Capital gains - Facoltà di rideterminazione del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati - Successiva cessione di una quota - Disciplina sopravvenuta - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Quota residuata - Meccanismo di compensazione introdotto dal Dl 70/2011 - Conseguenze.
In tema di imposta sostitutiva sui “capital gains”, nel caso in cui il contribuente, dopo essersi avvalso, ai sensi dell'art. 5 della legge 448/2001, della facoltà di determinazione alla data del 1 gennaio 2002 del valore di una partecipazione non negoziata nei mercati non regolamentati, abbia ceduto una quota di tale partecipazione, la rideterminazione del valore della partecipazione alla data del 1 gennaio 2003, come consentito dall'art. 2 del Dl 282/2002, è possibile soltanto per la quota rimasta in possesso del contribuente, mentre per la quota ceduta il valore della partecipazione resta irretrattabilmente fissato in misura proporzionale al valore determinato per l'intera partecipazione alla data del 1 gennaio 2002. Ne consegue che, con il meccanismo della “compensazione”, introdotto dal Dl 70/2011, è possibile scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quella già versata per il precedente, mentre per le situazioni anteriori è ammesso il rimborso dell'imposta pagata in passato nei limiti dell'importo dovuto a seguito del nuovo affrancamento.
Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 24057/2014: in tema di imposta sostitutiva sui “capital gains”, il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, a seguito del sopraggiungere di una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore qualora il bene sia ancora in suo possesso e, in tal caso, ha diritto, nella vigenza dell'art. 7 del Dl 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, ad effettuare la compensazione tra la nuova e la precedente imposta, mentre, anteriormente all'entrata in vigore della norma, poteva usufruire solo del rimborso, stante il divieto di doppia imposizione. Qualora, il contribuente, tra la prima e la seconda rivalutazione, abbia ceduto una parte dei beni, il diritto al rimborso va determinato facendo riferimento, ai fini di calcolarne l'importo, alla precedente imposta versata sull'intero valore del bene posseduto, e non già su quello della sola quota residuata a seguito della parziale cessione, in quanto, atteso il carattere “volontario” dell'imposta sostitutiva, frutto di una libera scelta del contribuente, va evitata la revoca di una scelta già operata, dopo avere già usufruito dei vantaggi fiscali con la vendita parziale del bene.
09-07-2016 15:17
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