Art. 16 della legge 289/2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Provvedimento di diniego - Notifica all’interessato - Termini - Carattere perentorio - Esclusione.
SEZIONE QUINTA
15 GENNAIO 2016, N. 581
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 289/2002, il termine fissato all'ufficio dal comma 8 del medesimo art. 16 per la notifica all'interessato, con le modalità di cui all'art. 60 del Dpr 600/1973, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non può considerarsi perentorio, perché il legislatore non considera la sua eventuale scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l'avvenuta produzione degli effetti sia sostanziali che processuali della stessa sulla lite pendente.
In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 24910/2008: in tema di condono fiscale, e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 della legge 289/2002, il termine fissato all'ufficio dal comma 8 del medesimo art. 16 per la notifica all'interessato, con le modalità di cui all'art. 60 del Dpr 600/1973, del diniego di definizione della lite fiscale sospesa non può considerarsi perentorio, perchè il legislatore non considera la sua eventuale scadenza idonea per ritenere la regolarità della domanda e, di conseguenza, l'avvenuta produzione degli effetti sia sostanziali che processuali della stessa sulla lite pendente.
03-06-2016 23:46
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