scopo di fissare i criteri chiari e specifici, enunciati al suddetto secondo comma, lettere da a) a e), che deve soddisfare un produttore-esportatore stabilito in un paese non retto da un'economia di mercato per poter chiedere che gli venga applicato un dazio antidumping individuale calcolato confrontando il valore normale, applicabile all'insieme dei produttori-esportatori stabiliti in detto paese, ai suoi «singoli prezzi all'esportazione».
131 Di conseguenza, qualora un produttore-esportatore stabilito in un paese non retto da un'economia di mercato faccia valere l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96 adducendo che i suoi singoli prezzi all'esportazione sono determinati in modo sufficientemente indipendente dallo Stato, egli mira ad ottenere, dal Consiglio e dalla Commissione, un riconoscimento del fatto che, sotto tale profilo, esso versa in una situazione fondamentalmente diversa da quella degli altri produttori-esportatori stabiliti in tale paese. A tale titolo, egli chiede di essere trattato individualmente, mentre questi altri produttori-esportatori saranno trattati, in concreto, come entità unica.
132 Orbene, se si dovesse ammettere che il Consiglio e la Commissione possano applicare, a un produttore-esportatore che si trovi nella situazione descritta al punto precedente della presente sentenza, un dazio antidumping fissato a livello del paese interessato e calcolato in base alla media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori-esportatori inclusi nel campione, senza essersi prima pronunciati sulla richiesta di un siffatto produttore-esportatore, ciò equivarrebbe a consentire a dette istituzioni di trattare tale produttore-esportatore allo stesso modo di quelli inclusi in detto campione, mentre invece questi ultimi, a priori, si trovano in una situazione diversa.
133 Inoltre, un siffatto trattamento non potrebbe essere giustificato dalla circostanza che l'inchiesta coinvolge un numero elevato di parti, nei limiti in cui è impossibile sapere, prima di aver esaminato le richieste presentate a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento n. 384/96, se il numero di esportatori-produttori che devono beneficiare di un dazio individuale è talmente elevato da permettere di escludere, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento in parola, il calcolo di margini di dumping individuali. Tale interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 violerebbe il principio della parità di trattamento, in conformità del quale ogni atto dell'Unione deve essere interpretato (sentenza Chatzi, C‑149/10, EU:C:2010:534, punto 43).
134 Ne discende che, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96, si deve confermare la conclusione cui è giunta la Corte, in via provvisoria, al punto 127 della presente sentenza.
135 Ne consegue che il fatto che il Consiglio e la Commissione non si siano pronunciati sulle domande di trattamento individuale presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione stabilito in applicazione dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96 costituisce una violazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di cui trattasi. Di conseguenza, si deve dichiarare il regolamento definitivo invalido sotto tale profilo.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96
136 Anzitutto, con la terza questione nella causa C‑659/13 nonché, in sostanza, con la prima questione e la seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14, i giudici del rinvio chiedono se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, stante il fatto che il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati, entro il termine di tre mesi previsto da tale disposizione, sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti inclusi nel campione costituito in forza dell'articolo 17 del regolamento in parola.
137 L'esame del regolamento definitivo conduce a constatare che, sebbene il Consiglio e la Commissione si siano effettivamente pronunciati sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato loro presentate dai produttori-esportatori cinesi o vietnamiti inclusi in detto campione, essi lo hanno fatto solo dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96.
138 Ciò considerato, va determinato se l'inosservanza di tale termine comporti l'invalidità del regolamento definitivo.
139 A tal riguardo, dalla formulazione stessa dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96 risulta che deve essere definita entro tre mesi dall'apertura dell'inchiesta la questione se un produttore che ha chiesto di beneficiare dello status di società operante in un'economia di mercato soddisfi i criteri cui è subordinata la concessione di tale status [v., in tal senso, sentenze Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, punto 39, e Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio, C‑247/10 P, EU:C:2012:710, punto 31].
140 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l'inosservanza del termine stabilito in tale articolo può comportare unicamente l'annullamento del regolamento adottato in esito al procedimento se sussiste una possibilità che, a causa di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. Inoltre, sebbene non si possa imporre alla persona che fa valere una siffatta irregolarità di dimostrare che, in mancanza della medesima, il regolamento di cui trattasi avrebbe avuto un contenuto più favorevole ai suoi interessi, essa deve nondimeno provare concretamente che un'ipotesi del genere non è del tutto esclusa (v., in tal senso, sentenze Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punti 81, 94 e 114, nonché Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio, C‑601/12 P, EU:C:2014:115, punti 34, 40 e 42).
141 Si evince da tale giurisprudenza, applicabile all'esame della validità di un siffatto regolamento, che, in linea di principio, neppure quest'ultimo può essere dichiarato invalido, in quanto istituisce dazi antidumping sulle importazioni di taluni prodotti, per il solo motivo che il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati, entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato loro presentate. L'importatore che fa valere tale irregolarità deve inoltre provare concretamente che non è del tutto escluso che, in mancanza della medesima, il regolamento adottato in esito al procedimento avrebbe avuto un contenuto più favorevole ai suoi interessi.
142 Orbene, nella specie, non emerge dagli atti che gli importatori che fanno valere l'inosservanza del termine fissato da tale disposizione provano concretamente, ciascuno per quanto lo riguarda, che non è del tutto escluso che, in mancanza di siffatta irregolarità, il regolamento definitivo avrebbe avuto un contenuto più favorevole ai loro interessi.
143 Ne consegue che la circostanza che il Consiglio e la Commissione non si siano pronunciati, entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti inclusi nel campione costituito in forza dell'articolo 17 del medesimo regolamento non incide sulla validità del regolamento definitivo.
144 Per quanto riguarda poi la seconda questione nella causa C‑659/13, con cui il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 384/96, atteso che il Consiglio e la Commissione non si sono pronunciati, entro il termine di tre mesi previsto da tale disposizione, sulle domande di concessione dello status di società operante in un'economia di mercato presentate dai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione costituito in applicazione dell'articolo 17 del medesimo regolamento, va rilevato che l'interpretazione adottata al punto precedente della presente sentenza vale a prescindere dal fatto che i produttori-esportatori interessati siano stati inclusi o meno in detto campione.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 384/96
145 Con la sua prima questione e la seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui il margine di dumping applicato ai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione è stato determinato in violazione dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 384/96.
146 Più in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che il giudice del rinvio intende sapere, in primo luogo, se il Consiglio e la Commissione erano legittimati a calcolare una media ponderata del margine di dumping per i produttori-esportatori cinesi e vietnamiti inclusi in tale campione, ma che non hanno beneficiato dello status di società operante in un'economia di mercato, e a determinare poi, su tale base, il dazio da istituire sui prodotti degli operatori non inclusi in detto campione. Esso si chiede, in secondo luogo, se il margine di dumping individuale dell'unico produttore-esportatore incluso nel campione e che ha ottenuto lo status di società operante in un'economia di mercato, ossia la Golden Step, sia stato preso correttamente in considerazione in tale calcolo.
147 A tal riguardo, va rilevato che l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 384/96 dispone che, quando la Commissione ha limitato il suo esame conformemente all'articolo 17 del regolamento in parola, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente al citato articolo 17, ma che non sono stati inclusi nell'inchiesta, non deve eccedere la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione. Tale disposizione prevede anche che dazi individuali debbano essere applicati alle importazioni provenienti dagli esportatori o dai produttori che beneficiano di un trattamento individuale a norma del suddetto articolo 17.
148 Peraltro, l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96, cui si riferisce l'articolo 9, paragrafo 6, del suddetto regolamento, prevede, come rilevato al punto 104 della presente sentenza, il calcolo di una media ponderata del margine di dumping individuale per ciascun esportatore o produttore non incluso nel campione che ne faccia richiesta, a meno che il loro numero sia tale che ciò comprometta il corretto svolgimento dell'inchiesta.
149 Nella specie, dall'esame del regolamento definitivo emergono vari elementi. Anzitutto, la Commissione ha indicato ai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel suo campione che l'importanza dell'inchiesta era tale che non era ipotizzabile farli beneficiare di un trattamento individuale. In seguito, il dazio antidumping applicato ai prodotti di tali operatori è stato determinato in base alla media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori-esportatori inclusi nel campione. Infine, tale margine, che inizialmente era stato calcolato in un momento in cui la Golden Step non aveva ancora ottenuto lo status di società operante in un'economia di mercato, è stato successivamente adeguato per tenere conto della concessione di tale status.
150 Ne deriva che nessun elemento del regolamento definitivo consente di ritenere che il margine di dumping applicato ai produttori-esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione sia stato determinato in violazione dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 384/96.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96
151 Con la sua quarta questione nella causa C‑659/13, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento definitivo sia invalido, posto che il numero di produttori dell'Unione che hanno cooperato all'inchiesta è troppo esiguo per permettere alla Commissione di procedere a una valutazione corretta del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e, pertanto, del nesso di causalità tra le importazioni interessate e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96.
152 A tal riguardo, si deve necessariamente constatare, anzitutto, che l'articolo 5 del regolamento n. 384/96 si limita, come indica il suo titolo, a disciplinare l'«[a]pertura del procedimento» di inchiesta antidumping istituito da tale regolamento. A tal fine, esso prevede segnatamente, al suo paragrafo 4, che una denuncia, per essere considerata come presentata dall'industria dell'Unione, deve soddisfare cumulativamente due condizioni relative al peso del sostegno di cui gode. Da un lato, tale sostegno dev'essere accordato da produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. Dall'altro, detto sostegno dev'essere accordato da produttori dell'Unione che rappresentano almeno il 25% della produzione totale dell'industria dell'Unione (sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punto 49).
153 Per contro, il regolamento n. 384/96 non contiene alcuna disposizione sulle misure da adottare, nel corso dell'inchiesta, in caso di diminuzione del sostegno accordato dai produttori alla denuncia, sicché il Consiglio e la Commissione devono poter continuare tale inchiesta, anche nel caso in cui il grado di sostegno alla medesima diminuisca e anche qualora una diminuzione siffatta implichi che tale sostegno corrisponde a un livello di produzione inferiore a una delle due soglie previste dall'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punti da 51 a 54).
154 Nel caso di specie, la circostanza che l'inchiesta, per la quale è pacifico che le condizioni di apertura rispondano alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 384/96, sia stata proseguita senza necessariamente beneficiare sempre, in una fase successiva, del sostegno di produttori dell'Unione che rappresentano almeno il 25% della produzione totale dell'industria dell'Unione, non consente dunque, di per sé, di considerare che il regolamento definitivo violi il suddetto articolo.
155 Emerge poi dall'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento n. 384/96, relativo all'«[a]ccertamento di un pregiudizio», che il Consiglio e la Commissione devono riuscire a dimostrare, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso, che le importazioni oggetto di dumping causano un pregiudizio notevole «all'industria [dell'Unione]». Tale nozione è a sua volta definita all'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento come «il complesso dei produttori di prodotti simili nell'[Unione] o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione [dell'Unione] totale di tali prodotti» (v., in tal senso, sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punti 69 e 70).
156 Orbene, conformemente all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, nei casi di notevole entità, la Commissione è autorizzata a limitare l'inchiesta a un numero adeguato di parti a condizione, in particolare, di utilizzare un campione statisticamente valido sulla base delle informazioni disponibili al momento in cui sceglie tale campione.
157 Nella specie, la mera circostanza che la Commissione abbia scelto di limitare l'inchiesta che ha condotto al regolamento definitivo al campione da essa selezionato non consente, di per sé e in mancanza di elementi atti a mettere in discussione la validità di tale campione, di considerare che il regolamento definitivo non soddisfi i requisiti fissati agli articoli 3, 4, paragrafo 1, e 17 del regolamento n. 384/96.
158 Ne consegue che nessun elemento del regolamento definitivo consente di considerare che il numero di produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta sia troppo esiguo per aver permesso alla Commissione di effettuare una corretta valutazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e, pertanto, del nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, in violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96 e dell'articolo 296 TFUE
159 Con la sua quinta questione nella causa C‑659/13, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui viola l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96 e l'articolo 296 TFUE, posto che talune prove contenute nel fascicolo dell'inchiesta evidenziano che il pregiudizio è stato valutato utilizzando elementi materialmente erronei e che il regolamento definitivo non espone le ragioni per cui non si è tenuto conto di tali prove.
160 A tal riguardo, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96 dispone che l'accertamento di un pregiudizio che può aver subito l'industria dell'Unione si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione nonché dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.
161 In tale contesto, risulta dalla giurisprudenza che l'ampio potere discrezionale di cui godono il Consiglio e la Commissione nell'ambito della politica commerciale comune e specificamente in materia di misura di difesa commerciale, non li dispensa dall'obbligo di tenere in debito conto elementi probatori loro sottoposti dalle parti dell'inchiesta (v., in tal senso, sentenze GLS, C‑338/10, EU:C:2012:158, punti 30 e 32, nonché Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 107).
162 Tuttavia, nell'ambito di un ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE nonché nell'ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale per esame di validità presentata a norma dell'articolo 267 TFUE, il controllo giurisdizionale sull'esercizio di siffatto potere deve essere circoscritto alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati per operare la scelta contestata, dell'assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell'assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
163 Nella specie, dagli argomenti cui si riferisce la decisione di rinvio emerge che la Clark fa leva su due documenti secondo cui taluni produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta avrebbero commesso pratiche fraudolente atte a rimettere in discussione l'attendibilità delle informazioni raccolte dalla Commissione in merito a vari dati economici relativi all'impiego, agli investimenti, al fatturato o anche alle vendite dell'industria dell'Unione.
164 A tal riguardo, è vero che, come sottolineato dal giudice del rinvio, il regolamento definitivo non fa riferimento a tali documenti.
165 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 104 delle sue conclusioni, questi due documenti, che si limitano in sostanza a menzionare affermazioni apparse sulla stampa e relative ad un numero circoscritto di produttori dell'Unione, non permettono, alla luce di tutti gli altri elementi su cui si è basato il Consiglio, ai punti da 144 a 201 del regolamento definitivo, per concludere nel senso che sussiste un pregiudizio per l'industria dell'Unione, di considerare che tale conclusione sia viziata da un errore manifesto di valutazione o che sarebbe stato necessario che il Consiglio chiarisse specificamente, in tale regolamento, le ragioni per cui siffatti documenti non lo hanno convinto.
166 Ne consegue che non si può ritenere che il regolamento definitivo violi l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96 e l'articolo 296 TFUE a motivo del fatto che taluni elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta evidenziano che il pregiudizio è stato valutato usando elementi materialmente erronei e il suddetto regolamento non chiarisce le ragioni per cui tali elementi di prova non sono stati presi in considerazione.
Sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96
167 Con la sua sesta questione nella causa C‑659/13, il giudice del rinvio chiede se il regolamento definitivo sia invalido nei limiti in cui viola l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, in quanto il Consiglio e la Commissione non hanno tracciato una corretta distinzione tra gli effetti delle importazioni oggetto di dumping e gli altri fattori che recano pregiudizio all'industria dell'Unione.
168 A tal riguardo, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96 dispone segnatamente che i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo causano un pregiudizio all'industria dell'Unione, sono altresì esaminati in modo che il pregiudizio arrecato da questi altri fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.
169 In tale ambito, il Consiglio e la Commissione hanno l'obbligo di esaminare la questione se il pregiudizio che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e di escludere ogni pregiudizio derivante da altri fattori e, in particolare, quello causato dal comportamento specifico dei produttori dell'Unione. A tal fine, spetta a tali istituzioni verificare se gli effetti di questi altri fattori non siano stati tali da rompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dall'altro. Spetta loro altresì verificare che il pregiudizio riconducibile a detti altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del pregiudizio. Tuttavia, se il Consiglio e la Commissione accertano che, nonostante tali fattori, il pregiudizio causato dalle importazioni è grave, il nesso di causalità tra tali importazioni e il danno subito dall'industria dell'Unione può ben essere stabilito (v., in tal senso, sentenze Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio, C‑10/12 P, EU:C:2013:865, punti da 23 a 25, nonché TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punti da 35 a 37).
170 Peraltro, spetta ai soggetti che invocano l'illegittimità di un regolamento antidumping dedurre argomenti ed elementi di prova atti a dimostrare che fattori diversi da quelli relativi alle importazioni hanno potuto avere un'importanza tale da rimettere in discussione la sussistenza del nesso causale tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping (sentenze Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio, C‑10/12 P, EU:C:2013:865, punto 28, e TMK Europe, C‑143/14, EU:C:2015:236, punto 42).
171 Nel caso di specie, il Consiglio e la Commissione hanno valutato gli effetti degli altri fattori che possono arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione ai considerando da 222 a 240 del regolamento definitivo. A tale titolo, essi hanno segnatamente valutato l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'impatto delle importazioni provenienti da paesi terzi e l'impatto della soppressione dei contingenti sulle importazioni provenienti dalla Cina, prima di concludere che l'impatto di tali fattori non rimetteva in discussione il grave pregiudizio arrecato a detta industria dalle importazioni oggetto di dumping.
172 Orbene, emerge dalla decisione di rinvio e dagli argomenti cui fa riferimento che la Clark si limita a proporre, da un lato, una valutazione alternativa di tali diversi fattori e, dall'altro, a rimettere in discussione, senza ulteriori precisazioni, talune scelte metodologiche operate dal Consiglio e dalla Commissione. Per contro, essa non ha addotto alcun argomento che consenta di ritenere che il regolamento definitivo sia inficiato da un errore manifesto di valutazione.
173 Ne consegue che non si può ritenere che il regolamento definitivo violi l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento n. 384/96, in quanto il Consiglio e la Commissione non hanno correttamente distinto gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dagli altri fattori che recano pregiudizio all'industria dell'Unione.
174 Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che occorre rispondere alle questioni da prima a sesta nella causa C‑659/13 nonché alla prima questione e alla seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14 dichiarando che:
– Il regolamento definitivo è invalido nei limiti in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96.
– L'esame di tali questioni non ha rivelato alcun elemento atto ad incidere sulla validità del regolamento definitivo alla luce dell'articolo 296 TFUE nonché dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 6, o dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96, considerati separatamente, per taluni di siffatti articoli o disposizioni, e congiuntamente, per altri.
Sulla prima questione e la seconda questione, lettera a), nella causa C‑34/14 nei limiti in cui esse vertono altresì sul regolamento di proroga
175 Come affermato ai punti 78 e 79 della presente sentenza, nella causa C‑34/14, il giudice del rinvio si interroga parimenti, nella sua prima questione e seconda questione, lettera a), sulla validità del regolamento di proroga, in considerazione degli stessi motivi invocati per quanto riguarda il regolamento definitivo.
176 A tal riguardo, è sufficiente constatare che il regolamento di proroga non contiene alcuna indicazione che dimostri adeguatamente che il Consiglio e la Commissione hanno effettuato, prima della sua adozione, una nuova valutazione della posizione dei vari produttori-esportatori cinesi e vietnamiti oggetto del regolamento definitivo, al fine di determinare se coloro che avevano chiesto, all'inizio dell'inchiesta iniziale, di beneficiare dello status di società operante in un'economia di mercato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 o di un trattamento individuale in base all'articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento, potessero richiedere un siffatto status o trattamento nell'ambito del riesame.
177 Ne consegue che occorre rispondere a tali questioni dichiarando che il regolamento di proroga è invalido nella stessa misura del regolamento definitivo.
Sulle questioni relative all'interpretazione dell'articolo 236 del codice doganale
Sulla nozione di dazi legalmente dovuti ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale
178 Con la settima questione nella causa C‑659/13, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, in una situazione come quella in esame nei procedimenti principali, i giudici degli Stati membri possano basarsi sulle sentenze in cui il giudice dell'Unione ha annullato un regolamento che ha istituito dazi antidumping, nella parte in cui riguardava taluni produttori-esportatori oggetto del regolamento di cui trattasi, per considerare che i dazi imposti sui prodotti di altri produttori-esportatori oggetto di detto regolamento, e che si trovano nella stessa situazione dei produttori-esportatori nei confronti dei quali un siffatto regolamento è stato annullato, non siano legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale.
179 A tal riguardo dall'articolo 263, quarto comma, TFUE risulta che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente ed individualmente. Peraltro, l'articolo 264, primo comma, TFUE dispone che, se il ricorso è fondato, il giudice dell'Unione dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
180 In tale contesto, va anzitutto sottolineato che, quando una persona chiede l'annullamento di un atto al giudice dell'Unione, quest'ultimo è investito unicamente delle disposizioni del medesimo che la riguardano. Le disposizioni riguardanti altri soggetti, che non sono state impugnate, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice dell'Unione è chiamato a risolvere (sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 53, nonché Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 25).
181 Inoltre, l'annullamento che il giudice dell'Unione pronuncia nell'ambito di siffatto ricorso, ove opportuno, non può eccedere quello richiesto dal ricorrente (sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 52, nonché Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 24).
182 Infine, se l'autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento del giudice dell'Unione inerisce tanto al dispositivo quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento, essa non può comportare l'annullamento di un atto non deferito alla censura di tale giudice anche qualora esso sia viziato dalla stessa illegittimità (sentenze Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54, nonché Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 26).
183 Per tali motivi, nell'ipotesi in cui, nell'ambito di un ricorso di annullamento presentato da una persona direttamente e individualmente interessata da un atto di portata generale, come un regolamento che ha imposto dazi antidumping, il giudice dell'Unione annulla un siffatto atto nella parte in cui concerne tale persona, un siffatto annullamento parziale non incide sulla legittimità delle altre disposizioni di tale atto e segnatamente delle disposizioni che hanno istituito dazi antidumping su prodotti diversi da quelli fabbricati, esportati o importati da suddetta persona (v., in tal senso, sentenza Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punti 10, 24 e 27).
184 Al contrario, qualora simili disposizioni non siano state impugnate entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE, dalle persone che sarebbero state legittimate a chiederne l'annullamento, esse diventano definitive nei loro confronti (sentenza Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, finché non siano state revocate o dichiarate invalide a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un'eccezione di illegittimità, tali disposizioni godono di una presunzione di validità, il che implica che esse producano il loro pieno effetto giuridico nei confronti di qualsiasi altra persona (v., in tal senso, sentenza CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
185 Ciò premesso, occorre rispondere alla settima questione nella causa C‑659/13 dichiarando che, in una situazione come quella in esame nei procedimenti principali, i giudici degli Stati membri non possono basarsi su sentenze in cui il giudice dell'Unione ha annullato un regolamento che ha istituito dazi antidumping nella parte in cui esso riguardava taluni produttori-esportatori oggetto del regolamento di cui trattasi, per considerare che i dazi imposti sui prodotti di altri produttori-esportatori oggetto di detto regolamento, e che si trovano nella stessa situazione dei produttori-esportatori nei confronti dei quali un siffatto regolamento è stato annullato, non siano legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale. Poiché un siffatto regolamento non è stato revocato dall'istituzione che lo ha adottato, annullato dal giudice dell'Unione o dichiarato invalido dalla Corte nella parte in cui impone dazi sui prodotti di questi altri produttori-esportatori, detti dazi rimangono legalmente dovuti ai sensi della suddetta disposizione.
Sulla sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale
186 Con la sua seconda questione, lettera b), nella causa C‑34/14, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un regolamento che ha istituito dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal giudice dell'Unione costituisca un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.
187 Anzitutto, dai termini e dalla struttura stessi dell'articolo 236 del codice doganale emerge che, sebbene dazi antidumping che non erano legalmente dovuti al momento del loro pagamento, in linea di principio, devono essere rimborsati dalle autorità doganali, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, un siffatto rimborso, tuttavia, può avvenire soltanto se ricorrono le condizioni cui è subordinato, tra cui quella prevista dal paragrafo 2 dell'articolo in parola (sentenze Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 67; Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 25, nonché CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 20).
188 Ne consegue segnatamente che l'operatore economico che ha pagato tali dazi, in linea di principio, può chiedere il loro rimborso solo se e nei limiti in cui il termine di tre anni previsto a tal fine dall'articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale non sia scaduto (v., in tal senso, sentenza CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 21).
189 Tuttavia, l'articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale prevede espressamente che tale termine sia prorogato se il richiedente fornisce la prova che gli è stato impossibile osservare detto termine in seguito a un caso fortuito o di forza maggiore. Ne discende che qualsiasi persona che intenda beneficiare di una simile proroga deve, a tal fine, dimostrare l'esistenza di almeno uno di questi casi.
190 Emerge poi dall'articolo 236 del codice doganale, interpretato nel suo contesto, che il rimborso dei dazi antidumping versati dagli operatori economici è concesso soltanto a determinate condizioni e in casi specificamente previsti, sicché costituisce un'eccezione rispetto al normale regime delle importazioni ed esportazioni previsto dal codice doganale e, di conseguenza, le disposizioni che lo disciplinano devono essere interpretate restrittivamente (sentenze Paesi Bassi/Commissione, C‑156/00, EU:C:2003:149, punto 91, e CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 24).
191 Pertanto, devono essere interpretate restrittivamente le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore, previste dall'articolo 236, paragrafo 2, secondo comma, del codice doganale e che consentono di prorogare il termine di tre anni durante il quale un operatore economico può chiedere il rimborso di dazi antidumping, a decorrere dalla data in cui ne ha avuto comunicazione (v., in tal senso, sentenza CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 25).
192 Nel contesto di tale normativa, siffatte nozioni sono entrambe caratterizzate, in particolare, da un elemento oggettivo attinente al fatto che esse implicano circostanze anomale ed estranee al soggetto che le invoca (v., in tal senso, sentenza CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punti 27 e 28 nonché la giurisprudenza ivi citata).
193 Orbene, non si può considerare che costituisca una circostanza anomala o estranea nel senso richiesto per dimostrare l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore né la circostanza che uno dei due regolamenti controversi sia stato parzialmente annullato dalla Corte, nella parte in cui riguardava soggetti diversi dalla Puma, nelle sentenze Brosmann Footwear (HK) e a. /Consiglio (C‑249/10 P, EU:C:2012:53) nonché Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio (C‑247/10 P, EU:C:2012:710), né il fatto che l'uno o l'altro di tali atti possa essere dichiarato totalmente o parzialmente invalido in risposta alle questioni poste alla Corte nell'ambito delle presenti cause (v., in tal senso, sentenza CIVAD, C‑533/10, EU:C:2012:347, punto 30).
194 Ciò premesso, occorre rispondere alla seconda questione, lettera b), nella causa C‑34/14, dichiarando che l'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un regolamento che istituisce dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal giudice dell'Unione non costituisce un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della suddetta disposizione.
Sulle spese
195 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è invalido nei limiti in cui viola l'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004.
L'esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento atto ad incidere sulla validità del regolamento n. 1472/2006 alla luce dell'articolo 296 TFUE nonché dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 6, o dell'articolo 17 del regolamento n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 461/2004, considerati separatamente, per taluni di siffatti articoli o disposizioni, e congiuntamente, per altri.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96, è invalido nella stessa misura del regolamento n. 1472/2006.
3) In una situazione come quella in esame nei procedimenti principali, i giudici degli Stati membri non possono basarsi su sentenze in cui il giudice dell'Unione europea ha annullato un regolamento che ha istituito dazi antidumping nella parte in cui esso riguardava taluni produttori-esportatori oggetto del regolamento di cui trattasi, per considerare che i dazi imposti sui prodotti di altri produttori-esportatori oggetto di detto regolamento, e che si trovano nella stessa situazione dei produttori-esportatori nei confronti dei quali un siffatto regolamento è stato annullato, non siano legalmente dovuti, ai sensi dell'articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Poiché un siffatto regolamento non è stato revocato dall'istituzione dell'Unione europea che lo ha adottato, annullato dal giudice dell'Unione europea o dichiarato invalido dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella parte in cui impone dazi sui prodotti di questi altri produttori-esportatori, detti dazi rimangono legalmente dovuti ai sensi della suddetta disposizione.
4) L'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un regolamento che istituisce dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal giudice dell'Unione europea non costituisce un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della suddetta disposizione.
(*fonte: www.curia.europea.eu)
06-02-2016 09:52
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